31999R2423

Regolamento (CE) n. 2423/1999 della Commissione, del 15 novembre 1999, che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 18061030 e 18061090 originari dei paesi e territori d'oltremare

Gazzetta ufficiale n. L 294 del 16/11/1999 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2423/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1999

che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea(1), modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CE(2), qui di seguito "decisione PTOM", in particolare l'articolo 109,

sentito il comitato istituito dall'allegato IV, articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione,

considerando quanto segue:

(1) nel corso degli ultimi mesi sono sorte difficoltà che comportano il rischio di un grave deterioramento del settore dello zucchero nella Comunità; dette difficoltà sono dovute al forte aumento, verificatosi a partire dal 1997, delle importazioni di zucchero, come tale con origine cumulata CE-PTOM e sotto forma di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originarie dei paesi e territori d'oltremare; questi prodotti beneficiano all'importazione nella Comunità di un'esenzione dai dazi all'importazione, conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, della decisione PTOM;

(2) dette importazioni comportano il rischio di un grave deterioramento del funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e di effetti fortemente negativi per gli operatori comunitari di tale settore;

(3) il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero rischio di essere gravemente destabilizzato: sul mercato comunitario il consumo di zucchero è costante; pertanto qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità ad un prezzo inferiore a quello d'intervento comporta la destinzaione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere venduto su tale mercato; per tale zucchero sono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi circa 520 EUR/t). Il volume di tali esportazioni è limitato dagli accordi GATT: tali importazioni riducono così la possibilità di esportare zucchero soggetto a quota; per farvi fronte occorre prevedere la riduzione delle quote di produzione comunitarie;

(4) l'aumento delle importazioni rischia di danneggiare anche gli operatori comunitari del settore dello zucchero; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero è infatti caratterizzata, da un lato, dal principio che i produttori comunitari di zucchero provvedono all'autofinanziamento dello smaltimento delle eccedenze di zucchero prodotto nella Comunità - segnatamente tramite restituzioni all'esportazione - e, dall'altro, da un prezzo minimo che i produttori europei di zucchero devono pagare per le barbabietole che ne costituiscono la materia prima; maggiori importazioni di zucchero, come tale e sotto forma di prodotti ad elevata concentrazione di zucchero, effettuate a prezzi inferiori a quelli ai quali i produttori comunitari possono vendere prodotti simili, turbano profondamente l'attività delle imprese comunitarie, che non possono competere con i prodotti così importati, dati i vincoli stabili a favore degli agricoltori dalla politica agricola comune;

(5) l'aumento del volume delle esportazioni con restituzione comporta anche il rischio di fare aumentare i costi unitari sostenuti per l'esportazione di zucchero soggetto a quota e, di conseguenza, l'importo del contributo di produzione a carico dei produttori comunitari di zucchero;

(6) di conseguenza permane il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità; è pertanto necessario applicare, conformemente all'articolo 109 della decisione PTOM, misure di salvaguardia all'importazione nella Comunità di zucchero del codice NC 1701 e di miscele di zucchero e cacao a concentrazione di zucchero superiore al 65 % dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei paesi e territori d'oltremare;

(7) la decisione PTOM, come specificato all'articolo 100, intende promuovere gli scambi tra i PTOM e la Comunità, tenuto conto dei rispettivi livelli di sviluppo; a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, della decisione PTOM, vanno scelte in via prioritaria le misure che turbano il meno possibile il funzionamento dell'Associazione e della Comunità; la loro portata non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi;

(8) a tal fine, per quanto concerne lo zucchero del codice NC 1701, si ritiene opportuno subordinare l'immissione in libera pratica nella Comunità, in esenzione da dazi all'importazione, alla condizione che il prezzo d'importazione, documenti giustificativi a sostegno, merce nuda, fase cif, porti europei della Comunità, per zuccheri della qualità tipo definita nella normativa comunitaria, non sia inferiore al prezzo d'intervento applicabile ai prodotti in causa; questa misura dovrebbe impedire che lo zucchero importato sia venduto a prezzi inferiori a quelli praticati sul mercato comunitario e consente di raggiungere l'obiettivo di evitare gli effetti destabilizzanti di tali importazioni assicurando al tempo stesso, da un lato, un profitto unitario sufficiente agli operatori dei PTOM interessati e, dall'altro, il rispetto dell'ordine delle preferenze stabilito dal trattato CE a favore dei prodotti comunitari e dei prodotti originari dei PTOM;

(9) per quanto concerne le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90, si ritiene opportuno, allo stadio attuale, assoggettare la loro importazione alla procedura di sorveglianza comunitaria; tale misura consente alla Commissione di seguire da vicino l'andamento di tali importazioni, pr quanto riguarda il livello dei quantitativi e i prezzi, senza dare luogo ad oneri amministrativi supplementari per gli operatori;

(10) il rispetto delle disposizioni introdotte dal presente regolamento può essere garantito dai controlli specifici relativi alle merci importate oggetto delle misure previste dal regolamento, nonché dai controlli istituiti tramite le disposizioni comunitarie in materia di immissione in libera pratica e di valore in dogana, introdotte segnatamente dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 della Commissione(4), applicabili agli scambi con i paesi terzi;

(11) alla luce dell'evoluzione constatata per i quantitativi già consegnati nel corso della campagna 1998/1999, è opportuno applicare queste misure temporanee fino alla scadenza del periodo di applicabilità della decisione PTOM,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità, in esenzione da dazi all'importazione, dei prodotti del codice NC 1701, con origine cumulata CE-PTOM, è subordinata alla condizione che il prezzo d'importazione, merce nuda, fase cif, per la qualità tipo definita al regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio(5), che fissa la qualità tipo dello zucchero bianco, non sia inferiore al prezzo d'intervento applicabile ai prodotti in questione.

2. Nell'espletare le formalità di immissione in libera pratica per i prodotti di cui al paragrafo 1, gli importatori presentano un documento che attesti il prezzo di vendita e i costi di trasporto e di assicurazione della merce importata; a tal fine il prezzo d'importazione deve esprimere quello della merce nuda.

3. Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione, con qualsiasi mezzo di telecomunicazione scritta, i quantitativi dei prodotti di cui al paragrafo 1 per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data del rilascio e il paese esportatore.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore dello zucchero.

Articolo 2

L'immissione in libera pratica nella Comunità, in esenzione da dazi all'importazione, dei prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 è soggetta alla procedura di sorveglianza comunitaria secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(6), che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 29 febbraio 2000.

Tuttavia, l'articolo 1 non si applica alle importazioni per le quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

(2) GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

(5) GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1.

(6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.