31999R2461

Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 20/11/1999 pag. 0016 - 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 2461/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1999

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1251/1999 ha sostituito il regime di sostegno concesso ai coltivatori di taluni seminativi in forza del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio(2). In funzione del nuovo regime, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1586/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale(3). In occasione di tali modificazioni, è opportuno procedere, a fini di chiarezza, alla rifusione di detto regolamento;

(2) l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 consente di utilizzare, fatto salvo il beneficio del pagamento previsto dal regime in causa, i terreni ritirati dalla produzione al fine di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo;

(3) occorre definire tali materie prime nonché le loro utilizzazioni finali. Le materie prime e i prodotti finiti che possono essere ottenuti da esse dovrebbero essere limitati al fine di salvaguardare i mercati tradizionali senza pregiudicare l'obiettivo della ricerca di nuovi sbocchi per tali materie. Occorre inoltre operare una distinzione tra le materie prime che possono essere utilizzate per il consumo umano o animale e quelle che invece non possono esserlo. Non è opportuno escludere la coltivazione di barbabietole da zucchero, topinambur e radici di cicoria sui terreni messi a riposo, ma tali colture non possono beneficiare di pagamenti per superficie, tenuto conto del rischio di interferenze con il mercato dello zucchero e con quello dei cereali. È tuttavia necessario che tale coltivazione sia conforme alle norme sull'utilizzazione dei terreni messi a riposo per la coltivazione di prodotti non alimentari e per impedire speculazioni ed assicurare la trasformazione della materia prima nel prodotto finito prestabilito, una cauzione deve essere comunque costituita malgrado l'assenza di pagamento;

(4) si rende necessaria una definizione precisa del ruolo di ogni principale soggetto attivo sul mercato. Occorre distinguere esplicitamente tra le responsabilità del richiedente, che terminano con la consegna dell'intero quantitativo di materia prima raccolta, e quelle, associate al versamento di una cauzione, del collettore, del primo trasformatore o dei trasformatori successivi, che iniziano al momento della consegna e terminano con la trasformazione delle materie prime nei prodotti finiti prestabiliti, non destinati ad usi alimentari. L'importo della cauzione deve essere tale da scongiurare il rischio che le materie prime finiscano per essere destinate al consumo umano o animale. In caso di inadempimento degli obblighi, occorre riferirsi alle disposizioni dei regolamenti orizzontali in materia, vale a dire del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999(5) e dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2220/85, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(7), e (CEE) n. 3887/92, del 23 dicembre 1992, recante modalità d'applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98(9). Devono essere previste disposizioni specifiche per le colture biennali in considerazione della durata del ciclo produttivo;

(5) è inoltre necessario elaborare un metodo per la determinazione dei prodotti da considerare non destinati al consumo umano o animale e di quelli da considerarsi destinati a tale consumo, al fine di quantificare il rapporto fra i due tipi di prodotti, il valore del quale deve costituire il criterio per stabilire l'uso finale principale;

(6) a fini di controllo, occorre esigere che la materia prima coltivata formi oggetto di un contratto concluso tra il coltivatore (denominato "richiedente") ed un primo trasformatore o un collettore; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 3508/92, il contratto è considerato parte integrante della domanda di pagamento per superficie. L'esperienza dimostra che, per ragioni di controllo, sia il richiedente che il collettore o il primo trasformatore devono presentare il contratto alle rispettive autorità competenti prima che il pagamento possa essere versato. Possono essere previste date di presentazione distinte in funzione dei periodi di semina. In circostanze specifiche, gli Stati membri possono consentire che talune materie prime vengano trasformate direttamente nell'azienda dal produttore stesso;

(7) occorre precisare che quantitativi equivalenti alla materia prima raccolta di prodotti intermedi o sottoprodotti ottenuti dalla materia stessa possono essere utilizzati nel quadro del presente regime. Laddove tali quantitativi equivalenti provengano da uno Stato membro diverso da quello in cui la materia prima viene raccolta, gli Stati membri devono informarsi reciprocamente della transazione per consentire l'applicazione di adeguati controlli;

(8) a fini di controllo, il richiedente è tenuto a dichiarare le superfici interessate e la resa prevista, nonché i quantitativi raccolti. Occorre altresì garantire che la resa specificata nel contratto tra il richiedente e il collettore o il primo trasformatore corrisponda almeno alla resa prevista. Una resa rappresentativa individuale o, se del caso, una resa rappresentativa locale deve essere fissata per le materie prime che possono beneficiare di acquisti pubblici all'intervento al di fuori del regime in oggetto, nonché per quelle prodotte da alcuni semi di ravizzone, colza e girasole. Le località utilizzate per il calcolo della resa rappresentativa locale possono, ma non devono necessariamente, corrispondere alle regioni definite nel piano di regionalizzazione disposto a norma del regolamento (CEE) n. 1251/1999; che il controllo su queste materie prime sarà più efficace se i quantitativi consegnati corrisponderanno a tali rese rappresentative. In casi debitamente giustificati, può essere ammessa la mancanza di un certo quantitativo;

(9) occorre provvedere affinché il quantitativo di materia prima raccolta sulla superficie sotto contratto sia consegnata integralmente al primo trasformatore o al collettore. Per garantire l'osservanza di tale condizione, il richiedente è tenuto a fornire una dichiarazione all'autorità competente da cui dipende e deve informare l'autorità competente qualora non sia in grado di fornire la totalità o una parte della materia prima specificata nel contratto. Va disposta la modificazione o la risoluzione del contratto in caso di circostanze particolari esulanti dalle normali condizioni agronomiche. Occorre definire con chiarezza a quali condizioni la modificazione può condurre a una riduzione dei terreni oggetto del contratto senza compromettere il diritto del richiedente al pagamento;

(10) la normativa potrebbe essere resa più consona alla prassi commerciale autorizzando il collettore o il primo trasformatore a modificare l'utilizzazione finale prevista nel contratto dopo la consegna, da parte del richiedente, della materia prima a norma del presente regolamento e mantenendo nel contempo un efficace controllo sull'applicazione del regime;

(11) per rispettare il memorandum d'intesa sui semi oleaginosi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE del Consiglio(10), è necessario introdurre un sistema di sorveglianza per valutare i quantitativi di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, espressi in equivalente farina di soia, ottenuti da semi di colza, di ravizzone, di girasole e di soia coltivati su terreni ritirati dalla produzione a fini diversi dalla produzione umana o animale;

(12) occorre stabilire chiaramente un termine finale per la trasformazione delle materie prime in uno dei prodotti finiti ammissibili;

(13) talune operazioni di trasporto intracomunitario di materie prime e prodotti da esse derivati devono essere soggette a sistemi di controllo che consentano di seguirle e di assicurarne la conformità con i requisiti del presente regolamento. Detti sistemi devono includere l'uso di dichiarazioni e copie dell'esemplare di controllo T5, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999(12);

(14) si dovrebbero istituire efficaci misure di controllo per ogni principale soggetto che interviene sul mercato e, ove si constati l'inadempienza degli obblighi disposti dal presente regolamento, deve essere disposta un'intensificazione dei controlli;

(15) per le materie prime che non possono in alcun caso essere utilizzate per il consumo umano o animale, è possibile adottare norme semplificate;

(16) l'applicazione del presente regime dovrebbe tener conto delle condizioni specifiche eventualmente presenti in taluni Stati membri, in particolare per quanto riguarda il controllo, la sanità, l'ambiente o le disposizioni del diritto penale, senza tuttavia accentuare le differenze fra i vari modi in cui tali fattori vengono trattati nella Comunità. A tal fine, ogni proposta di esclusione di una materia prima di cui all'allegato I o all'allegato II dovrebbe essere debitamente motivata e notificata alla Commissione dallo Stato membro interessato preliminarmente alla sua attuazione;

(17) occorre prevedere che la materia prima coltivata su terreni ritirati dalla produzione e il prodotto da essa ottenuto non beneficino in linea di principio di altri aiuti comunitari finanziati dal FEAOG a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti(13) e (CE) n. 1258/1999, del 17 maggio, relativo al finanziamento della politica agricola comune(14);

(18) per accertare il rispetto degli obiettivi della riforma della politica agraria comune, si deve procedere a una valutazione del presente regime sulla base delle informazioni relative alla sua effettiva applicazione negli Stati membri;

(19) poiché il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999 si applica a decorrere dalla campagna 2000/2001, affinché il produttore interessato possa effettuare le semine e presentare il contratto e la domanda di pagamento per superficie a titolo di detta campagna con piena conoscenza del nuovo regime e nel rispetto delle modalità di applicazione del medesimo, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

(20) le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

1. I terreni ritirati dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999, possono essere utilizzati, a nonna dell'articolo 6, paragrafo 3, del medesimo, per le materie prime indicate agli allegati I e II del presente regolamento e destinate agli usi di cui all'allegato III.

Esse possono beneficiare del pagamento per superficie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 (in prosieguo: "il pagamento"), secondo le modalità definite dal presente regolamento.

I terreni messi a riposo utilizzati per coltivare le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(15) che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

Tuttavia la coltivazione di queste materie prime è considerata compatibile con tali disposizioni. Inoltre, in deroga all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento le superfici interessate non debbono restare a riposo a decorrere dal 15 gennaio, purché siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento.

2. Nessun pagamento è dovuto per terreni messi a riposo su cui sono coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria. Tutte le disposizioni del capo II si applicano tuttavia alle barbabietole da zucchero, ai topinambur o alle radici di cicoria coltivati su terreni messi a riposo, come lo sarebbero se fosse dovuto il pagamento.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "richiedente", la persona che chiede il pagamento;

b) "collettore", il firmatario del contratto di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'allegato I destinate agli usi di cui all'allegato III;

c) "primo trasformatore", colui che usa le materie prime per la loro prima trasformazione, al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato III.

CAPO II

Materie prime oggetto di un contratto

Sezione 1

Utilizzazione delle materie prime - Contratto e domanda di pagamento

Articolo 3

1. Le materie prime di cui all'allegato I (in prosieguo: "le materie prime") possono essere coltivate su terreni messi a riposo solo se la loro principale utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui alallegato III. Il valore economico dei prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime deve risultare superiore secondo il metodo comparativo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 - al valore di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale, ottenuti durante la stessa trasformazione.

2. Ogni materia prima coltivata su terreni messi a riposo deve formare oggetto di un contratto a norma dell'articolo 4.

3. Il richiedente è tenuto a consegnare tutta la materia prima raccolta. Il collettore o il primo trasformatore è tenuto a prendere in consegna tutta la materia prima fornita dal richiedente, nonché a garantire l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato III.

II collettore o il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta nella fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato III.

Se il collettore o il primo trasformatore si avvale della facoltà di cui al primo o al secondo comma ne informa l'autorità competente presso cui ha costituito la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sull'operazione.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare un richiedente a trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, pressio la propria azienda, tutta la materia prima raccolta su determinate superfici messe a riposo, alle seguenti condizioni:

a) che il richiedente si obblighi, mediante una dichiarazione che sostituisce il contratto di cui all'articolo 4, a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione;

b) che lo Stato membro in questione predisponga adeguate misure di controllo che garantiscano la trasformazione della materia prima in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

Le misure di cui al primo comma e le successive modificazioni sono comunicate alla Commissione entro il 30 novembre precedente l'anno durante il quale ha luogo la raccolta cui dette misure si applicano.

Gli articoli da 4 a 21 si applicano in quanto compatibili.

Articolo 4

1. Unitamente alla domanda di pagamento, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con il collettore o il primo trasformatore.

2. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo dei contraenti;

b) durata;

c) le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie;

d) per ogni specie, la quantità prevista di materia prima e le relative condizioni di fornitura; detta quantità è pari almeno alla resa prevista ritenuta rappresentativa dall'autorità competente per la materia prima in questione; la resa prevista si basa in particolare sulla resa media eventualmente fissata per la regione di cui trattasi;

e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima interessata, ciascuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 13, paragrafo 3.

3. Il richiedente provvede affinché il contratto venga concluso entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1.

4. Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90, oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2 il richiedente provvede affinché il contratto specifichi la quantità prevedibile di sottoprodotti da destinare a scopi diversi dal consumo umano o animale.

5. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.

Articolo 5

Nella domanda di pagamento presentata all'autorità competente, il richiedente indica ogni anno gli elementi identificativi della parcella o delle parcelle su cui devono essere coltivate le materie prime. Per ogni parcella ritirata dalla produzione e per ogni materia prima ivi coltivata sono comunicati i dati seguenti:

a) specie della materia prima e relative varietà,

b) resa prevista di ogni singola specie e varietà.

Qualora la stessa specie o varietà venga coltivata nella medesima azienda anche su terreni non messi a riposo, essa viene indicata unitamente alla resa prevista, alle relative parcelle nonché all'ubicazione ed agli elementi identificativi delle stesse.

Sezione 2

Modificazione o risoluzione del contratto - Obbligazioni del richiedente

Articolo 6

Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato una domanda di pagamento, il richiedente conserva il diritto al pagamento soltanto se, al fine di consentire tutte le necessarie misure di controllo, informa l'autorità competente circa la modificazione o la risoluzione del contratto, entro il termine fissato per la modificazione della domanda di pagamento nello Stato membro interessato.

Articolo 7

Salvo il disposto dell'articolo 6, se il richiedente informa l'autorità competente che, in seguito a circostanze particolari, non è in grado di fornire tutta o parte della materia prima indicata nel contratto, l'autorità competente, dopo aver ottenuto prove sufficienti riguardo a tali circostanze, può consentire che il contratto venga modificato nella misura ritenuta giustificata oppure risolto.

Qualora la modificazione del contratto comporti una riduzione della superficie oggetto del contratto oppure qualora il contratto venga risolto, il richiedente, per conservare il diritto al pagamento:

a) deve rimettere a riposo i terreni di cui trattasi, servendosi dei mezzi autorizzati dall'autorità competente,

b) non deve vendere, cedere od utilizzare altrimenti la materia prima coltivata sulle terre oggetto del contratto.

Articolo 8

Salvo il disposto dell'articolo 6, il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), dopo che la materia prima oggetto del contratto è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 4, primo comma.

La modificazione delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 3.

Il collettore o il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli.

Sezione 3

Rendimenti rappresentativi e quantità da consegnare

Articolo 9

1. Per quanto concerne le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, nonché per i semi di ravizzone e di colza del codice NC ex 1205 00 90, ad eccezione delle varietà ricche di acido erucico, e per i semi di girasole dei codici NC 1206 00 91 oppure 1206 00 99, gli Stati membri determinano annualmente, prima del raccolto, le rese rappresentative da ottenere. Tali rese sono determinate come segue:

a) su base individuale per l'azienda interessata, oppure

b) su base locale.

2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri selezionano le località da prendere in considerazione per il calcolo delle rese rappresentative che possono, ma non debbono necessariamente, corrispondere alle regioni indicate nel piano di regionalizzazione elaborato a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999. Gli Stati membri comunicano ai richiedenti interessati le rese rappresentative ogni anno prima del raccolto e comunque entro i termini seguenti:

a) il 31 luglio per le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, e per i semi di ravizzone o di colza di cui al paragrafo 1;

b) il 31 agosto per i semi di girasole di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

1. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario.

2. Per le materie prime di cui all'articolo 9, il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa individuale rappresentativa, oppure alla resa locale rappresentativa per le parcelle interessate, secondo quanto stabilito dagli Stati membri in applicazione di detto articolo.

Tuttavia, in circostanze debitamente documentate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che il quantitativo consegnato sia inferiore fino del 10 % a tale resa.

Inoltre, qualora abbia consentito la modificazione o la risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 7, l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma del presente paragrafo.

Articolo 11

Qualora, per una determinata materia prima, il richiedente non consegni il quantitativo richiesto a norma del presente regolamento si considera, ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3887/92, che egli non abbia adempiuto tutti gli obblighi afferenti alle parcelle messe a riposo per produzioni non alimentari relativamente ad una superficie calcolata moltiplicando la superficie totale dei terreni messi a riposo e utilizzati dal richiedente per produrre materie prime secondo i criteri di cui al presente regolamento per la percentuale del quantitativo mancante di materia prima.

Sezione 4

Condizioni di pagamento

Articolo 12

1. Per i terreni messi a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 1251/1999, il pagamento può essere versato al richiedente prima della trasformazione della materia prima. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente regolamento è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se:

a) è stata resa la dichiarazione di cui all'articolo 10;

b) è stata depositata una copia del contratto presso l'autorità competente del collettore ovvero del primo trasformatore, sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e sono state trasmesse dal collettore o dal primo trasformatore le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, primo comma;

c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2;

d) l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4.

2. Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto di cui all'articolo 4, a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue:

a) adempimento a partire dal primo anno di coltivazione degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b) (salvo quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, primo comma) e lettera d);

b) adempimento nel secondo anno degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché di quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4, primo comma.

Tuttavia, per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione del 50 % della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Sezione 5

Contratto e obbligazioni del collettore o del primo trasformatore

Articolo 13

1. Il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente una copia del contratto entro i termini seguenti:

a) per le materie prime da seminare tra il 1o luglio e il 31 dicembre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo,

b) per le materie prime da seminare tra il 1o gennaio e il 30 giugno, entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento per superficie nell'anno in questione nel relativo Stato membro.

Se in un dato anno il richiedente e il collettore o il primo trasformatore modificano o risolvono il contratto prima della data di cui all'articolo 6, il collettore o il primo trasformatore deposita presso l'autorità competente, entro la data suddetta, una copia del contratto modificato o risolto.

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1 verifica che il contratto sottopostole sia conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1. In caso contrario, l'autorità competente del richiedente deve esserne informata.

Per consentire tale verifica, il collettore o il primo trasformatore fornisce alla propria autorità competente le necessarie informazioni sul processo di trasformazione, segnatamente riguardo ai costi e ai coefficienti tecnici di trasformazione occorrenti per determinare i quantitativi di prodotti finiti che si potranno ottenere. Detti coefficienti sono quelli indicati all'articolo 21, paragrafo 1.

3. Per controllare l'osservanza dell'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente interessata raffronta, basandosi sulle informazioni di cui al paragrafo 2, la somma dei valori di tutti i prodotti non alimentari con la somma dei valori di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti dalla stessa trasformazione. Ognuno di questi valori si ottiene moltiplicando il quantitativo del prodotto interessato per la media dei prezzi franco fabbrica rilevati durante la campagna precedente. Qualora tali prezzi non siano disponibili, l'autorità competente determina prezzi appropriati, segnatamente in base agli elementi di cui al paragrafo 2.

4. Il collettore o il primo trasformatore che ha ricevuto la materia prima dal richiedente informa l'autorità competente in merito alla quantità di materia prima presa in consegna, precisandone la specie, nonché il nome e l'indirizzo del contraente che ha consegnato la materia prima, il luogo di consegna e gli estremi del contratto entro un termine fissato dagli Stati membri in modo che il pagamento possa essere effettuato nel corso del periodo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Il collettore comunica all'autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi dalla consegna al primo trasformatore, il nome e l'indirizzo del trasformatore. A sua volta, il primo trasformatore comunica alla propria autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della materia prima, il nome e l'indirizzo del collettore che ha effettuato la consegna, nonché la quantità e il tipo di materia prima consegnata e la data di consegna.

Se la materia prima non è consegnata al primo trasformatore direttamente dal collettore, quest'ultimo comunica all'autorità competente nome e indirizzo di tutti coloro che intervengono nel circuito di consegna, ivi compreso il primo trasformatore. La comunicazione è eseguita entro i quaranta giorni lavorativi successivi alla consegna della materia prima al primo trasformatore.

Chiunque intervenga nel circuito di consegna comunica a sua volta alla rispettiva autorità competente, entro quaranta giorni lavorativi dall'operazione, il nome e l'indirizzo dell'acquirente della materia prima, nonché la quantità vendutagli.

Qualora non coincidano, l'autorità competente del primo trasformatore e l'autorità competente di ogni soggetto che interviene nel circuito di consegna della materia prima menzionato al terzo comma, comunicano all'autorità competente del collettore i quantitativi forniti al primo trasformatore.

Se lo Stato membro del collettore o del primo trasformatore non è quello in cui è stata coltivata la materia prima, l'autorità competente interessata comunica a quella del richiedente, entro quaranta giorni lavorativi dal ricevimento delle comunicazioni di cui al primo e al terzo comma, la quantità totale di materia prima consegnata.

Sezione 6

Equivalenza dei sottoprodotti di semi oleosi in farina di soja

Articolo 14

1. Salvo il disposto dell'articolo 13, l'autorità competente di cui al paragrafo 1 di detto articolo comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 31 maggio dell'anno in cui la materia prima deve essere raccolta, la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, quale risulta dai contratti di cui all'articolo 4, se tali contratti riguardano i semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 e 1201 00 90.

L'autorità competente calcola la detta quantità applicando le seguenti equivalenze:

a) 100 kg di semi di ravizzone o colza di cui al codice NC 1205 00 90 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

b) 100 kg di semi di girasole di cui al codice NC 1206 00 91 oppure al codice NC 1206 00 99 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti;

c) 100 kg di semi di soia di cui al codice NC 1201 00 90 equivalgono a 78 kg di sottoprodotti.

La quantità prevista di sottoprodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, viene detratta dalla quantità prevista di tutti i sottoprodotti calcolata conformemente al secondo comma.

2. In base ai dati di cui al paragrafo 1 la Commissione calcola la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, espressa in equivalente farina di soia.

Sezione 7

Cauzione

Articolo 15

1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento nell'anno in questione e nello Stato membro interessato.

2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 250 EUR/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa.

3. Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell'articolo 6 o dell'articolo 7, la cauzione dev'essere adeguata di conseguenza.

4. La cauzione è svincolata, per ogni materia prima, proporzionalmente alle quantità di materia prima trasformate nel prestabilito prodotto finito principale non alimentare, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che il quantitativo di materia prima è stato trasformato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modificazioni apportate a norma dell'articolo 8.

5. Fermo restando quanto disposto al paragrafo 4, nel caso in cui la cauzione:

a) sia stata costituita dal collettore, essa è svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore,

b) sia stata costituita da un trasformatore, essa è svincolata dopo che la materia prima o i prodotti intermedi oggetto di un contratto sono stati consegnati a un altro trasformatore,

purché all'autorità competente della parte che vende o cede le merci in questione possa essere fornita la prova che la parte che le ha acquistate o prese in consegna abbia costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente.

Articolo 16

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene la trasformazione adotta le misure necessarie per garantire che i trasformatori stabiliti nel suo territorio diano ogni garanzia relativamente all'adempimento degli impegni assunti.

2. Il fatto che i quantitativi di materia prima siano trasformati principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto costituisce un'obbligazione principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

La trasformazione in uno o più dei prodotti finiti indicati nell'allegato III dev'essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta della materia prima da parte del richiedente.

3. I seguenti obblighi del collettore o del trasformatore costituiscono obbligazioni subordinate a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85:

a) l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell'articolo 3, paragrafo 3;

b) l'obbligo di depositare una copia del contratto a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;

c) l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma;

d) l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.

Sezione 8

Documenti di vendita, cessione o consegna in altro Stato membro, o esportazione

Articolo 17

Qualora il collettore o il primo trasformatore venda o ceda materie prime o prodotti intermedi o prodotti connessi o sottoprodotti oggetto di un contratto a norma dell'articolo 4, ad un trasformatore stabilito in un altro Stato membro, la merce viene scortata da un esemplare di controllo T5 rilasciato secondo il regolamento (CEE) n. 2454/93.

Nell'esemplare di controllo T5 viene compilata la casella 104, con l'inserzione alla rubrica "Altri" di una delle seguenti diciture:

- Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2461/1999 de la Comisión

- Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2461/1999

- Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2461/1999 der Kommission zu verwenden

- Πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2461/1999 της Επιτροπής

- To be used for processing or delivery in accordance with Article 4 of Commission Regulation (EC) No 2461/1999

- À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission

- Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione

- Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2461/1999 van de Commissie

- A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2461/1999 da Comissão

- Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 2461/1999 mukaisesti

- Används till bearbetning eller leverans i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2461/1999.

Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano a tutte le vendite successive a trasformatori stabiliti in altri Stati membri, sino alla fabbricazione del prodotto finito previsto dal contratto. Esse si applicano ai prodotti connessi o ai sottoprodotti solo qualora questi possano beneficiare di restituzioni all'esportazione se ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

Articolo 18

1. Qualora la consegna della materia prima al primo trasformatore non venga effettuata, in tutto o in parte, da un collettore stabilito in uno Stato membro diverso da quello del primo trasformatore, il collettore compila l'esemplare di controllo T5 inserendo alla rubrica "Altri" della casella 104 i dati seguenti:

a) la quantità da lui direttamente consegnata al primo trasformatore;

b) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore;

c) il nome e l'indirizzo degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna, anche se stabiliti nello Stato membro in cui avviene la prima trasformazione;

d) la quantità consegnata da ciascuno degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna.

2. I soggetti che intervengono nel circuito di consegna di cui al paragrafo 1, lettera c) e che non sono stabiliti nello Stato membro del primo trasformatore compilano l'esemplare di controllo T5 specificando nella casella 104, rubrica "Altri", il nome e l'indirizzo del collettore, nonché le informazioni richieste al paragrafo 1, lettere a) e b).

Articolo 19

Qualora uno o più prodotti finiti, prodotti intermedi, prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce un contratto contemplato dall'articolo 4 siano destinati all'esportazione in paesi terzi, il trasporto sul territorio comunitario dev'essere effettuato con un esemplare di controllo T5, rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui i prodotti sono stati ottenuti.

Nell'esemplare di controllo T5 viene compilata la casella 104 con l'inserzione alla rubrica "Altri" di una delle diciture seguenti:

- Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1258/1999 del Consejo

- De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 kan ikke anvendes på dette produkt

- Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να επωφεληθεί από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συμβουλίου

- This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999

- Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil

- Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

- Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen als bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

- O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho

- Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

- De åtgärder som avses i artikel 1.2. i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Le disposizioni del primo e del secondo comma si applicano soltanto se i prodotti finiti di cui all'allegato III, i prodotti intermedi, i prodotti connessi o sottoprodotti cui si riferisce il contratto a norma dell'articolo 4 possono beneficiare di restituzioni all'esportazione qualora siano ottenuti da materie prime coltivate al di fuori del presente regime.

Sezione 9

Controlli

Articolo 20

Lo Stato membro prescrive i registri che devono essere tenuti dal collettore e dal trasformatore.

Nel caso del collettore i registri precisano almeno i dati seguenti:

a) le quantità di tutte le materie prime acquistate e vendute per essere trasformate in forza del presente regime,

b) nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.

Nel caso del trasformatore, i registri precisano, con periodicità stabilita dall'autorità competente, almeno i dati seguenti:

a) le quantità di tutte le materie prime acquistate per essere trasformate,

b) le quantità di materie prime trasformate, nonché i quantitativi e i tipi di prodotti finiti, sottoprodotti e prodotti connessi da esse ottenuti,

c) le perdite inerenti alla lavorazione,

d) le quantità distrutte con relativa motivazione,

e) le quantità e i tipi di prodotti venduti o ceduti dal trasformatore, nonché i prezzi conseguiti,

f) nome e indirizzo degli acquirenti/trasformatori successivi.

Articolo 21

1. L'autorità competente del collettore e quelle degli Stati membri in cui avvengono le trasformazioni eseguono controlli, segnatamente controlli materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al collettore, la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le consegne effettuate, e, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.

La competente autorità effettua i controlli valendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime interessate.

Ove previsti dalla normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.

I controlli mirano inoltre ad accertare la corretta utilizzazione finale della materia prima nonché dei prodotti connessi e dei sottoprodotti, e l'osservanza dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 13, paragrafo 3.

Essi vertono almeno sul 10 % delle transazioni commerciali e trasformazioni effettuate nello Stato membro e vengono determinati dall'autorità competente in base ad un'analisi dei rischi e alla rappresentatività dei contratti presentati.

2. Le autorità competenti intensificano i controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione nei casi seguenti:

a) irregolarità riguardanti almeno il 3 % delle operazioni di controllo di cui al paragrafo 1,

b) divergenze rispetto ai risultati precedentemente ottenuti dal trasformatore,

c) operazioni di trasformazione nelle quali:

i) le quantità o i valori dei prodotti finiti, dei sottoprodotti o dei prodotti connessi sono sproporzionati rispetto ai coefficienti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma, oppure

ii) si ha un divario rispetto ai criteri di valorizzazione economica dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 3.

CAPO III

Materie prime che non sono oggetto di un contratto

Articolo 22

Le materie prime indicate all'allegato II (in prosieguo: "le materie prime") possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione soltanto se la loro utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato III.

Esse non sono oggetto di un contratto.

Articolo 23

1. Per aver diritto al pagamento, il richiedente che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi materie prime s'impegna per iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro dal quale dipende, al momento in cui presenta la domanda di pagamento, a provvedere affinché le materie prime stesse vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato III.

2. Il richiedente indica ogni anno alla sua autorità competente, nelle domande di pagamento, le parcelle messe a riposo conformemente al disposto del presente capo, le colture ivi praticate, la durata del ciclo colturale e la frequenza prevista del raccolto.

CAPO IV

Disposizioni generali

Sezione 1

Esclusione dal regime e divieto di cumulo

Articolo 24

Gli Stati membri possono escludere dal regime di cui al presente regolamento le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II per le quali si pongano difficoltà attinenti al controllo, alla sanità, all'ambiente o al diritto penale. In tal caso, lo Stato membro di cui trattasi comunica alla Commissione le materie prime che intende escludere ed i motivi dell'esclusione.

Articolo 25

Le materie prime di cui all'allegato I coltivate su terreni ritirati dalla produzione e i prodotti intermedi, i prodotti finiti, i prodotti connessi e sottoprodotti da esse derivate, le materie prime di cui all'allegato II coltivate su terreni ritirati dalla produzione e i prodotti da esse derivati, nonché i terreni utilizzati per produrre tali materie prime non possono fruire delle misure seguenti:

a) misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999,

b) degli aiuti comunitari previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999, ad eccezione del sostegno concesso per i costi di imboschimento con specie a rapido accrescimento di cui all'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, di detto regolamento.

Sezione 2

Valutazione e misure nazionali complementari

Articolo 26

Entro tre mesi dalla fine di ogni campagna di commercializzazione gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni necessarie per la valutazione del regime di cui al presente regolamento.

Riguardo alle disposizioni del capo II, la comunicazione verte, in particolare, sui seguenti dati:

a) per ogni specie di materia prima, le superfici coltivate e le rese previste di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), nonché le rese rappresentative di cui all'articolo 9,

b) per ogni specie di materia prima, le quantità che non sono state vendute dai collettori,

c) le quantità di ogni tipo di prodotto finito, sottoprodotto e prodotto connesso ottenuto, con l'indicazione del tipo di materia prima utilizzata.

Riguardo alle disposizioni del capo III, le comunicazioni vertono in particolare sulle superfici dei terreni messi a riposo per ogni specie coltivata sulle medesime.

Articolo 27

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui si riferisce il presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono adottare qualsiasi provvedimento complementare necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento, informando in proposito la Commissione.

Sezione 3

Disposizioni finali

Articolo 28

Il regolamento (CE) n. 1586/97 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o luglio 2000.

Esso continua ad applicarsi ai contratti conclusi a titolo della campagna 1999/2000 e delle campagne precedenti.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai contratti e alle domande di pagamento presentate a titolo della campagna 2000/2001 e delle campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

(3) GU L 215 del 7.8.1997, pag. 3.

(4) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

(5) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4.

(6) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(7) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

(8) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

(9) GU L 212 del 30.7.1998, pag. 23.

(10) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

(11) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(12) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

(13) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(14) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(15) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

ALLEGATO I

MATERIE PRIME DI CUI AL TITOLO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

MATERIE PRIME DI CUI AL CAPO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Prodotti finiti la cui fabbricazione è autorizzata a partire dalle materie prime di cui all'allegato I e all'allegato II:

- tutti i prodotti della nomenclatura combinata di cui ai capitoli da 25 a 99;

- tutti i prodotti che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale;

- i prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti;

- il materiale da imballaggio di cui ai codici NC ex 1904 10 ed ex 1905 90 90, purché sia stata fornita la prova che i prodotti sono stati utilizzati per scopi non alimentari conformemente al disposto dell'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;

- il bianco di funghi (micelio) di cui al codice NC 0602 91 10;

- la gommalacca, le gomme, le resine, le gommoresine e i balsami, naturali, di cui al codice NC 1301;

- i succhi e gli estratti di oppio ci cui al codice NC 1302 11 00;

- i succhi e gli estratti di piretro o di radici delle piante da rotenone di cui al codice NC 1302 14 00;

- le altre mucillagini e gli altri ispessenti di cui al codice NC 1302 39 00;

- tutti i prodotti agricoli di cui all'allegato I ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio che servono come combustibili nelle centrali elettriche per la produzione di energia;

- tutti i prodotti di cui all'allegato II ed i loro derivati destinati ad usi energetici;

- tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999(2), sempreché non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione;

- tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione(4), sempreché non siano ottenuti a barbabietola da zuccchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione.

(1) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

(2) GU L 9 del 5.1.1999, pag. 8.

(3) GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

(4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.