Regolamento (CE) n. 2464/1999 della Commissione, del 22 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1729/1999 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88 per quanto riguarda il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine, le carni suine, le uova, le carni di pollame, i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e taluni prodotti del settore dei cereali
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 23/11/1999 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 2464/1999 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1729/1999 recante misure speciali in deroga ai regolamenti (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88 per quanto riguarda il latte e i prodotti lattiero-caseari, le carni bovine, le carni suine, le uova, le carni di pollame, i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e taluni prodotti del settore dei cereali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 14, e l'articolo 28, nonché le disposizioni corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i vari prodotti agricoli, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CE) n. 1729/1999(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/1999(4), ha introdotto misure speciali per regolarizzare le operazioni d'esportazione che non sono state ultimate a causa del manifestarsi della contaminazione da diossina di alcuni prodotti; (2) le misure sanitarie adottate da alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni provenienti dalla Comunità sono tuttora in vigore e continuano a compromettere le possibilità di esportazione di taluni prodotti agricoli; (3) le consequenze negative per gli esportatori comunitari vanno limitate prolungando la validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti e prorogando determinate scadenze; (4) attesa l'evoluzione della situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente; (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione competenti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1729/1999 è modificato come segue: 1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Su richiesta del titolare, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1162/95(5), 1466/95(6) e 174/1999(7) che erano stati richiesti entro il 7 giugno 1999 e la cui validità non è scaduta prima del 31 maggio 1999, è prorogato fino al 30 novembre 1999.". 2) All'articolo 2, paragrafo 3, il termine di "180 giorni" è sostituito da "210 giorni". 3) All'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, il termine di "150 giorni" è sostituito da "210 giorni" ed è aggiunta la frase seguente: "Tuttavia, la proroga non dovrà oltrepassare la data del 31 maggio 2000". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13. (2) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21. (3) GU L 204 del 4.8.1999, pag. 13. (4) GU L 268 del 16.10.1999, pag. 7. (5) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2. (6) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 22. (7) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8