31999R2542

Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione, del 25 novembre 1999, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 02/12/1999 pag. 0014 - 0045


REGOLAMENTO (CE) N. 2542/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1999

recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione(2), in particolare l'articolo 28,

(1) considerando che sono state apportate alla nomenclatura combinata modifiche applicabili a decorrere dal 1o gennaio 1999(3);

(2) considerando che occorre quindi adeguare l'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 per tener conto di dette modifiche, che si applicano alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 517/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

(2) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6.

(3) GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

A. ELENCO DEI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nel quadro del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove il codice NC è preceduto da "ex", i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono determinati dal combinato disposto del codice NC e della corrispondente descrizione.

2. Gli oggetti di vestiario che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza sono classificati come per donna o per ragazza.

3. L'espressione "indumenti per bambini piccoli (bébés)" comprende gli indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa.

GRUPPO I A

>SPAZIO PER TABELLA>

GRUPPO I B

>SPAZIO PER TABELLA>

GRUPPO II A

>SPAZIO PER TABELLA>

GRUPPO II B

>SPAZIO PER TABELLA>

GRUPPO III A

>SPAZIO PER TABELLA>

GRUPPO III B

>SPAZIO PER TABELLA>

GRUPPO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

GRUPPO V

>SPAZIO PER TABELLA>

B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici della nomenclatura combinata

3005 90

3921 12 00

ex 3921 13

ex 3921 90 60

4202 12 19

4202 12 50

4202 12 91

4202 12 99

4202 22 10

4202 22 90

4202 32 10

4202 32 90

4202 92 11

4202 92 15

4202 92 19

4202 92 91

4202 92 98

5604 10 00

6309 00 00

6310 10 10

6310 10 30

6310 10 90

6310 90 00

ex 6405 20

ex 6406 10

ex 6406 99

ex 6501 00

ex 6502 00

ex 6503 00

ex 6504 00

ex 6505 90

6601 10 00

6601 91 00

6601 99 00

6601 99 90

7019 11

7019 12

ex 7019 19

8708 21 10

8708 21 90

8804 00 00

9113 90 30

ex 9113 90 90

ex 9404 90

ex 9612 10"