Regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 23/12/1999 pag. 0051 - 0054
REGOLAMENTO (CE) N. 2759/1999 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1268/1999, del 21 giugno 1999, del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (di seguito denominate "Sapard") previste dal regolamento (CE) n. 1268/1999 mirano in particolare ad assistere i paesi candidati nell'applicazione dell'acquis comunitario per quanto riguarda la politica agricola comune e le politiche ad essa collegate, nonché a risolvere i problemi prioritari e specifici connessi con l'adeguamento del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati; (2) gli stanziamenti erogati nell'ambito del programma Sapard tengono conto, segnatamente, dell'impatto sulla protezione dell'ambiente e sullo sviluppo sostenibile dell'economia del paese candidato di cui trattasi, nonché dei principi delle politiche di coesione sociale. Il sostegno comunitario non sostituisce le risorse finanziarie disponibili in ciascun paese candidato ed è complementare o contribuisce alle corrispondenti azioni nazionali; (3) in tale contesto l'aiuto è concesso, di norma, in conformità con le disposizioni che disciplinano il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale e segnatamente con gli obiettivi e gli strumenti definiti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(2) e dal regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione(3) recante disposizioni di applicazione del precitato regolamento; (4) le misure particolari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono simili alle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e sono quindi applicate dai paesi candidati, per quanto possibile, conformemente ai principi relativi all'attuazione di tali misure nella Comunità. Viene fatto riferimento alle condizioni da applicare in relazione a tali misure; (5) al fine di ovviare alle carenze strutturali in materia di approvvigionamento e commercializzazione di prodotti agricoli, dovute alla mancanza di un'adeguata organizzazione dei produttori nei paesi candidati, è necessario un sostegno volto ad incoraggiare la costituzione di associazioni di produttori. A questo scopo è concesso un sostegno per il periodo transitorio di preadesione in conformità con i principi vigenti in materia nella Comunità, ferma restando la possibilità di derogare o di integrare tali principi per far fronte a situazioni particolari nei paesi candidati; (6) possono beneficiare di un contributo comunitario altre misure previste dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1268/1999, a condizione che facciano parte del programma approvato dalla Commissione; (7) le condizioni di ammissibilità delle spese nel quadro del programma Sapard tengono conto del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1268/1999, nonché dell'esigenza di un periodo minimo durante il quale le imprese non debbono subire modifiche sostanziali per raggiungere il loro obiettivo. Le condizioni specifiche di ammissibilità delle spese sono definite nell'ambito di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli paesi candidati; (8) le misure Sapard sono attuate conformemente agli orientamenti definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali(4). A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999, la Commissione e il paese candidato stabiliscono congiuntamente procedure per la sorveglianza dell'attuazione del programma; è tuttavia necessario definire gli indicatori utilizzati nell'ambito di tali procedure. A tale scopo si prendono in considerazione gli indicatori definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999; (9) il sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, congiuntamente al contributo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione(5), deve essere coordinato dal regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89(6); (10) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Obiettivo Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione Articolo 2 Investimenti nelle aziende agricole 1. È concesso un sostegno a favore degli investimenti nel settore agricolo in conformità delle condizioni di cui al titolo II, capo I, del regolamento (CE) n. 1257/1999, ad eccezione dell'articolo 7 di detto capo. 2. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole: - che, al momento in cui viene presa la decisione di concedere il sostegno, rispettano i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e - di cui può essere dimostrata la redditività al termine dell'investimento. Tuttavia, qualora le norme concernenti i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali siano state recentemente introdotte al momento della presentazione della domanda, la concessione del sostegno è subordinata alla condizione che l'azienda beneficiaria rispetti i nuovi requisiti alla conclusione dell'investimento. 3. Gli Stati membri candidati fissano i limiti degli investimenti totali ammissibili al sostegno e stabiliscono requisiti accettabili per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali che gli agricoltori debbono possedere per poter beneficiare del sostegno. Articolo 3 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca 1. È concesso un sostegno agli investimenti a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca compresi nell'allegato I del trattato e provenienti da paesi candidati o dalla Comunità. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio. 2. Le spese ammissibili possono comprendere: a) la costruzione e l'acquisizione di beni immobili, escluso l'acquisto di terreni; b) nuove macchine ed attrezzature, compresi i programmi informatici; c) le spese generali, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, oltre alle spese di cui alle lettere a) e b) e fino ad un massimo del 12 % di queste ultime. Articolo 4 Misure agroambientali È concesso un sostegno a favore delle azioni previste al titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, purché si tratti di azioni pilota. Tali azioni sono finalizzate allo sviluppo di esperienze concrete nell'applicazione delle misure agroambientali da parte dell'amministrazione e delle aziende. Articolo 5 Formazione 1. È concesso un sostegno a favore delle azioni previste al titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1257/1999, alle condizioni ivi stabilite. 2. Il sostegno alla formazione professionale non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o superiore. Articolo 6 Associazioni di produttori 1. È concesso un sostegno inteso a promuovere la costituzione di associazioni di produttori e ad agevolarne il funzionamento amministrativo per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento. 2. Il presente articolo si applica alle associazioni di produttori costituite per garantire l'adeguamento coordinato della produzione dei propri membri alle esigenze del mercato, la commercializzazione congiunta dei prodotti, compresi la centralizzazione e la preparazione delle vendite e l'approvvigionamento dei grossisti, nonché la definizione di regole comuni in materia di informazione sulla produzione, segnatamente per quanto riguarda i raccolti e i quantitativi disponibili, ufficialmente riconosciute dal paese candidato. 3. Il sostegno concesso alle associazioni di produttori riconosciute dopo il 1o gennaio 2000 per i cinque anni successivi alla data del loro riconoscimento verte sui costi di costituzione e di funzionamento di tali associazioni, calcolati forfettariamente. 4. L'aiuto di cui al paragrafo 3 è fissato per ogni associazione di produttori sulla base della produzione annua commercializzata e: a) nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, ammonta rispettivamente al 5 %, 5 %, 4 %, 3 % e 2 % del valore della produzione commercializzata, limitatamente a 1 milione di EUR, b) nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, ammonta rispettivamente al 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % e 1,5 % del valore della produzione commercializzata superiore a 1 milione di euro, c) è soggetto, per ogni associazione di produttori, a un massimale di - 100000 EUR per il primo anno, - 100000 EUR per il secondo anno, - 80000 EUR per il terzo anno, - 60000 EUR per il quarto anno, - 50000 EUR per il quinto anno, ed è versato in rate annuali. Articolo 7 Silvicoltura 1. È concesso un sostegno a favore delle azioni previste dagli articoli 29 e 30, ad eccezione dell'articolo 30, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999, alle condizioni ivi stabilite. 2. È concesso un sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole purché esso sia adeguato alle condizioni locali e compatibile con l'ambiente. Tale sostegno può comprendere, oltre ai costi d'impianto, un premio annuale per ettaro imboschito, destinato a coprire i costi di manutenzione per un periodo non superiore a cinque anni. 3. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole realizzato dalle autorità pubbliche deve coprire unicamente le spese di sistemazione. 4. Il sostegno per l'imboschimento delle superfici agricole non è concesso per l'impianto di abeti natalizi. 5. In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata, il sostegno per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto. Articolo 8 Requisiti per l'ammissione 1. Le spese relative ad azioni riguardanti misure contemplate dagli articoli da 2 a 7 del presente regolamento e qualsiasi altra misura prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono ammesse a beneficiare del contributo comunitario solo se rientrano in un programma di sviluppo agricolo e rurale approvato conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1268/1999. 2. Esse sono sovvenzionabili da parte della Comunità solo se sono state effettivamente pagate dal paese candidato al beneficiario di una misura di aiuto allo sviluppo rurale dopo il 31 dicembre 1999 e dopo che il piano di sviluppo rurale o qualsiasi modifica del medesimo riguardo alla misura in questione sono stati presentati o comunicati alla Commissione. La più recente di queste date costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese. La data finale per l'ammissione dell'impegno è la più recente tra la data finale dell'esercizio finanziario 2006 e la data di adesione del paese candidato in questione. 3. Un'operazione può continuare a beneficiare dell'aiuto solo se, nei cinque anni successivi alla data in cui il pagamento è stato autorizzato dall'organismo pagatore del paese candidato, non subisce modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, e b) che determinino un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura oppure la cessazione o il cambiamento di localizzazione di una attività produttiva. Articolo 9 Autorità di gestione La Commissione provvede a che ciascun paese candidato istituisca e gestisca, secondo gli standard più elevati, un'autorità in grado di garantire una gestione efficace e regolare del programma. Articolo 10 Indicatori per la sorveglianza Gli indicatori fisici, ambientali e finanziari applicati nella sorveglianza dell'attuazione del programma tengono conto degli elementi contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Articolo 11 Relazioni annuali e finali Le relazioni annuali previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 comprendono, oltre agli elementi di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ove del caso, gli indicatori fisici per ciascuna misura. Articolo 12 Valutazioni Gli esami e la valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono effettuati tenendo conto delle procedure di valutazione previste al titolo IV, capo III, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e al capo III, sezione 5, del regolamento (CE) n. 1750/1999. Articolo 13 Disposizioni finali Le condizioni specifiche per la concessione del sostegno e l'ammissibilità delle spese nel quadro del presente regolamento, tenuto conto degli orientamenti stabiliti della Commissione per gli Stati membri, formano oggetto di accordi bilaterali conclusi tra la Commissione, a nome della Comunità europea, e ciascun paese candidato. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica, per quanto riguarda il sostegno comunitario, a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 214 del 13.8.1999, pag. 31. (4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. (5) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. (6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.