31999R2797

Regolamento (CE) n. 2797/1999 della Commissione, del 29 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1771/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 30/12/1999 pag. 0039 - 0040


REGOLAMENTO (CE) N. 2797/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1771/96 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1771/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2718/98(4), stabilisce il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo dei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, nonché l'importo dell'aiuto; è opportuno fissare detto quantitativo per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1771/96 è sostituito dal seguente: "Articolo 1

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui ai codici NC 1210 e 1302 13 00, che beneficia dell'esonero dal dazio all'importazione nei dipartimenti francesi d'oltremare o dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal resto della Comunità, è fissato in 15 t per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000. Il quantitativo è ripartito conformemente a quanto indicato nell'allegato.

Le autorità francesi possono modificare tale ripartizione, nei limiti del quantitativo globale stabilito. In tal caso devono informare la Commissione della modifica."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 232 del 13.9.1996, pag. 11.

(4) GU L 342 del 17.12.1998, pag. 14.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>