31999S2787

Decisione n. 2787/1999/CECA della Commissione, dell'8 dicembre 1999, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 2000 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 29/12/1999 pag. 0006 - 0007


DECISIONE N. 2787/1999/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1999

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 2000 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando quanto segue:

(1) per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare l'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta autorità(1), modificata da ultimo dalla decisione n. 2652/98/CECA della Commissione(2);

(2) il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 178 milioni di euro, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 2000; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione l'8 dicembre 1999, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 2000, cioè 0 milioni di EUR;

(3) inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,163 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1o gennaio 2000 è fissata nella misura dello 0 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1o gennaio 2000:

>SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2000.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1999.

Per la Commissione

Michaele SCHREYER

Membro della Commissione

(1) GU della CECA 1 del 30.12.1952, pag. 4.

(2) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 49.

ALLEGATO

BILANCIO OPERATIVO CECA PER IL 2000

>SPAZIO PER TABELLA>