Regolamento (CE) n. 2801/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari
Gazzetta ufficiale n. L 340 del 31/12/1999 pag. 0029 - 0037
REGOLAMENTO (CE) N. 2801/1999 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999(2), in particolare l'articolo 12, considerando quanto segue: (1) le decisioni adottate nel quadro della politica agricola comune rendono necessarie talune modifiche del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito denominato sistema integrato); (2) alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del sistema integrato occorre stabilire norme generali uniformemente applicabili in tutti gli Stati membri; (3) un numero crescente di operazioni economiche è effettuato per via elettronica; agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di adottare disposizioni nazionali che consentano di presentare domande di aiuto nel quadro del sistema integrato anche per via elettronica; (4) qualora i controlli in loco evidenzino irregolarità significative, l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98(4), dispone che siano effettuati controlli supplementari durante l'anno in corso; nel caso in cui fanno ricorso al telerilevamento, gli Stati membri provvedono a che siano realizzati controlli supplementari in loco di tipo tradizionale qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere con il sistema del telerilevamento; (5) al fine di completare le informazioni contenute nelle relazioni di controllo, è opportuno disporre che i risultati delle misurazioni delle parcelle siano inseriti in dette relazioni; (6) per consentire alla Commissione di sorvegliare il funzionamento del sistema integrato, ogni Stato membro è tenuto a trasmettere le proprie statistiche annuali di controllo contenenti informazioni specifiche; (7) occorre istituire regole che consentano di designare il beneficiario dell'aiuto in alcuni casi di trasferimento di un'azienda; (8) la presente modifica offre la possibilità di rendere più chiaro il regolamento introducendo una serie di chiarimenti e di riformulazioni; tali modifiche sono limitate allo stretto necessario in modo da non imporre innovazioni superflue alle amministrazioni nazionali abituate ad operare con il sistema integrato; (9) occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3887/92; (10) il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3887/92 è modificato come segue: 1) L'articolo 2 è modificato come segue: a) Il paragrafo 4 va letto come segue: "4. Gli Stati membri possono decidere di non concedere alcun aiuto in caso di domande di aiuto per importi inferiori a 50 EUR." b) È soppresso il paragrafo 5. 2) L'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, l'inizio del terzo comma è sostituito dal testo seguente: "Le utilizzazioni non contemplate dal sistema integrato sono dichiarate in una o più rubriche 'altre utilizzazioni'. Tuttavia le seguenti utilizzazioni sono dichiarate separatamente:" b) al paragrafo 1, terzo comma, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dal testo seguente: "- sostegno nel quadro delle misure agroambientali (titolo II, capo VI, e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(5)); - sostegno al rimboschimento delle terre (titolo II, capo VIII, e articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999);" c) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dal testo seguente: "2. a) Dopo la data limite per l'inoltro, la domanda d'aiuto per superficie può essere modificata sempreché l'autorità competente riceva le modifiche entro la data prevista per la semina o fissata in conformità con il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio(6) e purché siano rispettate le seguenti condizioni: i) per quanto riguarda le parcelle agricole, possono essere effettuate modifiche solo in casi particolari debitamente giustificati, quali decesso, matrimonio, acquisto, vendita o stipulazione di un contratto di affitto. Gli Stati membri determinano le relative condizioni. Tuttavia, una parcella messa a riposo o utilizzata come superficie foraggera non può essere aggiunta alle parcelle già dichiarate salvo nei casi debitamente giustificati in conformità delle relative disposizioni, a condizione che tale parcella sia stata già inclusa come superficie messa a riposo o come superficie, foraggera in una domanda di aiuto di un altro imprenditore e che quest'ultima sia stata rettificata in conformità; ii) possono essere apportate modifiche per quanto riguarda l'utilizzazione o il regime di aiuto. Tuttavia una parcella non può essere aggiunta a quelle dichiarate oggetto di ritiro. In deroga al primo comma e anche dopo la data prevista per la semina o fissata in conformità con il regolamento (CE) n. 1251/1999, uno Stato membro può autorizzare il ritiro di una superficie dalla domanda di aiuto per superficie. La modifica deve, essere notificata per iscritto prima che la competente autorità effettui comunicazioni relative ai risultati dei controlli amministrativi aventi conseguenze sulle parcelle in questione o all'organizzazione di un'ispezione in loco dell'azienda considerata." d) il primo trattino del paragrafo 5 è sostituito dai seguenti due trattini: "- del premio speciale per i bovini maschi e/o del premio per vacca nutrice, essendo inteso che tali imprenditori non sono soggetti al fattore di densità né chiedono di beneficiare del premio all'estensivazione; - del premio alla macellazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio(7);" e) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente: "6. La domanda d'aiuto per superficie di ciascun produttore aderente a un'associazione di produttori di cui all'articolo 1 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio (4), che, a titolo dello stesso anno civile, chiede, oltre al premio per pecora o per capra, il beneficio di un altro regime comunitario, deve indicare, in particolare, tutte le parcelle agricole utilizzate dall'associazione. In tal caso, la superficie foraggera viene ripartita fra i produttori interessati proporzionalmente al loro limite individuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio(8), valido il 1o gennaio dell'anno considerato." 3) L'articolo 5 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, primo comma, il sesto trattino è sostituito dal testo seguente: "- eventualmente, la quantità di riferimento individuale di latte assegnata al produttore il 31 marzo precedente l'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare che comincia nell'anno civile considerato; qualora detta quantità non sia nota al momento della presentazione della domanda, essa verrà comunicata all'autorità competente non appena possibile;" b) il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "Lo Stato membro può decidere che alcune di queste informazioni non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate separatamente all'autorità competente. Gli Stati membri possono altresì disporre che alcune di queste informazioni possano o debbano essere trasmesse attraverso uno o più organismi riconosciuti dallo Stato membro. Tuttavia il richiedente rimane responsabile dei dati trasmessi nei confronti dell'autorità competente. Lo Stato membro procura che l'imprenditore abbia la possibilità di ottenere un risarcimento qualora siano stati trasmessi dati incorretti o incompleti, a condizione che l'errore non sia imputabile al richiedente." c) il paragrafo 2 è soppresso; d) il paragrafo 1 diventa paragrafo unico. 4) Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo: "Articolo 5 bis Gli Stati membri possono autorizzare, adottando le debite precauzioni, la trasmissione per via elettronica di domande ai sensi degli articoli 4 e 5. In tal caso occorre prevedere misure atte a garantire che: a) tutti i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 siano soddisfatti e che il richiedente sia identificato in modo inequivocabile; b) tutti i documenti di accompagnamento necessari pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per vie tradizionali; c) non sia attuata alcuna discriminazione tra i produttori che utilizzano i canali tradizionali e quelli che optano per la trasmissione elettronica; d) siano adeguatamente salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità europea ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(9)." 5) L'articolo 5 bis diventa l'articolo 5 ter ed è modificato come segue: "Articolo 5 ter Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 5 bis, una domanda di aiuto può essere adattata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente." 6) L'articolo 6 è modificato come segue: a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. I controlli amministrativi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 comprendono in particolare: a) verifiche incrociate relative alle parcelle e agli animali dichiarati onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile/campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici; b) non appena la base di dati informatizzata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(10) è pienamente operativa, verifiche incrociate per accertare che l'aiuto comunitario sia concesso solo per bovini per i quali la nascita, il trasporto e la morte sono stati debitamente notificati all'autorità competente indicata all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97; c) non appena la base di dati informatizzata a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 è pienamente operativa, verifiche incrociate per accertare che il pagamento dei premi nel quadro dei regimi di aiuto previsti all'articolo 4; paragrafo 6, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 sia effettuato solo ai produttori che hanno rispettato i propri obblighi per quanto riguarda i periodi di detenzione fissati dal regolamento (CE) n. 2342/1998 della Commissione(11)." b) Al paragrafo 3, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente: "- il 5 % delle domande di aiuto per superficie"; c) dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis. Per quanto riguarda le domande di aiuto per animale o le dichiarazioni di partecipazione, lo Stato membro può decidere di ridurre al 5 % il tasso del 10 % di controlli in loco di cui al paragrafo 3 se da almeno un anno è stata istituita una base di dati informatizzata pienamente operativa in conformità con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, che consenta allo Stato membro di eseguire efficaci controlli incrociati nel quadro del sistema integrato. La base di dati deve offrire adeguate garanzie circa l'esattezza dei dati ivi contenuti sugli aiuti per animale o a sui relativi pagamenti. A partire dall'anno in cui i controlli in loco sono effettuati al livello minimo del 5 %, tali controlli sono interamente realizzati durante il periodo di detenzione fino a che il tasso di irregolarità constatato durante la loro esecuzione, espresso in numero di animali, non superi il 2 % degli animali sottoposti a controllo. La frase che precede non si applica ai controlli effettuati sugli animali nell'ambito dei regimi di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999"; d) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: "5. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. Tuttavia, è ammesso un preavviso limitato al termine strettamente necessario che, di regola, non può oltrepassare le 48 ore. I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole che formano oggetto di una domanda d'aiuto nel quadro di regimi comunitari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3508/92. Tuttavia l'effettiva ispezione sul posto nel quadro dei controlli in loco può essere, limitata ad un campione corrispondente almeno alla metà delle parcelle agricole oggetto di domanda. Gli Stati membri stabiliscono ed applicano i criteri per la selezione di tale campione. Il campione deve essere ampliato nel caso in cui vengano individuati errori. I controlli in loco riguardanti i premi per animale vertono sull'insieme dei capi che devono formare oggetto di un controllo nell'ambito di un regime di aiuto. Almeno il 50 % dei controlli minimi degli animali si effettua durante il periodo di previsto. La frase precedente non si applica ai controlli sugli animali nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Sono ammessi controlli al di fuori del periodo di detenzione solo nel caso in cui sia disponibile il registro di cui all'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE o dell'articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 820/97. Ove del caso; i controlli in loco in virtù di detto regolamento sono effettuati congiuntamente a quelli previsti da altre norme comunitarie."; e) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente: "a) la verifica che il totale degli animali presenti nell'azienda e ammissibili al regime suddetto corrisponda al numero di animali ammissibili iscritti nel registro dell'imprenditore e notificato alla base di dati informatizzata in conformità con l'articolo 7, del regolamento (CE) n. 820/97; b) la verifica, sulla base del registro tenuto dal produttore, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto nei 12 mesi precedenti il controllo in loco siano stati detenuti durante il periodo previsto a tale scopo e che i dati corrispondano a quelli notificati alla base di dati; qualora lo Stato membro applichi l'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), ed abbia già accertato l'osservanza del periodo di detenzione mediante i dati contenuti nella base di dati istituita in conformità con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, tale parte del controllo in loco può essere effettuata sulla base di un campione rappresentativo;" f) al paragrafo 6, primo comma, la lettera d) è sostituita dal testo seguente: "d) la verifica che tutti i bovini presenti nell'azienda per i quali sono state presentate, o potranno essere presentate, domande di aiuto siano identificati da marchi auricolari e passaporti, iscritti nel registro tenuto dall'allevatore e notificati alla base di dati informatizzata in conformità con il regolamento (CE) n. 820/97." g) al paragrafo 6, il secondo e terzo comma sono sostituiti dal comma seguente: "La verifica di cui al primo comma della lettera d) è effettuata individualmente per tutti i bovini maschi per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale per le carni bovine. Tuttavia, per tutti gli altri bovini ammissibili agli aiuti comunitari e presenti nell'azienda la verifica della corretta iscrizione nell'apposito registro e dell'inserimento nella base di dati potrà essere effettuata per campionamento, purché il livello di controllo ottenuto sia affidabile e rappresentativo." h) dopo il paragrafo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 bis, 6 ter e 6 quater: "6 bis. Per quanto riguarda il premio speciale per le carni bovine di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e il premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i controlli in loco nei macelli riguardano almeno il 30 % di tutti i macelli partecipanti, selezionati sulla base di un'analisi di rischio. Essi comprendono una verifica a posteriori dei documenti e controlli materiali, nonché un confronto con i dati inseriti nella base di dati in conformità con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97. I controlli in loco nei macelli vertono altresì sui riepiloghi degli attestati di macellazione (o sulle informazioni equivalenti) inviati ad altri Stati membri conformemente al disposto dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione. I controlli nei macelli riguardano almeno il 5 % del numero totale di animali per i quali sono state presentate domande di premio per un determinato anno. Ove del caso, i controlli materiali nei macelli comprendono inoltre la verifica dell'ammissibilità al premio delle carcasse presentate alla pesata. L'autorità di controllo competente tiene registri di tali controlli annotando, in particolare, i numeri di identificazione e il peso delle carcasse di tutti gli animali macellati e controllati nell'ambito del controllo in loco considerato. Per quanto riguarda i premi concessi per gli animali esportati in paesi terzi, gli Stati membri garantiscono che almeno il 10 % degli animali per i quali è stata presentata o può essere presentata una domanda di premio siano soggetti a un controllo di identificazione al momento del carico per l'esportazione e dell'uscita dal territorio comunitario. Il tasso di campionamento del 5 % e del 10 % previsto al secondo e quarto comma deve essere rappresentativo. Gli Stati membri possono ridurre al 15 % il tasso del 30 % previsto al primo comma alle condizioni specificate al paragrafo 3 bis. 6 ter. Per quanto riguarda il premio all'estensivazione previsto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i controlli in loco vertono sulla totalità degli animali di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento. Il controllo in loco comprende segnatamente la verifica che il totale degli animali presenti nell'azienda corrisponda al numero di animali iscritti nel registro tenuto dall'allevatore e notificati alla base di dati informatizzata in conformità con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97. Occorre verificare l'esattezza dei dati riportati nel registro e nella base di dati e, se opportuno e necessario, esaminare un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e passaporti conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97. 6 quater. Qualora i campioni controllati rivelino gravi anomalie, la portata dei controlli viene ampliata per assicurare un livello di controllo adeguato." i) il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente: "9. Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1254/1999, lo Stato membro applica, ove del caso, le regole di controllo previste ai paragrafi da 1 a 6 quater. Se la struttura del regime di pagamenti supplementari non consente l'applicazione delle regole suddette, lo Stato membro prevede controlli atti a garantire un livello di controllo corrispondente ai principi istituiti dal presente regolamento." 7) All'articolo 7, paragrafo 1, è inserito il seguente comma dopo il secondo trattino: "Se uno Stato membro fa ricorso al telerilevamento, i controlli supplementari di cui all'articolo 6 sono effettuati secondo le modalità dei controlli tradizionali in loco qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere con il sistema del telerilevamento." 8) Dopo l'articolo 7 è inserito l'attuale articolo 12 come nuovo articolo 7 bis, così modificato: "Articolo 7 bis 1. Ciascun controllo in loco è oggetto di una relazione. 2. Nel caso di controlli in loco relativi a domande di aiuto, la relazione precisa in particolare: a) il motivo della visita; b) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo; c) le persone presenti; d) il numero di parcelle visitate e di quelle misurate, i risultati per parcella e le tecniche di misurazione utilizzate; e) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, eventualmente, i numeri dei marchi auricolari e i dati riportati nel registro e nella base di dati sottoposti a controllo, le risultanze dei controlli è, se del caso, osservazioni particolari relative a determinati numeri di identificazione. La relazione è firmata dall'imprenditore o da un suo rappresentante, che possono limitarsi ad attestare la propria presenza al momento del controllo o aggiungere le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione(12) la relazione viene integrata dalle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento. 3. Per quanto riguarda i controlli nei macelli previsti all'articolo 6, paragrafo 6 bis, primo comma, le relazioni possono consistere in un'indicazione, nel sistema contabile del macello, degli animali sottoposti a controllo. Per quanto riguarda i controlli dell'identità dei singoli animali effettuati al momento del carico per l'esportazione e dell'uscita dal territorio comunitario conformemente all'articolo 6, paragrafo 6 bis, quarto comma, è sufficiente, una relazione semplificata in cui siano indicati gli animali così controllati. 4. Qualora i controlli in loco realizzati in conformità con l'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento evidenzino infrazioni al regolamento (CE) n. 820/97, copie delle relazioni dei controlli in loco a norma del presente regolamento sono immediatamente inviate alle autorità competenti per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2630/97." 9) L'attuale articolo 13 diventa il nuovo articolo 7 ter ed è così modificato: "Articolo 7 ter Salvo casi di forza maggiore, la domanda è respinta nel caso in cui un controllo in loco non possa essere effettuato a causa dell'imprenditore o del suo rappresentante." 10) Il secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per 'domanda' una domanda di aiuto per superficie o per animale e la modifica di una domanda di aiuto per superficie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2." 11) L'articolo 9 è modificato come segue: a) il terzo comma del paragrafo 2 diventa il paragrafo 3 ed è così modificato: "3. In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso: a) dal beneficio del regime di aiuto in questione, previsto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, per l'anno civile considerato, e inoltre b) in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente, dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 per l'anno civile successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata rifiutata." b) al paragrafo 2, l'attuale quarto comma diventa il terzo comma; c) al paragrafo 2, sesto comma, i quattro trattini sono sostituiti dal testo seguente: "- colza e girasole: articolo 4 del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(13); - lino: il pagamento diretto è concesso soltanto se i semi di lino sono prodotti a partire da sementi di varietà di lino considerate diverse da quelle destinate principalmente alla produzione di fibre di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1308/70; - frumento duro: articolo 6, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 2316/1999.". d) al paragrafo 2, l'attuale settimo comma è sostituito dal testo seguente: "Per quanto riguarda le superfici dichiarate ed effettivamente seminate a frumento duro, qualora si constati una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate stabilito dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, per 'superficie determinata' si intende la superficie calcolata dividendo il quantitativo totale di sementi certificate di cui il produttore ha comprovato l'effettiva utilizzazione per il quantitativo minimo per ettaro stabilito dallo Stato membro per la regione del produttore in questione. La superficie così determinata viene presa in considerazione, previa applicazione delle suddette riduzioni, per il calcolo del diritto al supplemento o al regime di aiuti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999." e) l'attuale paragrafo 3 è inserito dopo il terzo comma del paragrafo 2 come nuovo quarto comma; f) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: "4. Le superfici determinate ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 per il calcolo dell'aiuto sono utilizzate per calcolare il limite dei premi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Il calcolo della superficie massima ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture." 12) L'articolo 10 è sostituito dai seguenti articoli da 10 a 10 octies: "Articolo 10 1. Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande d'aiuto è limitato al massimale fissato per l'imprenditore in questione. 2. In nessun caso è concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda d'aiuto. 3. Fatto salvo l'articolo 10 bis, se il numero di animali dichiarati in una domanda d'aiuto supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco eseguiti in conformità con l'articolo 6, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali ammissibili accertati. 4. Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto all'aiuto sussiste per il numero di animali effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore. 5. Qualora, per motivi imputabili a circostanze naturali della vita della mandria, l'imprenditore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali notificati per un premio durante il periodo in cui tale detenzione è obbligatoria, il diritto al premio viene mantenuto per il numero di animali ammissibili effettivamente detenuti durante il periodo obbligatorio, purché l'imprenditore ne abbia informato per iscritto la competente autorità entro i dieci giorni feriali successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali. Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria: a) decesso di un animale in seguito a malattia; b) decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell'imprenditore. Articolo 10 bis 1. I bovini presenti nell'azienda vengono presi in considerazione per il premio solo se si tratta di quelli identificati nella domanda d'aiuto. 2. Tuttavia, una vacca nutrice o una giovenca dichiarata per il premio in conformità con l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1254/1999 può essere sostituita da un'altra vacca nutrice o giovenca, entro i limiti previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999. 3. Per quanto riguarda le vacche nutrici e le giovenche detenute in zone di montagna ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1254/1999, una vacca nutrice può essere sostituta solo da una vacca nutrice e una giovenca da una giovenca. 4. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1254/1999, una vacca da latte può essere sostituita solo da un'altra vacca da latte. 5. La sostituzione è effettuata entro il termine di 20 giorni successivi all'uscita dell'animale dall'azienda ed è iscritta nel registro tenuto dall'imprenditore al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa. L'autorità competente cui era stata presentata la domanda di premio è informata entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla sostituzione. 6. Lo Stato membro può decidere di non applicare l'obbligo di notifica di cui al paragrafo 5 se la base di dati informatizzata da esso istituita in conformità con l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 offre adeguate garanzie circa l'esattezza dei dati ivi contenuti ai fini del controllo delle sostituzioni. Gli Stati membri tengono conto delle sostituzioni nella selezione delle domande di aiuto per l'esecuzione dei controlli in loco. Articolo 10 ter 1. Qualora i controlli amministrativi e i controlli in loco evidenzino una differenza tra il numero di animali dichiarati nella domanda di aiuto e il numero di animali ammissibili accertati, l'aiuto è ridotto conformemente a quanto disposto al paragrafo 2, salvo in casi di forza maggiore e previa applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, in relazione alle circostanze naturali. 2. Nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 animali, l'importo unitario dell'aiuto è diminuito: a) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a due animali, o b) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a due e inferiore o uguale a quattro animali. Se l'eccedenza è superiore a quattro animali non è concesso alcun premio. In altri casi, l'importo dell'aiuto è diminuito: a) della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5 %, o b) della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore al 5 % e uguale o inferiore al 20 %. Qualora l'eccedenza constatata superi il 20 % non è concesso alcun aiuto. Le percentuali di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono calcolate in base al numero dichiarato, quelle di cui alle lettere a) e b) del terzo comma sono calcolate in base al numero determinato. Articolo 10 quater 1. Per quanto riguarda i bovini diversi da quelli di cui all'articolo 10 ter, qualora da controlli in loco si constati che il numero di animali presenti nell'azienda ammissibili agli aiuti comunitari o ad essi pertinenti non corrisponde: a) agli animali notificati alla base di dati informatizzata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97, b) agli animali iscritti nel registro tenuto dall'imprenditore conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97, c) ai passaporti degli animali detenuti nell'azienda conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97, l'importo totale dell'aiuto concesso al richiedente nel quadro del regime di aiuto considerato per il periodo di 12 mesi precedenti il controllo in loco che ha dato luogo a tali risultanze viene ridotto proporzionalmente, salvo in casi di forza maggiore. La riduzione è calcolata sulla base del numero totale di animali presenti per il regime in questione, delle registrazioni effettuate nella base di dati informatizzata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, dei passaporti o delle iscrizioni nel registro tenuto dall'allevatore. A tale scopo si tiene conto della cifra più bassa. 2. Tuttavia, per quanto riguarda eventuali errori o omissioni nei dati riportati nel registro tenuto dall'imprenditore o nei passaporti, una riduzione in conformità del paragrafo 1 è applicata solo se tale constatazione è effettuata in almeno due controlli realizzati nell'arco di 24 mesi. 3. Se il divario riscontrato nel corso di un controllo in loco è superiore al 20 % del numero di animali ammissibili accertati non viene concesso alcun premio per i dodici mesi precedenti il controllo in loco. Articolo 10 quinquies Per quanto riguarda i bovini, un animale accertato nel corso di un controllo in loco ai sensi degli articoli 10 e 10 ter soddisfa i seguenti requisiti: a) è identificato individualmente da un passaporto in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97, in cui figurino almeno la data di nascita, il sesso, gli spostamenti e il decesso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97; b) è registrato nella base di dati informatizzata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 e debitamente iscritto nel registro tenuto dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento; c) è identificato individualmente dai marchi auricolari previsti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 820/97; d) nel caso di un animale dichiarato per l'aiuto comunitario, è detenuto nel luogo notificato dal richiedente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento. Tuttavia, un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come accertato purché sia identificato chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi indicati nel primo comma. Inoltre, nel caso di bovini che non sono stati correttamente registrati nella base di dati informatizzata in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 o nel registro tenuto dall'imprenditore o i cui passaporti non sono stati compilati in maniera esatta, per ragioni imputabili al richiedente, per quanto riguarda la data di nascita, il sesso, gli spostamenti e il decesso, l'aiuto comunitario viene ridotto in conformità degli articoli 10, 10 ter o 10 quater solo qualora tali omissioni siano riscontrate nel corso di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. Articolo 10 sexies 1. Qualora si constati che, ai fini del pagamento di un premio, è stata effettuata per negligenza grave una falsa dichiarazione nella domanda di aiuto, nel registro tenuto dall'imprenditore o nel passaporto, o una falsa notifica alla base di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97 o una falsa dichiarazione del numero di unità di bestiame o di animali di cui all'articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, primo trattino, del regolamento (CE) n. 2342/1999; l'imprenditore in causa è escluso dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato. In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente, esso è escluso dal beneficio dello stesso regime di aiuto anche per l'anno civile successivo. 2. Per quanto riguarda le dichiarazioni o i certificati rilasciati dai macelli per il pagamento del premio alla macellazione conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2342/1999, in caso di falsa certificazione o dichiarazione formulate deliberatamente o per negligenza grave, lo Stato membro applica adeguate sanzioni, nazionali. Se tali constatazioni sono effettuate una seconda volta, il macello in questione è escluso dal diritto di stilare dichiarazioni o rilasciare certificati ai fini del pagamento di un premio per un periodo minimo di un anno. Articolo 10 septies Ai fini dell'applicazione degli articoli da 10 a 10 sexies, sono considerati separatamente, gli animali che possono beneficiare di aiuti comunitari diversi. Articolo 10 octies Per quanto riguarda i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, lo Stato membro applica, ove del caso, regole per l'applicazione di sanzioni ai sensi degli articoli da 9 a 10 septies. Se la struttura del regime di pagamenti supplementari istituito nello Stato membro rende inopportuna l'applicazione di sanzioni conformemente alle regole suddette, lo Stato membro prevede adeguate sanzioni equivalenti, commisurate all'irregolarità commessa dal produttore." 13) Gli articoli 12 e 13 sono soppressi. 14) Dopo l'articolo 14 è aggiunto un nuovo articolo 14 bis: "Articolo 14 bis 1. Qualora, dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano state soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del medesimo, un'azienda venga ceduta nella sua totalità ad un altro imprenditore, nessun aiuto è erogato al cedente in relazione all'azienda trasferita. 2. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è concesso al rilevatario se: a) entro un termine da fissare da parte degli Stati membri, il rilevatario informa la competente autorità in merito al trasferimento, si impegna a presentare tutti i documenti giustificativi richiesti dalla medesima e chiede il pagamento dell'aiuto, e b) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda trasferita ed è onorato l'impegno di cui alla lettera a), assunto dal rilevatario. 3. Dopo che il rilevatario ha notificato all'autorità competente il trasferimento dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto conformemente al paragrafo 2, lettera a): a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente nell'ambito della domanda di aiuto sono conferiti al rilevatario, b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevatario. ai fini dell'applicazione delle pertinenti disposizioni comunitarie, c) in deroga all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3508/92, l'azienda trasferita è considerata, ove del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo considerato di concessione dell'aiuto o del premio. 4. Qualora una domanda di aiuto debba essere presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un imprenditore ad un altro imprenditore dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano ottemperati tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al rilevatario purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 3, lettera b). 5. Gli Stati membri possono decidere, ove del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In questo caso: a) nessun aiuto è versato al rilevatario e b) gli Stati membri procurano che siano analogamente applicate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4. 6. In caso di cessione di parti di un'azienda, non si applicano i paragrafi da 1 a 4. Si applicano le normali disposizioni relative alla concessione degli aiuti. 7. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) 'cessione di un'azienda': la cessione della gestione delle unità di produzione considerate; b) 'cedente': l'imprenditore la cui azienda è ceduta ad un altro imprenditore; 'rilevatario': l'imprenditore cui è ceduta l'azienda; c) 'domanda di aiuto': i) una domanda di aiuto per superficie per i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3508/92, ii) una domanda di aiuto per animale per i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3508/92." 15) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 15 Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essi si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento. A tale proposito gli Stati membri possono inoltre istituire adeguate sanzioni nazionali applicabili ai produttori o ad altri operatori, quali i macelli o le associazioni che intervengono nella procedura per la concessione dell'aiuto, al fine di garantire l'osservanza dei requisiti in materia di controllo, come il registro del patrimonio zootecnico dell'azienda o il rispetto degli obblighi di notifica. Ove ciò sia necessario o previsto dalla normativa, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca per garantire controlli efficaci e verificare l'autenticità dei documenti presentati e/o l'esattezza dei dati scambiati." 16) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Fatto salvo il paragrafo 2, entro il 31 marzo di ogni anno per i seminativi ed entro il 31 agosto di ogni anno per i premi per animale, gli Stati membri inviano alla Commissione, conformemente alle disposizioni da essa adottate; una relazione per l'anno civile trascorso in cui figurino in particolare: a) lo stato di attuazione del sistema integrato; b) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale di animali ripartiti in base ai singoli regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92; c) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale degli animali che hanno formato oggetto di controlli; d) le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni applicate ai sensi degli articoli 9 e 10." 17) All'articolo 19 è soppresso il terzo comma. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000. Esso si applica alle domande presentate relativamente alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. (2) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4. (3) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36. (4) GU L 212 del 30.7.1998, pag. 23. (5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. (7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (8) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1. (9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (10) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1. (11) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. (12) GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23. (13) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.