Decisione n. 2788/1999/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (167a deroga)
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1999 pag. 0008 - 0012
DECISIONE N. 2788/1999/CECA DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1999 recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (167a deroga) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma, vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA(2), in particolare l'articolo 3, considerando quanto segue: (1) alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; i produttori comunitari non sono ancora in grado di conformarsi agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori; quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utilizzatori; (2) le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti; (3) il contingente tariffario in questione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1/64, bensì esercita un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi; (4) si tratta di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64; (5) è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di alcune industrie di trasformazione; (6) i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato; (7) il regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione, del 23 luglio 1997, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Comissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3), fissa le norme di gestione dei contingenti tariffari destinati ad esser utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di dichiarazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso: >SPAZIO PER TABELLA> 2. I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche: a) Prodotti dei codici NC ex 7209 16 90 ed ex 7209 17 90: Acciaio ad alto tenore di carbonio contenente, in peso, da 0,64 % a 0,70 % di carbonio, per la produzione di nastri trasportati con temperatura di funzionamento ammissibile di 400 °C. Resistenza alla trazione 1200 N/mm2 (± 10 %). Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708). b) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 11 ed ex 7219 34 10 11 ed ex 7219 34 10 11: Acciaio inossidabile "NICRO" per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 350 °C. Tipo 1): resistenza alla trazione 1050 N/mm2 (± 10 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,06 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %. Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708). Tipo 2): resistenza alla trazione 1200 N/mm2 (± 15 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,15 %; contenuto di cromo 17 %; contenuto di nichel 7 %. Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708). c) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 13 ed ex 7219 34 10 13: Acciaio inossidabile per la produzione di nastri trasportatori. Tipo 1): resistenza alla trazione 1200 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,1 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 7,5 %. Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1712). Tipo 2): resistenza alla trazione 1200 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,06 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 18,5 %; contenuto di nichel 8,5 %. Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari. Tipo 3): resistenza alla trazione 1000 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,05 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,7 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 12,5 %; contenuto di molibdeno 2,7 %. Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari. Tipo 4): resistenza alla trazione 1080 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di massimo carbonio 0,05 %; contenuto massimo di silicio 1 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %; contenuto di titanio 0,3 %. Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1710). Tipo 5): resistenza alla trazione 1150 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di massimo carbonio 0,08 %; contenuto di silicio 1,5 %; contenuto di cromo 14 %; contenuto di nichel 7 %; contenuto di rame 0,7 %. Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1701). Tipo 6): resistenza alla trazione 1200 N/mm2. Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,03 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di cromo 15,25 %; contenuto di nichel 4,9 %; contenuto di rame 3,25 %. Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari. Nota: la composizione dei prodotti a), b) e c) da 1) a 6) può variare nei limiti delle norme in vigore in materia di analisi. Articolo 2 Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 I contingenti tariffari di cui gli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione, conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(4). La Commissione può prendere le necessarie misure amministrative per garantire una gestione efficiente. Articolo 4 Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari secondo le disponibilità del saldo del volume contingentale corrispondente. Articolo 5 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto della presente decisione. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è applicabile dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1) GU 8 del 22.1.1964, pag. 99/64. (2) GU L 15 del 20.1.1988, pag. 13. (3) GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31. (4) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.