31999Y0226(01)

Risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 056 del 26/02/1999 pag. 0001 - 0004


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1998 relativa ad una strategia forestale per l'Unione europea (1999/C 56/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

riconoscendo i vantaggi di una strategia forestale per l'Unione europea quale figura nella presente risoluzione basata, principalmente, sull'analisi e sugli orientamenti generali contenuti nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo;

viste le vigenti disposizioni del Consiglio per quanto riguarda il settore forestale, nonché le proposte elaborate nel quadro dell'Agenda 2000 per sostenere le misure silvicole negli Stati membri;

considerando le attività svolte e gli impegni assunti dall'Unione europea e dagli Stati membri in tutte le iniziative internazionali riguardanti le foreste, in particolare la conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi nel 1992 a Rio de Janeiro, le conferenze e le iniziative che vi hanno fatto seguito (1), nonché le conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa e i principi e le raccomandazioni formulati in tali occasioni per il settore forestale;

1. SOTTOLINEA l'importanza del ruolo plurifunzionale delle foreste e di una gestione sostenibile delle foreste sulla base delle loro funzioni sociali, economiche, ambientali, ecologiche e culturali per lo sviluppo della società e, in particolare, delle aree rurali, e sottolinea il contributo che le foreste e la silvicoltura possono apportare alle politiche comunitarie esistenti;

2. INDIVIDUA come elementi essenziali della strategia forestale comune:

a) la gestione sostenibile e il ruolo plurifunzionale delle foreste, quali definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki nel 1993, che deve guidare ogni iniziativa;

b) il principio di sussidiarietà, dato che il trattato che istituisce la Comunità europea non prevede una specifica politica forestale comune e che la responsabilità per la politica forestale compete agli Stati membri, tenendo nondimeno conto del fatto che, in base al principio di sussidiarietà e al concetto di condivisione della responsabilità, la Comunità può apportare un contributo positivo per quanto riguarda l'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste e il ruolo plurifunzionale delle foreste;

c) il contributo che le misure comunitarie attuali e future possono fornire nell'attuazione della strategia forestale e nel sostenere l'azione degli Stati membri per la gestione sostenibile delle foreste e il ruolo plurifunzionale delle foreste, la protezione delle foreste, lo sviluppo e la conservazione delle aree rurali, il patrimonio forestale e la biodiversità, i cambiamenti climatici, l'utilizzo del legno quale fonte di energia rinnovabile, ecc., evitando misure che provochino perturbazioni del mercato;

d) l'attuazione degli impegni, dei principi e delle raccomandazioni internazionali mediante programmi forestali o altri strumenti appropriati elaborati a livello nazionale o regionale dagli Stati membri;

e) la partecipazione attiva a tutte le iniziative internazionali concernenti il settore forestale;

f) la necessità di migliorare il coordinamento, la comunicazione e la cooperazione in tutte le aree della politica riguardanti il settore forestale all'interno della Commissione, fra la Commissione e gli Stati membri e fra gli Stati membri stessi;

g) l'importanza di una gestione sostenibile delle foreste per la conservazione e il miglioramento della biodiversità, delle condizioni di vita della fauna e delle flora e il fatto che la gestione sostenibile delle foreste è una misura, fra le molte esistenti, per la prevenzione dei cambiamenti climatici;

h) la promozione dell'impiego dei prodotti del legno e non, provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile, quali prodotti rispettosi dell'ambiente in conformità delle regole del libero mercato;

i) il contributo che la silvicoltura e le industrie di lavorazione e di trasformazione del legname possono apportare per quanto riguarda il reddito, l'occupazione e altri elementi che incidono sulla qualità della vita, pur riconoscendo la stretta connessione fra questi due settori, con conseguenti ripercussioni sulla loro competitività e vitalità economica;

j) la necessità di integrare meglio la silvicoltura e i prodotti silvicoli in tutte le politiche settoriali comuni, quali la politica agricola comune e le politiche in materia di ambiente, energia, commercio, industria, ricerca, mercato interno e cooperazione allo sviluppo, al fine di tener conto sia del contributo che la silvicoltura e i prodotti silvicoli possono apportare alle altre politiche sia dell'impatto delle altre politiche sulla silvicoltura e sui prodotti silvicoli, nell'intento di garantire la necessaria coerenza di un approccio olistico ad una gestione sostenibile delle foreste;

k) la necessità di incoraggiare un approccio partecipe e trasparente con l'intervento di tutte le parti interessate, riconoscendo l'ampia varietà dei regimi di proprietà all'interno della Comunità che richiede il coinvolgimento dei proprietari di foreste;

l) la necessità di impostazioni e azioni specifiche per i vari tipi di foreste, riconoscendo la vasta gamma di condizioni naturali, sociali, economiche e culturali in relazione alle foreste nella Comunità;

m) il fatto che questa strategia costituisce un processo dinamico che richiede ulteriori dibattiti, e iniziative lungo le linee summenzionate;

AZIONI COMUNITARIE CONCERNENTI LE FORESTE E LA SILVICOLTURA

3. SOTTOLINEA l'importanza delle foreste nella promozione dell'occupazione, del benessere e dell'ambiente; il che concorda con il concetto di gestione sostenibile delle foreste, che si basa sulle funzioni economiche, ecologiche, sociali e culturali delle foreste;

4. RACCOMANDA che la Comunità continui a partecipare attivamente all'attuazione delle risoluzioni adottate dalle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa e prenda parte attiva alle discussioni e ai negoziati internazionali sulle questioni forestali, in particolare nell'ambito del Forum intergovernativo sulle foreste delle Nazioni Unite;

5. INVITA la Commissione ad intraprendere la revisione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste comunitarie contro l'inquinamento atmosferico (2), al fine di valutare e migliorare costantemente l'efficacia del sistema di controllo europeo sullo stato sanitario delle foreste, tenendo conto di tutti i possibili fattori che esercitano un'influenza nociva sugli ecosistemi forestali;

6. RACCOMANDA di proseguire e valutare l'iniziativa comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi introdotta dal regolamento (CEE) n. 2158/92 (3) e di prendere in considerazione la possibilità di rafforzarla, in considerazione dell'impatto positivo che essa ha avuto sull'efficacia delle misure preventive e in considerazione dell'importanza di un sistema coerente per la protezione delle foreste e INVITA la Commissione a dedicare particolare attenzione al potenziamento del sistema comunitario di informazione sugli incendi forestali, in quanto esso consente di valutare meglio l'efficacia delle misure di prevenzione degli incendi;

7. SOTTOLINEA l'importanza di continuare a perfezionare il Sistema europeo d'informazione e di comunicazione forestale istituito dal regolamento (CEE) n. 1615/89 (4), migliorando la qualità e l'affidabilità dei dati sulle foreste, e RILEVA il valore della collaborazione con le pertinenti organizzazioni nazionali ed internazionali;

8. RITIENE che le misure comunitarie adottate nell'ambito della cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale nonché delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa debba promuovere la gestione sostenibile, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste; PRENDE ATTO che la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione e che il sostegno all'agricoltura e allo sviluppo rurale può riguardare tra l'altro anche la silvicultura; RITIENE che la suddetta proposta possa contribuire alla gestione, alla conservazione e allo sviluppo sostenibile delle foreste dell'Europa centrale e orientale;

9. RICONOSCE che le attività di ricerca concernenti il settore forestale previste nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità giovano alla promozione della gestione sostenibile e del ruolo multifunzionale delle foreste, nonché all'impiego plurimo delle risorse silvicole e rappresentano un impulso per il miglioramento del potenziale di ricerca e per la promozione dell'innovazione;

10. SOTTOLINEA i vantaggi di un efficace coordinamento tra le valrie politiche che hanno un'incidenza sulla silvicultura e di un coordinamento a livello comunitario; SOTTOLINEA il ruolo importante che il Comitato permanente forestale, il Comitato consultivo «Foreste e sughero» e il Comitato consultivo della politica comunitaria nel sistema legno di cui, rispettivamente, alle decisioni 89/367/CEE (5), 98/235/CE (6) e 97/837/CE (7) svolgono in questo ambito quali sedi di consultazione ad hoc per tutte le questioni concernenti il settore forestale nell'ambito delle politiche comunitarie esistenti quali quelle in materia di politica agricola comune, sviluppo rurale, ambiente, commercio, ricerca, mercato interno, industria, cooperazione allo sviluppo ed energia; e INVITA la Commissione a presentare quanto prima al Consiglio una relazione su come migliorare tale coordinamento;

11. RITIENE che la conservazione e la promozione della diversità biologica nelle foreste rappresenti un elemento fondamentale della gestione sostenibile e che nei programmi forestali o in altri strumenti equivalenti degli Stati membri dovrebbero essere integrate misure appropriate, in linea con il programma di lavoro paneuropeo sulla conservazione e la promozione della diversità biologica e paesaggistica negli ecosistemi forestali nel periodo 1997-2000; PRENDE ATTO del valore aggiunto apportato dalle azioni comunitarie tramite misure forestali nell'ambito dello sviluppo rurale e misure di protezione delle foreste nonché tramite azioni specifiche quali la ricerca, la conservazione delle risorse genetiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1467/94 (8) e il sostegno all'applicazione dei criteri e dei parametri paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste; RITIENE che tali attività e tale valore aggiunto si iscrivano nel quadro d'azione previsto dalla strategia comunitaria per la diversità biologica;

12. RICONOSCE inoltre l'esigenza della conservazione e della protezione delle zone rappresentative di tutti i tipi di ecosistemi forestali e delle zone di particolare interesse ecologico; PRENDE ATTO del contributo della Comunità alla costituzione, attraverso la rete ecologica Natura 2000, di zone protette composte di «zone di protezione speciale» e «zone speciali di conservazione», istituite ai sensi delle direttive 79/409/CEE (9) e 92/43/CEE (10), tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, delle specificità regionali e locali nonché del coinvolgimento dei proprietari delle foreste;

13. CONFERMA che il ruolo delle foreste per l'assorbimento e la raccolta del carbonio all'interno dell'Unione europea può essere garantito al meglio grazie ad una gestione sostenibile delle foreste e che il contributo alle strategie sul cambiamento climatico dell'Unione europea e degli Stati membri è conforme al protocollo di Kyoto e può essere realizzato meglio mediante la protezione e l'ampliamento delle riserve di carbonio esistenti, la creazione di nuove riserve di carbonio e l'incentivazione all'uso di prodotti a base di biomassa e di legno;

14. RITIENE che la silvicoltura e le attività commerciali ad essa connesse formino parte della libera economia di mercato e che la loro funzione commerciale debba essere principalmente determinata dalle forze del mercato; PRENDE ATTO del fatto che la Comunità ha creato una serie di strumenti per una politica efficace nel settore della concorrenza;

15. SOTTOLINEA che occorre considerare prioritaria la sensibilizzazione del pubblico e dei consumatori in materia di silvicoltura e dei relativi prodotti, fornendo loro garanzie di una gestione forestale sostenibile, constatando che i sistemi di certificazione delle foreste costituiscono strumenti di mercato per migliorare la consapevolezza dei consumatori per quanto riguarda le qualità ambientali della gestione sostenibile delle foreste e per promuovere l'uso del legno e dei prodotti forestali come materie prime ecocompatibili e rinnovabili e che i sistemi di certificazione delle foreste dovrebbero essere comparabili e i loro requisiti di efficacia compatibili con i principi di gestione forestale sostenibile riconosciuti a livello internazionale e inoltre che essi dovrebbero soddisfare requisiti in materia di certificazione volontaria, credibilità, trasparenza, rapporto costi-efficacia, libero accesso di tutti i soggetti interessati e condizioni uguali per tutti i tipi di foreste e per tutte le categorie di proprietari di foreste e considerando che un punto fondamentale per garantire l'attendibilità dovrebbe essere una verifica indipendente della gestione forestale; INVITA la Commissione ad esaminare la possibilità di ulteriori azioni a livello dell'Unione europea;

16. RICONOSCE che le attuali misure concernenti il settore forestale, unitamente ad un capitolo espressamente dedicato alla silvicoltura nella proposta di regolamento sullo sviluppo rurale presentata nel contesto dell'Agenda 2000 (11), possono costituire la base per l'attuazione degli orientamenti della presente risoluzione; CONCORDA che tutte le misure comuni riguardanti le foreste ed i prodotti forestali dovrebbero essere conformi agli obiettivi e alle raccomandazioni della presente strategia forestale;

17. PRENDE ATTO del fatto che la Commissione intende presentare:

- al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sulla competitività delle industrie di lavorazione e di trasformazione del legname;

- una proposta per un adeguamento della direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (12);

- tra breve al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione specifica sulla collaborazione allo sviluppo nel settore forestale;

18. INVITA la Commissione a riferire al Consiglio in merito all'attuazione della presente strategia forestale entro cinque anni.

(1) UNCED, UNGASS, XI Congresso mondiale sulle foreste, Convenzione sulla diversità biologica, Convenzione sui cambiamenti climatici, Convenzione sulla lotta contro la desertificazione nonché prima, seconda e terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa.

(2) GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 307/97 (GU L 51 del 21.2.1997, pag. 9).

(3) GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 308/97 (GU L 51 del 21.2.1997, pag. 11).

(4) GU L 165 del 15.6.1989, pag. 12.

(5) GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14.

(6) GU L 88 del 24.3.1998, pag. 59.

(7) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 95.

(8) GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1.

(9) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

(10) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

(11) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 67.

(12) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.