31999R2680

Regolamento (CE) n. 2680/1999 della Commissione, del 17 dicembre 1999, che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1999 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 2680/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

che approva un sistema di identificazione per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

viste le richieste presentate da Spagna, Portogallo e Francia,

considerando quanto segue:

(1) a motivo di difficoltà inerenti alle tradizioni, la Spagna il Portogallo e la Francia hanno presentato richieste per quanto riguarda l'identificazione dei tori destinati a manifestazioni culturali o sportive;

(2) è opportuno tenere conto di tali richieste, sempreché il sistema previsto offra garanzie equivalenti a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 820/97; che le disposizioni speciali per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive devono limitarsi ai soli marchi auricolari; che gli altri elementi del sistema di identificazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 820/97 devono essere applicati conformemente alla normativa comunitaria vigente;

(3) per i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive le autorità competenti devono scegliere uno dei seguenti sistemi di identificazione: a) due marchi auricolari di plastica; b) uno o due marchi metallici e un marchio a fuoco; c) un marchio auricolare di plastica e un marchio a fuoco; che i due marchi auricolari previsti dalla vigente normativa comunitaria devono essere comunque apposti agli animali in questione o accompagnarli qualora siano oggetto di scambi intracomunitari;

(4) i marchi auricolari possono essere rimossi dagli animali destinati a tali manifestazioni prima che siano trasportati nel luogo in cui dette manifestazioni sono organizzate o allo svezzamento; che quando i suddetti marchi vengono rimossi allo svezzamento questi animali dovrebbero essere nella stessa occasione marchiati a fuoco;

(5) occorre connettere opportunamente tra loro tutti gli elementi di identificazione per assicurarne la coerenza e l'accuratezza;

(6) poiché i tori destinati a manifestazioni culturali o sportive possono esere allevati anche in altri Stati membri, tali disposizioni speciali dovrebbero essere applicate a tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai tori destinati a manifestazioni culturali o sportive registrati nello schedario genealogico delle seguenti organizzazioni:

a) - "Asociación nacional de ganaderías de Lidia",

- "Asociación de ganaderos de Lidia unidos",

- "Agrupación española de reses bravas",

- "Unión de criadores de toros de Lidia",

relativamente alla razza Raza de Lidia, per gli animali nati in Spagna;

b) "Associação de Criadores de Toiros de Lide" relativamente alla razza Brava, per gli animali nati in Portogallo;

c) "Association des éleveurs français de taureaux de combat" relativamente alla razza Brave o de combat e "Association des éleveurs de la Raço di biou" relativamente alla razza Camargue o Raço di biou, per gli animali nati in Francia (compresi i relativi ibridi).

Articolo 2

1. Agli animali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni speciali di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le autorità competenti scelgono uno dei seguenti sistemi di identificazione degli animali:

- due marchi auricolari di plastica;

- uno o due marchi auricolari metallici e un marchio a fuoco;

- un marchio auricolare di plastica e un marchio a fuoco.

3. Le autorità competenti sono autorizzate a rimuovere i marchi auricolari dagli animali destinati a tali manifestazioni prima di essere trasportati nel luogo in cui dette manifestazioni sono organizzate o allo svezzamento. Quando entrambi i marchi auricolari vengono rimossi allo svezzamento, questi animali dovrebbero essere nella stessa occasione marchiati a fuoco.

4. Il detentore di tali animali deve essere in possesso in ogni caso dei due marchi auricolari previsti dalla vigente normativa comunitaria. Qualora i suddetti animali siano oggetto di scambi intracomunitari i due marchi auricolari devono essere loro apposti ovvero accompagnarli nel corso di ogni trasporto.

5. Tutti gli elementi di identificazione devono essere opportunamente connessi tra loro per assicurarne la coerenza e l'accuratezza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.