Regolamento (CE) n. 2809/1999 della Commissione, del 23 dicembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1999 pag. 0077 - 0082
REGOLAMENTO (CE) N. 2809/1999 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con la decisione n. 1999/753/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativa all'applicazione provvisoria dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea da una parte e la Repubblica sudafricana dall'altra(2) (qui di seguito denominato "l'accordo"), il Consiglio ha provvisoriamente anticipato l'applicazione di talune misure dell'accordo medesimo. Per quanto riguarda i prodotti lattiero-caseari, l'accordo prevede da un lato la soppressione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità per taluni formaggi e limitatamente a determinati contingenti tariffari e, dall'altro, l'eliminazione graduale dei dazi all'importazione per taluni altri prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 1o gennaio 2000. (2) Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1339/1999(4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime di importazione e ha aperto contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. È quindi opportuno modificare tale regolamento al fine di attuare le disposizioni dell'accordo per quanto riguarda le importazioni dei prodotti considerati con effetto dal 1o gennaio 2000. (3) Per garantire il corretto funzionamento dei regimi di importazioni preferenziali in provenienza dalla Turchia e dalla Repubblica sudafricana, evitare speculazioni e conformare tali regimi alle disposizioni previste in materia per le importazioni preferenziali disciplinate dal regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2631/1999(6), che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, è necessario sopprimere la trasferibilità dei titoli. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1374/98 è modificato come segue. 1) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Articolo 19 1. Il presente articolo si applica alle importazioni dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito dei contingenti tariffari di cui: - all'allegato I del protocollo n. 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia; - all'allegato IV dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana. 2. I prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono: - per la Turchia, quelli indicati nell'allegato III, sezione B; - per la Repubblica sudafricana, quelli indicati nell'allegato III, sezione C. 3. I quantitativi di cui all'allegato III, sezioni B e C, per ogni anno sono ripartiti in parti uguali su ciascuno dei semestri decorrenti rispettivamente il 1o gennaio e il 1o luglio. 4. La validità dei titoli non può protrarsi oltre il 31 dicembre successivo alla data del relativo rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente articolo non sono trasferibili. 5. Le disposizioni degli articoli 13, 14, 16 e 17 si applicano mutatis mutandis. Tuttavia: a) in deroga all'articolo 13, paragrafo 2, la domanda di titolo deve riguardare almeno dieci tonnellate e non più quantitativo di prodotti disponibile per ogni periodo di cui al paragrafo 3 del presente articolo; b) in deroga all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), la dicitura riportata nella casella 20 della domanda di titolo e del titolo stesso fa riferimento all'articolo 19 del presente regolamento; c) in deroga all'articolo 14, paragrafo 3, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III, sezioni B e C. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste per codice NC. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo convenuto, compilando il modulo riportato nell'allegato 'X'." 2) L'articolo 23 è modificato come segue: a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 22: a) i paragrafi 2, 3 e 4 si applicano alle importazioni in provenienza dalla Svizzera nel quadro dell'accordo speciale concluso tra tale paese e la Comunità; b) i paragrafi 2 e 4 si applicano: i) alle importazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato I del protocollo n. 1 alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia, ad eccezione di quelle previste all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento; ii) alle importazioni di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato IV dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana(7), ad eccezione di quelle previste all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento." b) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione: a) delle disposizioni del protocollo 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica(8), per quanto riguarda le importazioni della Svizzera; b) del protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, per quanto riguarda le importazioni della Turchia; c) delle disposizioni del protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica sudafricana." 3) È inserito l'allegato III C di cui all'allegato I del presente regolamento. 4) L'allegato II del presente regolamento è inserito come numero d'ordine 14 all'allegato IV. 5) L'allegato X del regolamento (CE) n. 1374/98 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1999. Per la Commissione Margot WALLSTRÖM Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1. (3) GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21. (4) GU L 159 del 25.6.1999, pag. 22. (5) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31. (6) GU L 321 del 14.12.1999, pag. 13. (7) GU L 311 del 4.12.1999, pag. 3. (8) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189. ALLEGATO I "C. SUDAFRICA (Esercizio) >SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO II ">SPAZIO PER TABELLA>" ALLEGATO III "ALLEGATO X >PIC FILE= "L_1999340IT.008203.EPS">"