Regolamento (CE) n. 2563/1999 della Commissione, del 3 dicembre 1999, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di custodie per compact disc originarie della Repubblica popolare cinese
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 04/12/1999 pag. 0017 - 0029
REGOLAMENTO (CE) N. 2563/1999 DELLA COMMISSIONE del 3 dicembre 1999 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di custodie per compact disc originarie della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) Il 5 marzo 1999, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in appresso "l'avviso di apertura")(3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di custodie per compact disc originarie della Repubblica popolare cinese. (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nel gennaio 1999 dalla "European Plastics Converters" (EuPC), per conto di produttori comunitari che rappresentavano una grande proporzione della produzione comunitaria di custodie per compact disc. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping su tali prodotti e al grave pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti, i produttori esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni interessate e i rappresentanti del paese esportatore. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite. (4) Per consentire ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese di presentare, qualora volessero farlo, domanda di trattamento individuale o di riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, la Commissione ha inviato gli appositi moduli ai produttori esportatori cinesi notoriamente interessati. Quattro produttori esportatori hanno presentato domanda di riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e un produttore esportatore ha chiesto soltanto un trattamento individuale. (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Sono giunte risposte da parte di otto produttori comunitari, di tre produttori esportatori con sede a Hong Kong e con strutture di produzione nella Repubblica popolare cinese e di dieci importatori indipendenti della Comunità. (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione preliminare del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità e ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: a) produttori comunitari - La Française des Plastiques, Louvigné-de-Bais, Francia - La Vendéenne des Plastiques, Chantonnay, Francia - NEPCO SA, Pont L'Evéque, Francia - Allainé, SA, Miribel, Francia - Neoplastik Verpackungssysteme GmbH & Co, Braunschweig, Germania - EPM BV, Helmond, Paesi Bassi - Estudios Gema SA, Barcellona, Spagna - White Knight Ltd, Eastbourne, Regno Unito b) produttori esportatori di Hong Kong con strutture produttive nella Repubblica popolare cinese - ACME Cassette Manufacturing Ltd, Hong Kong - Golden Age A-V Products Ltd, Hong Kong - Viva Magnetics Limited, Hong Kong c) importatori/utilizzatori - AVP Europe BV, Sittard, Paesi Bassi - EMI Compact Disc (Holland) BV, Beek, Paesi Bassi - H.V. T.R.S. BV, Uden, Paesi Bassi (7) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o marzo 1998 e il 28 febbraio 1999 (in appresso "il periodo dell'inchiesta"). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta. B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (8) Il prodotto in esame è costituito da custodie per campact disc (in appresso "custodie per CD"), ossia scatole di plastica usate per il trasporto o l'imballaggio di tutti i tipi di compact disc quali CD audio, CD-R (CD registrabili), CD-ROM (CD-Read Only Memory) e DVD (Digital Video Disc). Le custodie sono fatte di polistirene e in genere comprendono una scatola (costituita di una base e un coperchio) e uno o più supporti. Esse sono fatte per contenere uno o più compact disc. I supporti sono situati nella base o nel coperchio delle scatole e hanno un sostegno centrale per tenere il compact disc. Le custodie per compact disc sono fornite come scatole e supporti assemblati oppure, in base alle esigenze degli utilizzatori industriali, come scatole e supporti separati. Esse sono attualmente classificabili al codice NC ex 3923 10 00. Supporti, basi e coperchi separati sono attualmente classificabili al codice NC ex 3923 90 90. 2. Prodotto simile (9) È risultato che il prodotto esportato verso la Comunità dalla Repubblica popolare cinese, quello venduto sul mercato interno nel paese analogo [cfr. punti (17) e (18)] e quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari hanno caratteristiche fisiche e tecniche e impieghi fondamentalmente uguali e pertanto devono essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso il "regolamento di base"). C. DUMPING 1. Valore normale i) Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (10) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 per i produttori che possono dimostrare di soddisfare i criteri di cui alla lettera c), ossia di operare in condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile in questione. (11) Come indicato sopra al considerando 4, quattro produttori esportatori hanno presentato domanda di riconoscimento dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato. Una delle domande ha dovuto essere respinta in quanto la società interessata non produceva il prodotto in questione. Un'altra società ha ritirato la domanda. Per le altre due società (in appresso "società A" e "società B"), che hanno presentato una domanda adeguatamente documentata per conto delle rispettive consociate aventi sede in Cina, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e ha effettuato visite di verifica in loco. (12) La società A è un esportatore di custodie per CD con sede a Hong Kong, che svolge funzioni di gestione, commercializzazione e vendita e effettua acquisti di materie prime e attrezzature per la produzione, e che ha una struttura produttiva nella Repubblica popolare cinese. La fabbricazione è effettuata a titolo di perfezionamento attivo. La struttura produttiva non aveva uno status giuridico di società nella Repubblica popolare cinese. Non aveva la facoltà di effettuare vendite sul mercato interno della Repubblica popolare cinese e aveva l'obbligo di esportare l'intera produzione. Inoltre, la sua contabilità non era oggetto di una revisione contabile separata e era incorporata in quella della società madre. In base a tali elementi la Commissione ha stabilito che la struttura produttiva della società A nella Repubblica popolare cinese non soddisfaceva i criteri relativi alla prevalenza di condizioni di economia di mercato in ordine alla produzione e alla vendita del prodotto simile, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. (13) La società B è un esportatore di custodie per CD con sede a Hong Kong, con due strutture produttive [in appresso "impresa (a)" e "impresa (b)"] nella Repubblica popolare cinese. La Commissione ha accertato che le funzioni di gestione, commercializzazione e vendita erano svolte dalla società madre di Hong Kong e che entrambi gli stabilimenti della Repubblica popolare cinese effettuavano la produzione a titolo di perfezionamento attivo. (14) Impresa (a) L'impresa (a) è una società a responsabilità limitata costituita nella Repubblica popolare cinese come consociata estera della società B e interamente di sua proprietà. Tutte Le decisioni in materia di prezzi, fattori produttivi, tecnologia, vendite e investimenti erano prese dalla società madre di Hong Kong senza interferenze da parte delle autorità cinesi. La società aveva una serie di documenti contabili sottoposti a revisione indipendente in linea con le norme contabili internazionali. Le sue operazioni commerciali non sono risultate soggette a distorsioni di rilievo connesse al precedente sistema di economia non di mercato. Avendo lo status di società nella Repubblica popolare cinese, essa era soggetta alle leggi cinesi in materia di fallimento e di proprietà. La Commissione aveva dei dubbi in merito al fatto che la legge cinese sul fallimento applicabile alla società garantisse il necessario grado di certezza del diritto e di stabilità per la sua attività; tuttavia dall'inchiesta è emerso che la situazione della società a tale riguardo si poteva tutto sommato accettare. Le conversioni del tasso di cambio erano effettuate al tasso determinato dalla Banca centrale, quale applicato dalle banche locali. In base agli elementi suesposti la Commissione ha concluso che l'impresa (a) soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. (15) Impresa (b) La Commissione ha constatato che la situazione dell'impresa (b) era simile a quella della struttura produttiva della società A. Per tale ragione, essendovi un elevato rischio di elusione delle misure antidumping mediante l'inoltro delle esportazioni verso la Comunità attraverso il produttore cinese con il margine inferiore, i servizi della Commissione hanno stabilito un unico margine di dumping per le imprese (a) e (b). (16) Ai produttori esportatori interessati e all'industria comunitaria è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni sulle risultanze sopra esposte. Non sono pervenute osservazioni di natura sostanziale. ii) Paese analogo (17) Poiché per la Repubblica popolare cinese il valore normale deve essere determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nell'avviso di apertura del procedimento la Commissione ha proposto la Thailandia come paese terzo a economia di mercato o paese analogo appropriato ai fini della determinazione del valore normale. Nessuna obiezione in merito a tale proposta è stata fatta dai produttori esportatori entro il termine specificato nell'avviso di apertura. Tuttavia, l'unico produttore thailandese noto del prodotto in questione non ha accettato di collaborare con la Commissione. (18) In alternativa, la Commissione ha proposto come paese analogo il Canada. Un produttore canadese collegato a uno degli esportatori cinesi ha manifestato la sua disponibilità a collaborare. Il Canada è uno dei pochi paesi oltre alla Comunità e alla Repubblica popolare cinese in cui siano prodotte e vendute custodie per CD ed è un mercato aperto in cui le custodie sono sia importate che esportate. La Commissione ha comunicato la sua intenzione di scegliere il Canada alle parti dell'inchiesta e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Nessuna delle parti interessate ha contestato la scelta proposta e la Commissione ha deciso di usare il Canada come paese analogo. iii) Determinazione del valore normale (19) Per il produttore (società B) cui è stato accordato per una delle sue consociate della Repubblica popolare cinese [impresa (a)], lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato, in assenza di vendite sul mercato interno di tale paese il valore normale è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al costo di produzione della consociata, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti. Le SGAV e i profitti sono stati calcolati come percentuale del costo di produzione nel paese analogo sulla base delle vendite effettuate sul mercato interno in Canada nel corso di normali operazioni commerciali; tale percentuale è stata quindi applicata al costo di produzione della consociata in questione. (20) Per gli altri produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, il valore normale è stato determinato sulla base dei prezzi interni e dei costi del produttore canadese per prodotti comparabili a quelli venduti dai produttori esportatori cinesi alla Comunità. Le vendite del prodotto simile sono risultate quantitativamente rappresentative in quanto il volume totale delle vendite effettuate sul mercato interno dal produttore canadese nel periodo dell'inchiesta superava la soglia del 5 % delle vendite per esportazione verso la Comunità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. (21) Le vendite canadesi sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto esportato verso la Comunità dai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese sono state considerate rappresentative se conformi allo stesso criterio. Tre tipi di prodotti su quattro fabbricati sul mercato canadese sono risultati conformi a tale criterio. (22) Inoltre, per stabilire se le vendite dei tre tipi erano effettuate in quantitativi sufficienti nell'ambito di normali operazioni commerciali, si è confrontato il prezzo di vendita sul mercato interno con l'intero costo di produzione, ossia il costo di fabbricazione più le SGAV. Quando la media ponderata dei prezzi di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione unitario e oltre l'80 % delle vendite di un particolare tipo di prodotto era al livello o al di sopra del costo unitario, il valore normale è stato stabilito come la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni. È risultato che tale era la situazione per i tre tipi di prodotti, per i quali pertanto il valore normale è stato stabilito sulla base di tutte le vendite sul mercato interno. (23) Per il quarto tipo di custodie canadesi venduto sul mercato interno le vendite non erano rappresentative, ossia non soddisfacevano al criterio del 5 %. Pertanto per questo tipo il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in base al costo di produzione del produttore, maggiorato di un congruo importo per le SGAV e per i profitti. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi relativi alle SGAV e ai profitti sono stati determinati sulla base dei dati attinenti alle vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. (24) Soltanto i quattro tipi suddetti, che tuttavia rappresentano il 93 % in valore delle esportazioni cinesi verso la Comunità nel periodo dell'inchiesta, erano prodotti e venduti in Canada. Tutti gli altri tipi esportati dai produttori esportatori cinesi verso la Comunità non erano venduti sul mercato canadese. Alcuni di questi tipi erano combinazioni dei tipi prodotti e venduti in Canada. Per essi, il valore normale è stato calcolato combinando i valori normali già ottenuti per i tipi realizzati in Canada. Per gli altri, è stato usato il valore normale del tipo più somigliante fabbricato in Canada, opportunamente adeguato. 2. Prezzo all'esportazione (25) Le società che hanno collaborato alle quali non è stato accordato lo status di imprese operanti in condizioni di economia di mercato e un altro produttore esportatore che ha collaborato e che ha chiesto solo un trattamento individuale sono stati successivamente esaminati al fine di stabilire se si potesse accordare loro il trattamento individuale. La Commissione ha constatato che tali imprese erano tutte strutture produttive di società di Hong Kong operanti in regime di perfezionamento attivo. Tutti i fattori produttivi (capitale, macchinari e materie prime) erano forniti dalle rispettive società madri di Hong Kong, che prendevano tutte le decisioni gestionali e operative. Non si rilevavano interferenze dello Stato cinese nel funzionamento di tali strutture, che si potrebbero considerare la componente produttiva delle società madri di Hong Kong. È stato pertanto deciso di concedere loro un trattamento individuale per le loro vendite alla Comunità del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese. (26) Per tutti i produttori esportatori cinesi interessati i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto al primo acquirente indipendente nella Comunità a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. (27) Tuttavia, la società (società B) cui è stato accordato lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato per una delle sue consociate cinesi in parte vendeva il prodotto in questione alla Comunità in conto deposito; le merci erano destinate ad un magazzino situato nella Comunità e non venivano fatturate finché l'acquirente non le prendeva in consegna in una data ulteriore. Non era possibile attribuire le vendite in conto deposito all'una o all'altra consociata cinese del produttore esportatore interessato. La Commissione pertanto ha deciso di non prendere in considerazione queste vendite ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione. Ciò è sembrato ragionevole in quanto esse costituiscono soltanto il 6,5 % in valore del totale delle vendite alla Comunità effettuate dal produttore esportatore nel periodo dell'inchiesta e la loro esclusione non compromette la rappresentatività delle risultanze relative al prezzo all'esportazione. Tutte le altre vendite per esportazione di questo produttore esportatore sono state prese in considerazione per stabilire i suoi prezzi all'esportazione verso la Comunità a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3. Confronto (28) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stadio franco fabbrica si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Adeguamenti sono stati applicati, ove necessario, per le differenze inerenti alle spese di trasporto, movimentazione e imballaggio, alle commissioni e ai costi di credito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. (29) Un produttore esportatore ha chiesto un adeguamento per la differenza tra i prezzi della materia prima nella Repubblica popolare cinese e in Canada. Tale differenza non ha tuttavia potuto essere presa in considerazione nel confronto in quanto la possibilità di ottenere le materie prime a prezzi più bassi non si può considerare un vantaggio comparato naturale. Un vantaggio di questo genere sarebbe ad esempio una maggiore facilità di accesso alle materie prime dovuta all'ubicazione del produttore esportatore. Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base stabilisce esplicitamente che il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, che, ai fini della presente inchiesta, è il Canada. La domanda pertanto è stata respinta. 4. Margine di dumping (30) A norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping per i produttori esportatori interessati è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. (31) I margini sono stati espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria per i produttori esportatori interessati. I margini di dumping individuali sono i seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> La Commissione ha stabilito un unico margine di dumping per Oscar Magnetica Media e Hwa Ying Plastic Manufacturing Factory, calcolato come la media ponderata dei margini di dumping determinati per ciascuno di due produttori cinesi. Ciò è stato fatto per impedire l'inoltro delle esportazioni attraverso il produttore cinese con il margine più basso. (32) Per gli esportatori cinesi che non hanno risposto al questionario della Commissione, che non si sono manifestati o che comunque non hanno collaborato all'inchiesta, il dumping è stato determinato sulla base dei dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, in modo da non premiare la mancata collaborazione. Il livello di non collaborazione era difficile da stabilire data l'assenza di dati Eurostat dovuta al fatto che le custodie per CD rientrano in codici NC "ex"; è chiaro tuttavia che alcuni produttori esportatori noti alla Commissione non hanno voluto collaborare all'inchiesta. Si è pertanto stabilito un margine di dumping residuo basato sul tipo di prodotto con il margine di dumping più elevato fabbricato dalla società con il margine di dumping più elevato, dopo aver accertato che le vendite alla Comunità di questo tipo di prodotto erano rappresentative per la società in questione. Il margine di dumping residuo per la Repubblica popolare cinese, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, è pari al 20,1 %. D. PREGIUDIZIO 1. Osservazione preliminare (33) Nelle sezioni che seguono le cifre sono basate sui dati, verificati, forniti dalle società che hanno collaborato con la Commissione, sulle statistiche Eurostat e sulle stime della dimensione del mercato contenute nella denuncia. Occorre notare in particolare che le cifre Eurostat usate nella seguente analisi riguardano un paniere di prodotti e devono essere considerate soltanto come indicative. 2. Definizione di industria comunitaria (34) I sette produttori comunitari che hanno inizialmente presentato la denuncia hanno compilato il questionario della Commissione. Ad essi si è aggiunto un ottavo produttore, Estudios Gema SA, Spagna, che ha anch'esso risposto al questionario. Un altro produttore comunitario, Les Cartonneries de Thulin (Carthuplas), si è manifestato alla Commissione e ha espresso il proprio sostegno alla denuncia, ma non ha compilato il questionario. Gli altri produttori comunitari non hanno espresso né sostegno né opposizione alla denuncia e non sono pertanto ritenuti parte dell'industria comunitaria ai fini della presente inchiesta; tuttavia, alcuni di essi hanno fornito informazioni relative alla loro produzione e alle loro vendite complessive. Su tale base e tenuto conto dei dati della denuncia relativi agli altri produttori comunitari, i produttori comunitari che sostenevano la denuncia e che hanno pienamente collaborato all'inchiesta rappresentano il 68 % della produzione comunitaria totale stimata del prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta. Essi quindi rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1 e 5, paragrafo 4, del regolamento di base. In appresso l'espressione "industria comunitaria" si riferisce soltanto agli otto produttori che hanno attivamente collaborato presentando i questionari compilati. 3. Consumo comunitario (35) Le stime del consumo apparente totale della Comunità sono basate sulle stime della dimensione del mercato contenute nella denuncia, sulle cifre, verificate, relative alla produzione e alle vendite fornite dai produttori che hanno collaborato, sui dati relativi alle vendite e alla produzione ricevuti dai produttori che sostenevano la denuncia ma non hanno collaborato e su stime per i produttori che non hanno collaborato. Su tale base, il consumo totale nella Comunità è aumentato da 1716 milioni di unità nel 1995 a 2357 milioni di unità nel 1997 e ancora a 2679 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, registrando un incremento del 56 % nell'intero periodo esaminato. 4. Importazioni dal paese in questione a) Andamento dei volumi, dei valori e delle quote di mercato (36) Il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è aumentato del 385 % nell'intero periodo esaminato, passando da 142 milioni di unità nel 1995 a 313 milioni di unità nel 1997 e ancora a 546 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Il valore corrispondente è aumentato da 15344000 ECU nel 1995 a 25476000 ECU nel 1997 e ancora a 42900000 ECU nel periodo dell'inchiesta, registrando, in termini percentuali, un incremento del 276 % nell'intero periodo esaminato. La quota di mercato di queste importazioni è aumentata per tutto il periodo esaminato, passando dall'8 % nel 1995 al 13 % nel 1997 e ancora al 20 % nel periodo dell'inchiesta. b) Andamento dei prezzi (37) I valori unitari per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono diminuiti da 0,073 ECU nel 1995 a 0,058 ECU nel 1997 e ancora a 0,054 ECU nel periodo dell'inchiesta, registrando in termini percentuali un calo del 26 % nell'intero periodo esaminato. c) Confronto dei prezzi, sottoquotazione (38) La sottoquotazione è stata determinata sulla base di un confronto tra i prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria allo stesso stadio commerciale e i prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese allo stadio cif. Per quanto possibile, sono stati confrontati i prezzi dei tipi di prodotti più strettamente corrispondenti. Le operazioni di esportazione usate per il confronto rappresentano una quota almeno del 96 % del totale delle esportazioni di ciascun produttore esportatore interessato e la maggior parte del totale delle esportazioni dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese. Il livello medio ponderato di sottoquotazione da parte delle esportazioni cinesi stabilito in base ad un confronto diretto delle medie per ciascun tipo di prodotto è risultato pari al 15 % per il periodo dell'inchiesta. 5. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione e utilizzazione degli impianti (39) La produzione delle custodie per CD è un processo ad uso fortemente intensivo di capitale e gli impianti generalmente funzionano 24 ore su 24 per tutto l'anno. In tali industrie, le economie di scala richiedono alti livelli di produzione. (40) La produzione ha registrato un incremento del 37 % nell'intero periodo esaminato, passando da 543 milioni di unità nel 1995 a 697 milioni di unità nel 1997 e ancora a 751 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. La capacità di produzione è aumentata da 653 milioni di unità nel 1995 a 806 milioni di unità nel 1997 e ancora a 897 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. Il livello di utilizzazione degli impianti è rimasto relativamente stabile nell'intero periodo esaminato, passando dall'83 % nel 1995 all'86 % nel 1997, per poi scendere all'84 % nel periodo dell'inchiesta. b) Vendite del prodotto in questione nella Comunità: volume e quota di mercato (41) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria a acquirenti indipendenti è aumentato del 50 % nell'intero periodo esaminato, passando da 465 milioni nel 1995 a 656 milioni nel 1997 a 696 milioni nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato dell'industria comunitaria ha avuto un andamento fluttuante per tutto il periodo esaminato, passando dal 27 % nel 1995 al 28 % nel 1997, per poi scendere al 26 % nel periodo dell'inchiesta. La composizione di questo volume di vendite è analizzata più avanti al considerando (53). c) Vendite del prodotto in questione nella Comunità: giro di affari e prezzi (42) Il valore delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato da 56639000 ECU nel 1995 a 60972000 ECU nel 1997 a 63677000 ECU nel periodo dell'inchiesta. Si noti che mentre in questo periodo il volume delle vendite è aumentato del 50 %, il valore delle vendite è aumentato soltanto del 12 %. I valori unitari delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario sono diminuiti da 0,1218 ECU nel 1995 a 0,0928 ECU nel 1997, ossia di 24 punti percentuali, e ancora, seppure in proporzione minore, a 0,0915 ECU nel periodo dell'inchiesta, registrando per il periodo esaminato un calo complessivo del 25 %. d) Costi di produzione (43) I dati forniti dall'industria comunitaria mostrano che i costi medi di produzione sono diminuiti del 20-25 % circa tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta. Questo andamento dei costi unitari si spiega in gran parte con il calo mondiale del prezzo della materia prima (polistirene) nel periodo considerato. Durante il periodo dell'inchiesta il polistirene rappresentava il 60 % circa del costo di produzione ed era di gran lunga il principale fattore di costo nella fabbricazione delle custodie per CD. Nel 1995 il prezzo del polistirene nella Comunità era di 1,081 ECU per kg, nel 1997 era sceso a 0,796 ECU per kg e nel periodo dell'inchiesta era ulteriormente diminuito a 0,711 ECU per kg, con un calo del 34 % nell'intero periodo esaminato. Indipendentemente dal calo del prezzo del polistirene, l'industria comunitaria ha adottato misure per migliorare la propria produttività, che nell'intero periodo in questione è aumentata. Le misure prese comprendevano tra l'altro il miglioramento del disegno delle custodie allo scopo di ridurre il peso di ognuna. e) Redditività (44) Benché l'industria comunitaria sia rimasta efficiente per tutto il periodo esaminato, la redditività complessiva è diminuita dal 6,1 % del giro d'affari nel 1996 al 3,8 % nel periodo dell'inchiesta, registrando globalmente nel periodo esaminato un calo del 37 %. Questo andamento negativo è stato ancora più pronunciato nelle vendite effettuate dall'industria comunitaria nel periodo considerato di tipi di prodotti standard come la jewel box. Questi tipi di prodotti standard rappresentavano il 93 % delle vendite totali dell'industria comunitaria e la loro redditività è costantemente diminuita da + 3,85 % nel 1996 a perdite dello 0,45 % nel periodo dell'inchiesta. Questo andamento è ulteriormente esaminato al considerando (53). f) Occupazione (45) I livelli di occupazione nell'industria comunitaria sono rimasti stabili sulle 277 unità circa per l'intero periodo esaminato. Il numero relativamente basso di persone impiegate si spiega con il fatto che il processo di stampaggio a iniezione utilizzato dall'industria comunitaria è ad uso intensivo di capitale anziché di manodopera. g) Produttività del lavoro (46) I livelli di occupazione suindicati rimanevano stabili mentre la produzione dell'industria comunitaria aumentava. Nell'intero periodo esaminato la produttività del lavoro in termini di unità per lavoratore è aumentata da 1,998 milioni di unità nel 1995 a 2,463 milioni di unità nel 1997 a 2,703 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, registrando nel periodo esaminato un incremento complessivo del 35 %. h) Investimenti (47) Gli investimenti sono diminuiti da 6 milioni di ECU nel 1995 a 4,7 milioni di ECU nel 1997, per aumentare leggermente a 4,8 milioni di ECU nel periodo dell'inchiesta, registrando un calo complessivo del 19 % nell'intero periodo esaminato. In termini relativi, gli investimenti per unità prodotta e per unità venduta sono anch'essi diminuiti nel periodo esaminato, passando da 0,1058 ECU nel 1995 a 0,0772 ECU nel 1997 a 0,0760 ECU nel periodo dell'inchiesta, con un calo complessivo del 28 % nell'intero periodo esaminato. 6. Conclusioni sul pregiudizio (48) L'andamento di alcuni indicatori di pregiudizio fa pensare ad un'evoluzione positiva nel periodo considerato, ma un esame più approfondito rivela le difficoltà cui l'industria comunitaria deve far fronte. In un settore caratterizzato da un costante aumento della domanda nel periodo considerato (tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta il consumo nella Comunità è aumentato del 56 %) il fatto che alcuni indicatori di pregiudizio mostrino un andamento favorevole per l'industria comunitaria non vuol dire necessariamente che quest'ultima non subisca un pregiudizio. In tale contesto, non si sarebbe ritenuto appropriato sottolineare l'andamento positivo della capacità di produzione dell'industria comunitaria (+ 37 %), del volume della produzione (+ 38 %), del volume delle vendite (+ 50 %) e del valore delle vendite (+ 12 %), nonché la stabilità dei livelli di occupazione, in quanto tali indicatori semplicemente riflettono il generale andamento del mercato nel suo insieme e il fatto che in questa industria ad uso intensivo di capitale la capacità di produzione deve essere usata. Quello che si è ritenuto pertinente è il calo significativo dei prezzi medi delle custodie per CD dell'industria comunitaria, rappresentato da una rapida diminuzione dell'indice da 100 nel 1995 a 76 nel 1997 e dalla sua stabilizzazione a 75 nel periodo dell'inchiesta. Contemporaneamente si è avuto un calo significativo della redditività dell'industria comunitaria, diminuita del 37 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Inoltre, ad un livello del 3,8 % del giro di affari, la redditività è di gran lunga inferiore a quella ritenuta adeguata per consentire all'industria comunitaria di continuare a produrre il prodotto in questione [cfr. considerando (71)]. Questo aspetto si riflette anche nel calo del 20 % quasi del livello di investimento tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta in una situazione di forte crescita della domanda. Benché quindi nel periodo esaminato i volumi di produzione e di vendita siano rimasti costanti o siano aumentati, tali risultati sono stati ottenuti al costo di una sostanziale riduzione dei prezzi di vendita, che ha causato un deterioramento dei risultati finanziari a livelli insufficienti per consentire investimenti nel rinnovo e nella manutenzione degli impianti. L'industria comunitaria invero ha fatto uno sforzo considerevole, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, per migliorare la propria efficienza, aumentando il suo livello di produzione in misura pressappoco corrispondente alla crescita del mercato, con notevoli riduzioni dei costi di produzione favorite dal calo dei prezzi dei fattori produttivi. Tuttavia, nonostante questi sviluppi, tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita e la sua situazione finanziaria ha continuato ad aggravarsi. Alla luce delle risultanze sopra esposte si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO 1. Effetto delle importazioni in dumping a) Quadro generale (49) Il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è aumentato del 385 % tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, raggiungendo i 546 milioni di unità (equivalenti a più del 70 % del volume della produzione dell'industria comunitaria). A tale sviluppo ha corrisposto un aumento della quota di mercato dall'8 % al 20 %. Questa rapida ascesa delle importazioni è stata accompagnata da un calo dei loro prezzi, rappresentato da una diminuzione dell'indice da 100 nel 1995 a 74 nel periodo dell'inchiesta. Anche a quel livello, e benché nello stesso periodo i prezzi dell'industria comunitaria fossero diminuiti nella stessa misura, nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni erano sostanzialmente inferiori (del 15 %) ai prezzi dell'industria comunitaria. Questo fatto indica chiaramente la presenza di una forte pressione al ribasso da parte delle importazioni in dumping sui prezzi dell'industria comunitaria. (50) Tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa di 2 punti percentuali passando al 26 %. Nel frattempo i profitti dell'industria sono scesi al 3,8 % del giro di affari durante il periodo dell'inchiesta. (51) Occorre notare che mentre l'industria comunitaria riusciva ad accrescere la capacità di produzione, il volume della produzione e il volume delle vendite in linea con il forte aumento della domanda, la sua redditività subiva un significativo deterioramento. A questo riguardo, il netto calo del prezzo del polistirene sul mercato comunitario nel periodo considerato [cfr. considerando (43)] avrebbe dovuto essere positivo per l'industria comunitaria. Tuttavia, la pressione esercitata dai prodotti in dumping ha costretto l'industria comunitaria a ridurre i propri prezzi, perdendo i vantaggi che avrebbe dovuto ricavare dal calo dei costi dei fattori produttivi. (52) Tutti questi elementi indicano che l'industria comunitaria è stata costretta ad adottare una strategia di allineamento ai prezzi delle importazioni in dumping per poter mantenere i volumi di vendita. Il risultato di tale strategia è stato il calo dei profitti a livelli inadeguati. b) Tipi di prodotti standard (53) L'impatto delle importazioni in dumping si può percepire in modo più approfondito esaminando l'andamento delle vendite e della redditività dei prodotti che costituiscono il livello standard del mercato, ossia custodie jewel box, custodie standard per 2 CD, custodie standard per uno o più CD, e che rappresentano il settore di massima concorrenza tra l'industria comunitaria e le importazioni in dumping. La tabella qui sotto mostra l'andamento delle vendite: - di tipi di prodotti standard - di tutti i tipi di prodotti >SPAZIO PER TABELLA> Nel periodo dell'inchiesta il volume delle vendite di prodotti standard effettuate dall'industria comunitaria rappresentava il 93 % del volume totale delle sue vendite di custodie per CD. Occorre notare che praticamente il 100 % delle esportazioni della Repubblica popolare cinese nel periodo dell'inchiesta era costituito da prodotti standard. In tale contesto, l'andamento nel corso del tempo della redditività per l'industria comunitaria delle vendite di tipi di prodotti standard rispetto alla redditività delle sue vendite complessive è il seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Da queste cifre emerge che anche se i risultati finanziari continuavano a diminuire per tutte le custodie di CD, l'utile sulle vendite dei tipi di prodotti standard era notevolmente più basso di quello relativo a tutti i tipi di custodie di CD. L'andamento della redditività è stato discendente per tutto il periodo dal 1996 al periodo dell'inchiesta. Inoltre, nel periodo dell'inchiesta, le vendite dei tipi di prodotti standard erano effettuate in perdita. In altri termini, il 93 % delle vendite dell'industria comunitaria era effettuato in perdita. Pertanto l'industria comunitaria era in grado di raggiungere una redditività generale del 3,8 % sul 7 % appena del suo volume di vendite. Tuttavia i tipi del prodotto in questione compresi in questo 7 % sono proprio quelli che i produttori esportatori cinesi non hanno esportato verso la Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Le perdite dell'industria comunitaria riguardano soltanto i tipi di prodotti standard, e le esportazioni della Repubblica popolare cinese verso la Comunità consistono unicamente di tali tipi. c) Conclusioni sugli effetti delle importazioni in dumping (54) Come indicato sopra, le esportazioni cinesi verso la Comunità sono quasi unicamente costituite dai tipi di prodotti standard. Questi sono la componente fondamentale dell'attività dell'industria comunitaria e rappresentano il 93 % delle vendite da questa effettuate nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Le vendite di questi prodotti effettuate dall'industria comunitaria erano in perdita. Di fronte alle importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese l'industria comunitaria ha potuto continuare a operare in condizioni di efficienza grazie ai profitti che è riuscita a realizzare sul 7 % della sua attività, ossia la produzione di custodie non standard per CD, rispetto alla quale durante il periodo dell'inchiesta non esistevano importazioni cinesi direttamente equivalenti. Alla luce di tale analisi la Commissione conclude che esiste un nesso di causalità tra il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria e le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese. (55) L'industria comunitaria sostiene che la situazione sopra descritta alla lunga non è sostenibile. Infatti l'unica ragione per la quale l'industria comunitaria attualmente rimane efficiente nella produzione di custodie non standard per CD è il fatto che essa ancora ha una significativa produzione di prodotti standard. La Commissione ritiene che l'industria comunitaria ha bisogno delle economie di scala derivanti dalla produzione di prodotti standard per poter fabbricare i suoi prodotti non standard in condizioni di efficienza. Qualora a causa delle importazioni in dumping dovesse venir meno la sua attività principale, ossia la produzione di prodotti standard, essa perderebbe queste economie di scala e non sarebbe quindi più in grado di continuare a produrre prodotti non standard in condizioni di efficienza. 2. Altri fattori a) Altre fonti di approvvigionamento del mercato comunitario (56) Come indicato al considerando 33, le statistiche Eurostat sulle importazioni si possono ritenere soltanto indicative. Inoltre, il livello di collaborazione da parte dei produttori comunitari non denunzianti è stato minimo. La Commissione pertanto ha considerato queste due fonti di approvvigionamento come un'unica categoria. Ai fini della presente analisi, le "altre fonti di approvvigionamento del mercato comunitario" comprendono le importazioni da paesi terzi diversi dalla Repubblica popolare cinese e la produzione degli altri produttori comunitari che non collaborano alla presente inchiesta o non sostengono la denuncia. Le stime relative a queste altre fonti di approvvigionamento sono basate su stime delle importazioni da altri paesi terzi e su stime della produzione del prodotto in questione realizzata dai produttori della Comunità che non hanno collaborato, alcuni dei quali hanno fornito alla Commissione dati relativi ai loro livelli di produzione. Su tale base, si stima che i volumi forniti da altre fonti siano aumentati da 976 milioni di unità nel 1995 a 1183 milioni di unità nel 1997 a 1200 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, ossia del 23 % nell'intero periodo esaminato. Tuttavia, la loro quota di mercato comunitario è diminuita dal 57 % nel 1995 al 50 % nel 1997 al 45 % nel periodo dell'inchiesta. (57) Altri dati in possesso della Commissione indicano che i valori unitari di queste altre fonti di approvvigionamento nel periodo considerato erano sempre più elevati di quelli dell'industria comunitaria. In realtà i prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese erano inferiori sia a quelli dell'industria comunitaria che a quelli delle altre fonti. Questo fatto, combinato con la diminuzione della quota di mercato comunitario detenuta dalle altre fonti, fa ritenere improbabile che queste ultime abbiano arrecato un pregiudizio grave all'industria comunitaria durante il periodo esaminato. b) Vendite dell'industria comunitaria fuori della Comunità (58) Le vendite dell'industria comunitaria fuori della Comunità erano modeste rispetto a quelle sul mercato comunitario. Per tutto il periodo, l'ammontare delle vendite fuori della Comunità ha rappresentato il 2 % circa di quello delle vendite totali; pertanto non potrebbe aver inciso sul nesso di causalità tra le importazioni in dumping soggette all'inchiesta e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. c) Conclusioni sulla causa del pregiudizio (59) Dall'analisi che precede emerge che l'industria comunitaria ha dovuto adeguarsi ai prezzi delle importazioni in dumping per mantenere i volumi di produzione, le vendite e l'utilizzazione degli impianti in modo da tenere basso il livello dei costi di produzione unitari. Così facendo, l'industria comunitaria ha subito un considerevole deterioramento dei suoi profitti, in particolare nelle vendite delle custodie standard. La Commissione pertanto conclude che esiste un nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria. F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Considerazioni di carattere generale (60) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha, in primo luogo, analizzato i probabili effetti positivi e negativi dell'adozione e dell'assenza di misure e, in secondo luogo, ha esaminato se si potesse nettamente concludere che nella fattispecie l'applicazione di misure non sarebbe stata nell'interesse della Comunità. 2. Impatto delle misure antidumping sull'industria comunitaria (61) L'industria comunitaria è un'industria affermata che produce custodie per CD dai primi anni '80. Le società sono generalmente di medie dimensioni e alcune producono una serie di prodotti di plastica stampati a iniezione e estrusi così che la loro produzione di custodie per CD fa parte di una gamma di prodotti. (62) L'industria comunitaria è diventata un settore industriale che fornisce un prodotto sempre più richiesto che continua a trovare applicazione in svariati campi, dall'industria dell'audio all'industria dei media stampati a quella dei computer. Sin dagli inizi questa industria ha investito in nuove tecnologie e tecniche di produzione che ne hanno accresciuto l'efficienza produttiva. L'elevata qualità della sua produzione, realizzata in condizioni di efficienza, le garantisce per il futuro vitalità e competitività in un mercato non distorto da pratiche commerciali sleali. Il considerevole aumento della produttività di cui al considerando 46 evidenzia l'impegno dell'industria comunitaria nel perseguimento di una produzione più efficiente di fronte alla concorrenza sleale della Repubblica popolare cinese. L'industria comunitaria utilizza quasi totalmente la sua capacità produttiva, fornendo un'ampia gamma di prodotti di alta qualità con tempi di risposta molto rapidi. Il servizio clienti è un aspetto cui essa ha dato particolare importanza allo scopo di competere con le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese. (63) Tuttavia il problema principale dell'industria comunitaria è la sua inadeguata redditività, conseguente alla necessità di ridurre i prezzi in funzione di quelli delle importazioni in dumping per cercare di mantenere la quota di mercato e il volume della produzione. Nonostante questa strategia difensiva, i prezzi delle esportazioni cinesi verso la Comunità hanno continuato a essere inferiori a quelli dell'industria comunitaria del 15 %. A causa di questa pressione al ribasso sui prezzi, per la fine del periodo dell'inchiesta la media ponderata dei profitti sul giro di affari era scesa globalmente al 3,8 %, nonostante un calo del costo delle materie prime e le misure prese per migliorare la produttività. L'effetto delle importazioni in dumping è stato particolarmente evidente nel mercato delle custodie standard, quali le custodie jewel box, nel quale l'industria comunitaria ha subito un tale deterioramento della sua redditività che nel periodo dell'inchiesta le sue vendite di custodie standard erano in perdita. (64) In tale contesto, si ritiene che se i prezzi aumentassero nuovamente in seguito all'eliminazione degli effetti distorsivi delle importazioni in dumping sul commercio, l'industria comunitaria riuscirebbe a realizzare un tasso di profitto soddisfacente e avrebbe i mezzi necessari per affrontare le altre sfide che le si presentano sul mercato dell'imballaggio dei compact disc. 3. Impatto delle misure antidumping sugli importatori-commercianti (65) La Commissione ha inviato questionari a dieci importatori della Comunità. Sette questionari compilati sono pervenuti entro il termine fissato. In generale, gli importatori hanno osservato che l'imposizione di misure antidumping comporterebbe semplicemente aumenti di prezzo dei compact disc per il consumatore finale. È stato affermato che qualunque aumento di costo provocato dall'imposizione di misure antidumping sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese sarebbe semplicemente stato trasferito a valle sull'acquirente successivo. Alcuni importatori hanno inoltre fatto presente che l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare il fabbisogno dei principali acquirenti di imballaggi per media ottici. (66) La Commissione non condivide le opinioni degli importatori/commercianti. Mentre l'indusria comunitaria copriva una quota stimata al 28 % della domanda comunitaria del prodotto in questione (i produttori comunitari che sostengono la denuncia fornivano complessivamente il 35 % circa) e le importazioni dalla Repubblica popolare cinese rappresentavano il 20 %, le forniture di altre fonti, tra cui le importazioni da paesi terzi (cfr. considerando 56), coprivano un altro 45 % della domanda della Comunità. Tali cifre indicano che, anche se le misure antidumping dovessero causare un calo dei volumi d'importazione dalla Repubblica popolare cinese, gli importatori/commercianti comunitari continuerebbero ad avere un accesso senza restrizioni alle forniture dei paesi terzi, o a quelle dell'industria comunitaria, nonché alle forniture degli altri produttori della Comunità. Poiché le fonti di approvvigionamento diverse dalla Repubblica popolare cinese coprono l'80 % della domanda comunitaria del prodotto in questione, la Commissione conclude che dopo l'imposizione di misure antidumping continuerà a esservi una forte ed effettiva concorrenza tra tutte le varie fonti. L'incapacità dell'industria comunitaria di coprire interamente il fabbisogno degli utilizzatori comunitari non dovrebbe avere un impatto negativo sugli importatori/commercianti se le importazioni dalla Repubblica popolare cinese fossero assoggettate a misure antidumping. 4. Impatto delle misure antidumping sugli utilizzatori (67) Uno degli importatori che hanno ricevuto un questionario si deve più propriamente considerare un utilizzatore del prodotto in questione. Questa società ha collaborato all'inchiesta in misura limitata e non ha interamente compilato il questionario entro il termine fissato. Le osservazioni di questa società sull'interesse della Comunità mettevano in luce i presunti effetti negativi che le misure antidumping avrebbero su utilizzatori, distributori, importatori e consumatori. In particolare, secondo questa società, le misure antidumping priverebbero gli utilizzatori dei prodotti di qualità provenienti dalla Repubblica popolare cinese, costringendoli a ripiegare su prodotti di qualità inferiore e più costosi fabbricati nella Comunità. Inoltre, a differenza degli importatori/commercianti (cfr. considerando 65), gli utilizzatori hanno sostenuto che le pressioni concorrenziali dei settori a valle dell'industria erano tali che gli aumenti di prezzo delle custodie per CD non avrebbero potuto essere facilmente trasferiti sui consumatori, con una conseguente riduzione dei margini di profitto e rischi per l'efficienza commerciale delle società a valle interessate. (68) La Commissione ha esaminato gli argomenti addotti. L'affermazione che le custodie prodotte nella Comunità sono di qualità inferiore rispetto a quelle prodotte nella Repubblica popolare cinese è infondata. Il principale fattore di "qualità" di una custodia per CD è la sua idoneità ad essere usata nelle macchine per l'imballaggio di CD degli utilizzatori senza rompersi e quindi senza intralciare il funzionamento delle macchine stesse. La Commissione non ha ricevuto elementi di prova a sostegno dell'affermazione che le macchine degli utilizzatori comunitari non possono usare custodie per CD fabbricate nella Comunità. In realtà, il 60 % circa del fabbisogno di custodie per CD dell'utilizzatore in questione è fornito da produttori di custodie per CD comunitari e l'uso di queste custodie nelle sue macchine per imballaggio è intercambiabile con quello dei prodotti cinesi. In altri termini, per quanto riguarda l'industria utilizzatrice, non vi è, in generale, nessuna differenza di qualità tra le custodie cinesi esportate verso la Comunità e quelle di produzione comunitaria. Non avendo l'utilizzatore in questione fornito cifre relative ai costi di produzione, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui dati disponibili, secondo i quali le custodie per CD rappresentano, sulla base di una media ponderata, l'1 % circa dei costi di produzione degli utilizzatori. Esse pertanto sono un fattore produttivo che non rappresenta una proporzione importante dei costi degli utilizzatori. Con tale proporzione, l'applicazione di un dazio medio del 10 % circa nei confronti della Repubblica popolare cinese potrebbe comportare un incremento massimo dello 0,1 % del costo di produzione degli utilizzatori comunitari di custodie per CD. Occorre inoltre tener presente che, secondo quanto emerso dall'inchiesta, in termini di valore i prodotti della Repubblica popolare cinese rappresentano il 20 % circa degli acquisti di custodie per CD effettuati da questi utilizzatori. L'impatto finale sui prezzi di vendita delle custodie per CD dovrebbe pertanto essere inferiore allo 0,02 %, anche in caso di totale trasferimento dell'aumento di costo causato dal dazio. Qualsiasi aumento di costo e di prezzo non dovrebbe quindi essere sproporzionato rispetto ai vantaggi che l'industria comunitaria ricaverebbe dall'eliminazione del pregiudizio causato dal dumping. La Commissione pertanto conclude che l'imposizione di misure antidumping non comprometterà l'efficienza commerciale degli utilizzatori né avrà un impatto significativo sui margini di profitto di queste società che, come indicato al considerando 66, continueranno ad avere un accesso senza restrizioni ad altre fonti di approvvigionamento. 5. Conclusioni sull'interesse della Comunità (69) Si è constatato che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria e la Commissione ritiene che, per le ragioni sopra esposte, l'imposizione di misure antidumping provvisorie non sia contraria all'interesse generale della Comunità. La Commissione continuerà tuttavia ad esaminare gli aspetti del presente procedimento relativi all'interesse della Comunità nella fase definitiva dell'inchiesta. G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (70) Nel valutare il livello di eliminazione del pregiudizio la Commissione ha tenuto conto del fatto che nel periodo dal 1995 al periodo dell'inchiesta la media ponderata dei prezzi dei produttori comunitari ha subito un calo significativo in funzione dell'allineamento ai livelli di prezzo delle importazioni in dumping. Questo fatto ha determinato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di profitti. (71) Nel determinare il margine di profitto la Commissione ha esaminato quale margine l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente realizzare in assenza di pratiche pregiudizievoli di dumping. In base all'inchiesta è stato stabilito che in via provvisoria un margine di profitto del 6 % sia da ritenere un tasso minimo appropriato. Si tratta di una stima piuttosto prudente, dato che questo è il tasso di profitto realizzato dall'industria comunitaria nel 1996, ossia in un periodo in cui le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese ancora non avevano raggiunto l'elevata quota di mercato del periodo dell'inchiesta, ma già detenevano una quota significativa (9 %). (72) La media ponderata del livello di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stata determinata sulla base della media ponderata dei costi di produzione unitari dell'industria comunitaria allo stadio franco fabbrica maggiorata del margine di profitto del 6 % di cui sopra. Il prezzo così ottenuto è stato confrontato, direttamente per ciascun tipo di prodotto, con il prezzo cif delle importazioni in dumping, dazio corrisposto alla frontiera comunitaria, allo stadio commerciale appropriato. A seguito del confronto è stato stabilito un margine di pregiudizio per ciascuno dei produttori esportatori interessati, espresso in percentuale del valore cif delle rispettive esportazioni verso la Comunità. I margini di pregiudizio così calcolati erano superiori ai margini di dumping. 2. Misure provvisorie (73) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, essendo i margini di pregiudizio più elevati dei margini di dumping accertati per gli esportatori cinesi che hanno collaborato, il dazio antidumping provvisorio deve essere stabilito al livello dei margini di dumping. (74) Poiché le custodie per CD sono spesso esportate in forma non assemblata, il dazio antidumping dovrebbe applicarsi sia al prodotto assemblato che a quello non assemblato. (75) Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili ad alcune società a titolo individuale indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse quindi riflettono la situazione delle società in questione accertata durante l'inchiesta. Queste aliquote (a differenza del dazio istituito per il paese, applicabile a "tutte le altre società") sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società in questione e precisamente dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con indicazione della ragione sociale e della sede nel disposto del presente regolamento, comprese le società collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare delle aliquote in questione e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società". (76) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali (ad es. in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione(4) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione delle eventuali modifiche nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'estero, connesse ad es. al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. La Commissione, se del caso, procederà, sentito il comitato consultivo, a modificare il regolamento di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali. 3. Disposizioni finali (77) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbero essere riesaminate ai fini di eventuali misure definitive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di custodie per compact disc, comprese quelle per DVD e prodotti analoghi, di plastica, di cui al codice NC ex 3923 10 00 (codice TARIC 3923 10 00 10 ) originarie della Repubblica popolare cinese. Il dazio si applica anche alle importazioni di: - scatole per compact disc (costituite di una base e un coperchio assemblati tra loro), di plastica, di cui al codice NC ex 3923 10 00 (codice TARIC 3923 10 00 10 ); - supporti, basi e coperchi di custodie per compact disc, di plastica, di cui al codice NC ex 3923 90 90 (codice TARIC 3923 90 90 10 ), assemblati o non assemblati tra loro. 2. Le aliquote del dazio provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società esportatrici sotto elencate sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1999. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18. (3) GU C 63 del 5.3.1999, pag. 5. (4) Commissione europea Direzione generale Commercio Direzione CDM 24 - 8/38 Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles/Belgio.