Regolamento (CE) n. 2370/1999 della Commissione, dell'8 novembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/11/1999 pag. 0006 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 2370/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2623/98(4), prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 per la sorveglianza delle importazioni preferenziali(6); (2) l'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round stabilisce i criteri per la fissazione dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali. In applicazione dei suddetti criteri e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1996, il 1997 e il 1998, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i carciofi, le arance, le clementine, i mandarini e altri ibridi di agrumi; (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l' 8 novembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. (4) GU L 329 del 5.12.1998, pag. 17. (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (6) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25. (7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22. ALLEGATO "ALLEGATO Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione. >SPAZIO PER TABELLA>"