31999R2316

Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 30/10/1999 pag. 0043 - 0065


REGOLAMENTO (CE) N. 2316/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1999

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1251/1999 ha sostituito il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98(3). In seguito alle modificazioni introdotte con il nuovo regime, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, occorre armonizzare e, se del caso, semplificare le modalità di applicazione del regime di pagamenti per superficie. È pertanto opportuno, a fini di chiarezza, procedere alla rifusione dei regolamenti specifici che in precedenza disciplinavano vari aspetti di tale regime, vale a dire i regolamenti della Commissione (CEE) n. 2467/92(4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3738/92(5), (CEE) n. 2836/93(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1503/97(7), (CE) n. 762/94(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1981/98(9), (CE) n. 1098/94(10), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1945/1999(11), (CE) n. 1237/95(12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2017/97(13), (CE) n. 658/96(14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/1999(15) e (CE) n. 1577/98(16), e di riunire in un testo unico le loro disposizioni;

(2) i pagamenti per superficie previsti dal regolamento (CE) n. 1251/1999 devono essere limitati a determinate superfici da precisare. Va autorizzata una sola domanda di pagamento per superficie per la stessa parcella nel corso di una campagna di commercializzazione. Una parcella per la quale viene chiesto un aiuto per superficie nell'ambito di un'altra organizzazione comune dei mercati nella stessa campagna non può beneficiare di un pagamento per superficie. I pagamenti per superficie possono essere concessi a parcelle che beneficiano di regimi di aiuto previsti dalle politiche comunitarie strutturali o ambientali;

(3) l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999 definisce i terreni ammissibili ai pagamenti per superficie e autorizza gli Stati membri a concedere alcune deroghe, le quali non devono però pregiudicare l'efficacia delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1251/1999. Per prevenire tale rischio, occorre prendere misure tali che consentano di mantenere la superficie totale delle parcelle ammissibili al livello attuale o comunque di precludere ogni aumento considerevole. A tal fine, certe colture pluriennali vanno considerate parte delle rotazioni delle colture. Anche le superfici interessate dai programmi di ristrutturazione possono essere considerate ammissibili ai pagamenti per superficie. Devono inoltre essere definiti i concetti di ristrutturazione, di aumento considerevole della superficie agricola e di obbligo di scambiare terreni ammissibili e terreni non ammissibili;

(4) occorre evitare che le superfici vengano coltivate al solo scopo di percepire i pagamenti per superficie. Devono essere specificate alcune condizioni relative alla semina e alla manutenzione delle colture, soprattutto per quanto riguarda i semi oleosi, le colture proteiche e i semi di lino nonché il frumento duro. Data la diversità delle tecniche agricole all'interno della Comunità, devono essere rispettate le norme locali;

(5) ai fini della politica comunitaria di miglioramento qualitativo, il diritto dei produttori di semi di colza e di ravizzone a fruire dei pagamenti per superficie deve essere limitato ai produttori che hanno usato semi di determinate varietà e qualità. Al fine di determinare le varietà ammissibili è opportuno, per motivi di coerenza, di semplificazione e di corretta gestione, fare riferimento al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, di cui alla direttiva 70/457/CEE del Consiglio(17), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE(18), mantenendo tuttavia per la campagna 2000/2001, per motivi di chiarezza e di continuità, il riferimento alle varietà ammissibili nel regime precedente. Occorre chiarire le norme comunitarie relative ai glucosinolati e all'acido erucico per i semi di colza e di ravizzone, nonché definire le prove per la misurazione del tenore di glucosinolati e acido erucico nei campioni delle sementi. È opportuno chiarire il regime delle associazioni varietali di semi di colza e di ravizzone e di altre categorie di sementi ed è necessario determinare le varietà di semi di girasole da tavola;

(6) gli Stati membri in cui il granturco non è una coltura tradizionale possono determinare una superficie di base per i foraggi insilati. Occorre inoltre definire la nozione di foraggi insilati;

(7) è opportuno definire le norme relative ai lupini dolci e le prove per determinare se un campione di lupini è dolce o meno;

(8) il regolamento (CE) n. 1251/1999 ha stabilito che il supplemento del pagamento per superficie di cui all'articolo 5 del suddetto regolamento sia concesso ai produttori di frumento duro situati nelle regioni tradizionali di produzione, entro il limite di una superficie massima garantita per ogni Stato membro interessato. Tale superficie massima può essere ripartita tra regioni di produzione. Per evitare un'eccessiva parcellizzazione delle regioni di produzione e per consentire il rispetto del principio di proporzionalità nell'applicazione di eventuali sanzioni in caso di superamento, è necessario fissare una dimensione minima di queste regioni. Poiché ad alcuni Stati membri sono state attribuite superfici ammissibili all'aiuto specifico per il frumento duro, in zone non tradizionali, occorre precisare quali sono le regioni beneficiarie nell'ambito di tali Stati membri. Il regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede l'obbligo di utilizzare sementi certificate di frumento duro. Devono quindi essere adottate misure specifiche relative alla prova di tale utilizzazione. Onde evitare difficoltà di approvvigionamento e turbative sul mercato delle sementi certificate, occorre stabilire un quantitativo minimo e un periodo transitorio per raggiungere tale quantitativo. Tenuto conto delle diverse realtà agronomiche degli Stati membri e delle loro regioni, è opportuno delegare agli Stati membri interessati il compito di stabilire il quantitativo in parola e l'eventuale adozione di misure transitorie;

(9) il regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede fra l'altro l'applicazione del regime dei pagamenti per superficie nell'ambito di un sistema di superficie di base regionale. Al fine di garantire la necessaria trasparenza e un'armoniosa gestione di dette superfici, è opportuno fissare per ogni Stato membro il numero di ettari che possono beneficiare del regime di pagamenti per superficie e la relativa ripartizione;

(10) l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che i piani di regionalizzazione possano operare una distinzione tra superfici irrigate e non irrigate. Va quindi definita la nozione di irrigazione. In alcuni Stati membri tale superficie può riguardare principalmente il granturco insilato, il quale non ha, per sua natura, una resa espressa in tonnellate/ettaro. Occorre pertanto definire la resa ad esso relativa. È opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di definire la resa per il granturco insilato rispetto alla resa dei seminativi analoghi nella regione in questione;

(11) è opportuno precisare le superfici da prendere in considerazione per valutare la percentuale di eventuale superamento della superficie di base, nonché le modalità di fissazione di detta percentuale. Qualora sia fissata separatamente una superficie di base per il granturco, per i seminativi irrigati o per i foraggi insilati, devono essere stabilite modalità particolari per quanto riguarda le superfici da prendere in considerazione per il calcolo della percentuale di eventuale superamento della superficie di base in questione. Le modalità di fissazione della percentuale di eventuale superamento della superficie di base devono comunque garantire il rispetto di detta superficie. È inoltre opportuno precisare le modalità per il calcolo della percentuale di superamento delle superfici massime garantite per il frumento duro;

(12) per evitare che complessi piani di regionalizzazione comportino rese reali sensibilmente superiori alle rese di riferimento, il regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede l'adeguamento dei pagamenti per superficie nel corso della campagna successiva, proporzionalmente al superamento della resa media risultante dai piani di regionalizzazione. Occorre disporre in tempo utile delle informazioni necessarie al calcolo dell'eventuale superamento delle rese di riferimento ed è opportuno precisare la procedura da seguire per la constatazione di tale superamento e fissare, in particolare, le rese di riferimento risultanti dai piani di regionalizzazione determinati secondo i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999;

(13) il beneficio dei pagamenti per superficie di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinato all'obbligo, per i produttori interessati, di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda. Affinché il ritiro di seminativi dalla produzione contribuisca ad un migliore equilibrio dei mercati, occorre decidere modalità d'applicazione atte a garantire la necessaria efficacia e a salvaguardare la coerenza con l'intero sistema del regolamento (CE) n. 1251/1999. A tal fine, pur non escludendo definitivamente dal regime altre superfici non comprese tra quelle contemplate nell'articolo 7 del regolamento suddetto, le superfici prese in considerazione nell'ambito del ritiro dei seminativi devono essere comparabili con quelle considerate per calcolare la superficie di base regionale. L'efficacia del regime può essere rafforzata disponendo inoltre che il ritiro dei seminativi sia effettuato su superfici minime non frazionate. È altresì opportuno prevedere disposizioni relative alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e all'uso delle superfici messe a riposo. Il regolamento (CE) n. 1251/1999 esonera dall'obbligo di messa a riposo i produttori la cui domanda non supera una produzione equivalente a 92 tonnellate di cereali. È opportuno precisare il metodo per il calcolo del limite di produzione di 92 tonnellate di cereali. Per motivi di chiarezza, occorre prevedere disposizioni per i casi in cui non venga rispettato l'obbligo di ritiro;

(14) il periodo minimo durante il quale i seminativi devono restare a riposo deve estendersi per una durata corrispondente al ciclo vegetativo delle colture cui si applica il regolamento (CE) n. 1251/1999. Tuttavia, per tener conto di determinate specificità, occorre prevedere la facoltà di utilizzazione dei seminativi messi a riposo prima della scadenza del periodo minimo di riposo;

(15) è opportuno garantire un pagamento minimo agli imprenditori agricoli che si impegnano a ritirare alcune superfici per un periodo non superiore a cinque campagne. In tale contesto, bisogna prevedere gli opportuni adeguamenti e le sanzioni applicabili;

(16) per quanto riguarda il Portogallo, il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo(19), modificato dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione(20), prevede la concessione di aiuti diretti all'ettaro per taluni cereali durante un periodo transitorio. A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999, tali aiuti possono essere presi in considerazione solo per il calcolo della compensazione relativa all'obbligo di messa a riposo;

(17) secondo l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999, i produttori di cereali, semi oleosi e piante proteiche devono aver provveduto alla semina entro il 31 maggio. In taluni casi le semine possono essere protratte oltre il 31 maggio a motivo delle condizioni meteorologiche. È opportuno differire il termine per la semina e per la presentazione delle domande per talune colture in determinate zone. Il prolungamento del periodo di semina non deve però compromettere l'efficacia del regime di sostegno, né pregiudicare il sistema di controllo introdotto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio(21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1036/1999(22);

(18) per garantire alle imprese di trasformazione una fornitura regolare di granturco dolce per tutto il corso della campagna, è opportuno autorizzare i produttori a scaglionare le semine su un periodo più lungo. Per tale prodotto, occorre differire il termine ultimo per la semina al 15 giugno;

(19) a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999, gli Stati membri nei quali la superficie nazionale di riferimento rischia di essere superata in maniera significativa possono limitare la superficie per la quale un singolo produttore può ricevere i pagamenti compensativi specifici per i semi oleosi. Tale limite deve essere stabilito sulla base di criteri oggettivi ed espresso in percentuale di superficie ammissibile per ciascun produttore. Il medesimo limite può essere differenziato in funzione della superficie di base regionale e deve essere comunicato ai produttori prima di una data determinata ed anteriormente all'inizio della semina dei semi oleosi. Nei casi in cui il produttore richieda il pagamento per superficie specifico per i semi oleosi relativamente a superfici che superano detto limite, queste devono essere escluse dalla sua domanda. Di conseguenza può essere necessario ridurre la superficie ammissibile al pagamento per superficie a titolo della messa a riposo;

(20) al fine di garantire una corretta esecuzione dei pagamenti per superficie a titolo di una determinata campagna, è indispensabile un controllo statistico dell'applicazione di tale regime. Per consentire previsioni finanziarie sul piano comunitario, è necessario disporre di dati provvisori entro il 15 settembre della campagna in corso. Occorre inoltre fissare la data di comunicazione della percentuale definitiva dell'eventuale superamento e disporre in tempo utile dei dati di base per il calcolo delle percentuali dell'eventuale superamento delle superfici di base e delle superfici massime garantite per il frumento duro, nonché della loro eventuale suddivisione in sottosuperfici di base o della loro eventuale ripartizione tra diverse regioni;

(21) poiché il regime previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999 si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/01, per consentire ai produttori interessati di effettuare la semina e l'eventuale ritiro dei seminativi e di presentare la domanda di pagamento per superficie a titolo di tale campagna, in piena conoscenza del nuovo regime e nel rispetto delle sue modalità di applicazione, il presente regolamento deve entrare in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

(22) il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Ammissibilità al beneficio dei pagamenti per superficie

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 1

1. I pagamenti per superficie di cui regolamento (CE) n. 1251/1999 sono concessi secondo le modalità definite nel presente regolamento.

2. Può essere presentata una sola domanda di pagamento per superficie per una stessa parcella e per la stessa campagna di commercializzazione.

3. Non può beneficiare del pagamento per superficie una parcella che, nella stessa campagna di commercializzazione, forma oggetto di una domanda di aiuto per ettaro in virtù di un regime finanziato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio(23) per seminativi non contemplati dal regolamento (CE) n. 1251/1999.

Articolo 2

1. Ai fini dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1251/1999, le definizioni di pascolo permanente, colture permanenti, colture pluriennali e programmi di ristrutturazione sono quelle che figurano nell'allegato I.

2. I terreni che hanno beneficiato di uno dei regimi di aiuto previsti dal titolo I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio(24) o dal regolamento (CEE) n. 3766/91 del Consiglio(25) o, nel caso della Finlandia e della Svezia, che sono stati messi a riposo in virtù di un regime nazionale di ritiro dei terreni dalla produzione, sono considerati ammissibili ai pagamenti per superficie.

3. Le superfici dichiarate ammissibili "ex novo" dagli Stati membri nell'ambito di un programma di ristrutturazione non possono superare di oltre il 5 % le superfici dichiarate inammissibili "ex novo" nell'ambito dello stesso programma. Le seguenti superfici non vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo dell'aumento:

a) nei nuovi "Länder" tedeschi, 2500 ha di terreni agricoli in fase di ristrutturazione nel periodo 1o gennaio - 30 giugno 1992 e coltivati a seminativi per il raccolto 1993;

b) le superfici residue oggetto di piani per l'estirpazione di vigneti per la campagna 1991/1992 approvati prima del 31 dicembre 1991 a norma dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1442/88(26) e (CEE) n. 2239/86(27) e attuati nel rispetto delle scadenze previste dagli stessi regolamenti.

4. In applicazione dell'articolo 7, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, uno Stato membro non può aumentare la propria superficie agricola totale ammissibile, a titolo temporaneo o definitivo, di oltre lo 0,1 % della superficie di base totale.

Gli Stati membri inviano alla Commissione un elenco annuale delle autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 7, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, da cui risultino il numero degli agricoltori, le superfici interessate e i motivi.

In casi debitamente motivati, il limite di cui al primo comma può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio(28).

5. I casi di cui all'articolo 7, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 sono quelli in cui un produttore può presentare ragioni pertinenti e obiettive per scambiare terreni non ammissibili con terreni ammissibili nella sua azienda, purché lo Stato membro abbia verificato che non esistano validi motivi contrari a tale scambio, in particolare in termini di rischi ambientali. In nessun caso tale scambio può determinare un incremento della superficie totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli Stati membri predispongono un sistema di notificazione preventiva e di approvazione di tali scambi.

Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 maggio di ogni anno, un piano comprendente un elenco dei criteri con cui sono stati approvati gli scambi e la prova che la superficie totale dei terreni ammissibili non è aumentata in seguito a tali scambi.

Articolo 3

1. I pagamenti per superficie per i seminativi sono concessi esclusivamente per le superfici seguenti:

a) superfici situate in regioni che lo Stato membro ha dichiarato idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura dei seminativi; gli Stati membri possono ritenere una regione non idonea per determinati seminativi;

b) superfici interamente seminate secondo le norme locali; in caso di coltivazione mista di cereali con semi oleosi o piante proteiche, o di semi oleosi con piante proteiche, il pagamento per superficie corrisponde a quello stabilito per l'importo più basso;

c) superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita; nel caso dei semi oleosi, delle piante proteiche, del lino non tessile e del frumento duro, le colture devono essere mantenute secondo le norme locali almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione in questione, a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data; nel caso delle colture proteiche, il raccolto può essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattica;

d) superfici oggetto di una domanda per almeno 0,3 ha; ciascuna parcella di coltura deve tuttavia essere almeno pari alla superficie minima stabilita dallo Stato membro per la regione in questione.

2. Se le superfici ammissibili si trovano in regioni di produzione diverse, l'importo da corrispondere viene determinato sulla base dell'ubicazione di ciascuna superficie compresa nella domanda.

3. Gli Stati membri che applicano un sistema specifico per il granturco nelle regioni in cui tale cereale è destinato prevalentemente all'insilamento sono autorizzati ad applicare a tutte le superfici coltivate a granturco nella regione interessata la resa di un cereale foraggero della stessa regione.

SEZIONE 2

Disposizioni specifiche per taluni seminativi

Articolo 4

1. Gli Stati membri attuano una politica di qualità per i semi di colza e di ravizzone, ammettendo a fruire dei pagamenti per superficie soltanto superfici coltivate con sementi certificate della varietà doppio zero (00) di queste sementi, notificate e iscritte in quanto tali nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla direttiva 70/457/CEE, prima di qualsiasi pagamento. Per varietà doppio zero s'intendono le varietà in grado di produrre sementi che, con un'umidità del 9 %, presentano un tenore massimo di glucosinolati pari a 25 μmoli/g, determinato secondo la norma EN ISO 9167-1: 1995, e un tenore di acido erucico non superiore al 2 % del contenuto totale di acidi grassi, determinato secondo la norma EN ISO 5508: 1995.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ammettere a beneficiare dei pagamenti per superficie per superfici coltivate a colza o ravizzone una o più delle seguenti categorie di sementi:

a) le sementi certificate delle associazioni varietali "00" le cui componenti sono state notificate e iscritte, eventualmente con la menzione "00", nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole;

b) le sementi del raccolto ottenuto in una stessa azienda dalla semina di sementi certificate di una delle varietà "00" che, in base ai risultati dell'analisi di un campione rappresentativo prelevato da un agente accreditato dalla competente autorità nazionale, presentano un tenore massimo di glucosinolati non superiore a 18,0 μmoli/g di sementi con un'umidità del 9 %;

c) le sementi che sono state registrate, prima della semina, a fini di ispezione e di controllo per l'ulteriore produzione di un prodotto i cui semi sono destinati ad essere utilizzati come sementi di selezione, sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate, usate per la semina oppure per la ricerca o la sperimentazione, al fine di determinare se una data varietà possa essere inclusa nel catalogo nazionale delle varietà di uno Stato membro e, in seguito, nel catalogo comune, come varietà "00";

d) le sementi certificate delle varietà "Bienvenu" e "Jet Neuf" per le quali, prima della semina, sia stato concluso un contratto di coltura tra il produttore e un acquirente, espressamente riconosciuto a tal fine dall'autorità competente dello Stato membro, per l'ottenimento di semi destinati alla produzione di olio per usi alimentari specifici;

e) sementi di varietà aventi tenore di acido erucico superiore al 40 % del tenore totale di acidi grassi e per le quali, prima della semina, sia stato concluso con un primo acquirente riconosciuto un contratto di coltura per la coltivazione di un prodotto i cui semi siano destinati ad un uso non alimentare specifico o ad essere utilizzati come sementi ai fini della coltivazione del prodotto di cui trattasi.

3. Se uno Stato membro decide di considerare ammissibili le sementi di cui al paragrafo 2, lettera b), adotta opportuno misure per accertare, prima della semina, che le sementi in questione possiedano i requisiti richiesti. La determinazione del tenore di glucosinolati viene effettuata con il metodo EN ISO 9167-1: 1995(x) o con il metodo EN ISO 9167-2: 1997. Il metodo EN ISO 9167-1: 1995 è l'unico valido nella composizione di controversie relative al tenore di glucosinolati.

4. Per la campagna di commercializzazione 2000/01, le superfici coltivate con sementi certificate di varietà e associazioni varietali elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 658/96 sono anch'esse ammissibili ai pagamenti per superficie.

5. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1251/1999, le varietà di semi di girasole da tavola sono indicate nell'allegato II.

Articolo 5

Per lupini dolci si intendono le varietà di lupini in grado di produrre sementi che non contengono una percentuale di semi amari superiore al 5 %, calcolata mediante la prova di cui all'allegato III.

Articolo 6

1. Agli effetti dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, i produttori di frumento duro delle zone di cui all'allegato II del medesimo regolamento ricevono il supplemento del pagamento per superficie al massimo per il numero di ettari corrispondente alla superficie massima di cui all'allegato III di detto regolamento.

Ai fini dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1251/1999, la Pannonia austriaca comprende le zone che figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

2. In caso di ripartizione della superficie massima garantita tra le zone e le regioni di produzione di cui all'articolo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 si applicano le seguenti disposizioni:

a) se la superficie di una regione di produzione è inferiore a 500 ha, gli Stati membri interessati possono unire la regione di cui trattasi ad una regione di produzione contigua;

b) l'Italia può tenere conto delle superfici tradizionalmente coltivate a frumento duro destinate al ritiro quinquennale durante il periodo 1993-1997;

c) gli Stati membri interessati comunicano ai produttori e alla Commissione, entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione che precede quella per la quale è chiesto il pagamento per superficie, la ripartizione della superficie massima garantita.

3. L'aiuto specifico di cui all'articolo 5, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è concesso, nelle zone di cui all'allegato V del presente regolamento, limitatamente agli ettari indicati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1251/1999, per ciascuna parcella ammissibile al pagamento per superficie relativo ai seminativi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, coltivata a frumento duro.

4. Ai fini della concessione degli aiuti di cui ai paragrafi 1 e 3 per il frumento duro, la domanda di aiuto per superficie di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione(29) deve contenere tutti i dati che permettano di identificare le parcelle seminate a frumento duro ed essere accompagnata dalla prova dell'utilizzazione di sementi certificate.

La domanda di aiuto per il frumento duro è subordinata:

a) ad una domanda di pagamento per superficie riguardante lo stesso numero di ettari a frumento duro;

b) all'utilizzazione di sementi che siano state certificate conformemente alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio(30).

5. Gli Stati membri fissano il quantitativo minimo di sementi certificate da utilizzare secondo la pratica agronomica corrente nello Stato membro interessato.

Tale quantitativo può essere raggiunto, nel corso del periodo transitorio della durata massima di tre anni iniziato il 1o luglio 1998, conformemente alle misure specifiche comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 giugno 1998.

6. II supplemento e l'aiuto specifico per il frumento duro sono versati contemporaneamente al pagamento per superficie.

Articolo 7

1. Agli effetti dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999, per foraggi insilati si intendono le colture di una superficie seminata principalmente a graminacee erbacee, raccolte allo stato umido, almeno una volta all'anno, per essere conservate in ambiente chiuso mediante fermentazione anaerobica del prodotto.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle erbe insilate ad eccezione della condizione di fioritura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

3. Possono beneficiare di pagamenti per superficie per le erbe insilate i produttori degli Stati membri che prevedono una superficie specifica per dette erbe, di cui all'allegato VI.

CAPO II

Superfici di base e rese di riferimento

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 8

Le superfici di base di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 figurano nell'allegato VI.

Articolo 9

1. Qualora il piano di regionalizzazione preveda, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999, rese diverse per le superfici irrigate e quelle non irrigate, gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può considerarsi irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano:

a) l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento per superficie calcolato sulla base delle rese su superfici irrigate;

b) il materiale d'irrigazione di cui deve disporre il coltivatore, commisurato alle superfici da irrigare e tale da consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo;

c) il periodo di irrigazione da prendere in considerazione.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando l'irrigazione costituisce una caratteristica storica inerente alle parcelle, che permette di distinguerle e classificarle, come nelle regioni di produzione "Regadío" in Spagna.

SEZIONE 2

Superamento delle superfici

Articolo 10

1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base regionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999, la competente autorità dello Stato membro prende in considerazione, da un lato, la superficie di base regionale di cui all'allegato VI e, dall'altro, la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di pagamento per ogni coltura, compresa la superficie soggetta a ritiro obbligatorio. Il ritiro volontario dei seminativi è concesso per superfici non irrigate, per superfici non coltivate a granturco e per superfici non coltivate ad erbe insilate.

2. In sede di determinazione della somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o della parte di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di un controllo amministrativo.

Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata nel corso dei controlli in loco a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

3. Alla somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande, adeguata conformemente al paragrafo 2, sono aggiunte le superfici coltivate a seminativi ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 utilizzate per giustificare una domanda di aiuto in forza del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio(31).

4. La percentuale di superamento è stabilita secondo lo schema di cui all'allegato VII.

Articolo 11

1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie massima garantita di frumento duro ammissibile al supplemento del pagamento per superficie, la competente autorità dello Stato membro prende in considerazione, da un lato, la superficie massima garantita di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/1999, eventualmente ripartita tra regioni, e, dall'altro, la somma delle superfici per le quali è chiesto il supplemento al pagamento per superficie per il frumento duro, adeguata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento e, se del caso, ridotta in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie massima garantita ammissibile all'aiuto specifico per il frumento duro di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Articolo 12

1. Qualora si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 10 e 11, lo Stato membro stabilisce entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione in corso la percentuale definitiva di superamento, calcolata fino alla seconda cifra decimale.

2. La percentuale definitiva così stabilita è utilizzata per calcolare la riduzione proporzionale della superficie ammissibile:

a) al pagamento per superficie, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999;

b) al supplemento e all'aiuto specifico per il frumento duro, previa applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Articolo 13

Agli effetti dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre della campagna di commercializzazione per la quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi:

a) la superficie di base nazionale da suddividere,

b) i criteri da essi adottati per determinare le sotto-superfici di base,

c) le sottosuperfici di base (numero, denominazione e superficie),

d) le modalità di concentrazione delle misure previste in caso di superamento.

SEZIONE 3

Superamento della resa di riferimento

Articolo 14

Agli effetti dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 i prospetti ricapitolativi delle domande di aiuto e delle relative rese sono quelli comunicati dagli Stati membri conformemente all'articolo 26 del presente regolamento.

Agli stessi effetti, le rese di riferimento sono quelle di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 15

Ai fini del calcolo della resa media risultante dalle domande di aiuto per una data campagna si procede come segue:

a) le superfici sono prese in considerazione previa applicazione, eventualmente, della riduzione proporzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999;

b) le superfici investite a semi oleosi che beneficiano di pagamenti in base alla resa regionale storica dei semi oleosi a titolo delle campagne di commercializzazione 2000/01 e 2001/02 sono prese in considerazione in base alla resa media cerealicola della regione;

c) le superfici di seminativi dichiarate superfici foraggiere ai fini dei premi bovini e ovini sono prese in considerazione in base alla resa media in cereali non irrigati della regione.

Articolo 16

La Commissione procede, prima del 31 maggio di ogni anno, all'esame comparato dei dati di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento e fissa i necessari coefficienti correttori secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 17

I coefficienti di cui all'articolo 16 si applicano a tutti i pagamenti per superficie dello Stato membro o della regione cui si riferisce la superficie di base, escluso il supplemento del pagamento per superficie e l'aiuto specifico per il frumento duro.

CAPO III

Ritiro dei terreni dalla produzione

Articolo 18

Per ritiro dei terreni dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente si presentava come segue:

a) era stata coltivata per ottenerne un raccolto, oppure

b) era stata messa a riposo in virtù del regolamento (CE) n. 1765/92 o del regolamento (CE) n. 1251/1999, oppure

c) risultava ritirata dalla produzione di seminativi o imboschita in applicazione, rispettivamente, dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92(32) o (CEE) n. 2080/92(33) o degli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(34).

Articolo 19

1. Le superfici ritirate dalla produzione a norma del presente capo devono avere un'area non frazionata di almeno 0,3 ha ed una larghezza di almeno 20 m.

Gli Stati membri possono prendere in considerazione quanto segue:

a) superfici inferiori se corrispondenti a parcelle intere provviste di confini stabili quali muri, siepi e corsi d'acqua;

b) parcelle intere di larghezza inferiore a 20 m nelle regioni in cui tali parcelle corrispondono ad una forma di frazionamento tradizionale;

c) parcelle di larghezza inferiore a 10 m situate lungo corsi d'acqua e laghi perenni, purché siano soggette a modalità di controllo specifiche volte a verificare, in particolare, il rispetto dell'ambiente.

2. Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo, a partire dal 15 luglio, negli Stati membri in cui la transumanza è una pratica tradizionale.

3. Le superfici ritirate dalla produzione non possono essere utilizzate per produzioni agricole non contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999, né essere destinate ad un uso lucrativo che sarebbe incompatibile con la coltivazione di seminativi.

4. Gli Stati membri applicano le misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, in modo da garantire la manutenzione delle stesse e la tutela dell'ambiente. Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che tale copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e che in nessun caso possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto né dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano alle superfici messe a riposo o imboschite in applicazione degli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e contabilizzate a titolo del ritiro obbligatorio, nella misura in cui risultino incompatibili con le esigenze ambientali o di imboschimento previste dai capi suddetti.

Articolo 20

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999, gli Stati membri possono concedere il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per un periodo pluriennale non superiore a cinque campagne.

2. Salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e qualsiasi successivo aumento dell'importo di base di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, i produttori che si obbligano a ritirare dalla produzione le medesime parcelle per il periodo di cui al paragrafo 1 beneficiano, per tale periodo, del pagamento per superficie calcolato in base all'importo di base e alle rese del piano di regionalizzazione in vigore al momento in cui sottoscrivono l'impegno stesso.

3. Il produttore che, nella propria domanda di aiuto per superficie, receda espressamente dal proprio obbligo prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, è tenuto a rimborsare un importo pari al 5 % del pagamento per superficie versato per la campagna precedente con riguardo alle superfici per le quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il numero di anni per i quali non adempie l'obbligo inizialmente assunto.

4. Il produttore che abbia optato per il regime di cui al paragrafo 2 può recedere dal proprio impegno, senza incorrere nella penale di cui al paragrafo 3, nelle seguenti fattispecie:

a) nel caso in cui decida di ritirare dalla produzione o di imboschire le superfici in questione nell'ambito di uno dei regimi previsti dagli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

b) in casi particolari autorizzati dallo Stato membro e implicanti un mutamento di struttura dell'azienda indipendentemente dalla volontà del produttore stesso, come nel caso di ricomposizioni fondiarie.

5. Se, a seguito di un mutamento della struttura dell'azienda, nel corso del periodo per il quale vale l'impegno, la superficie ritirata dalla produzione in applicazione del presente articolo supera la percentuale fissata dagli Stati membri conformemente alarticolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/1999, le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a detto limite.

Articolo 21

1. Se il ritiro dalla produzione dichiarato è inferiore alla superficie corrispondente alla percentuale di ritiro obbligatorio stabilita per la campagna in oggetto, la superficie ammissibile ai pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi soggetti a ritiro obbligatorio è calcolata in funzione del ritiro dichiarato e proporzionalmente alle diverse colture, comprese le erbe insilate, ma non può essere inferiore alla superficie necessaria alla produzione di 92 tonnellate di cereali, di cui all'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

2. La produzione di cereali di cui al paragrafo 1 è calcolata in base alla resa utilizzata per il pagamento per superficie. Se uno Stato membro decide di utilizzare la resa regionale storica dei semi oleosi, tale resa è moltiplicata per 1,95.

Articolo 22

Per quanto riguarda il Portogallo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999, il pagamento per superficie relativo al ritiro obbligatorio dalla produzione è maggiorato degli importi indicati nell'allegato IX. Per il finanziamento di tale maggiorazione si applica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/90.

Articolo 23

1. La domanda di aiuto per superficie di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 viene ripartita per regione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999.

2. Ad una domanda di pagamento per superficie in una data regione di produzione deve corrispondere una dichiarazione di ritiro dalla produzione di un numero almeno corrispondente di ettari coltivati nella medesima regione di produzione.

3. È possibile derogare al disposto del paragrafo 2 secondo criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.

4. In deroga al paragrafo 2, il ritiro obbligatorio corrispondente ad una domanda di pagamento per superficie presentata può essere realizzato totalmente o parzialmente nelle regioni seguenti:

a) nella regione "Secano", nel caso di un'azienda ubicata in regioni di produzione dette "Secano" e "Regadío" in Spagna;

b) in un'altra regione di produzione, purché le superfici da ritirare siano situate in regioni di produzione contigue a quelle dove si trovano le superfici coltivate.

5. In caso di applicazione dei paragrafi 3 e 4, la superficie da ritirare dev'essere adeguata per tener conto della differenza tra le varie rese utilizzate per il pagamento relativo al ritiro nelle regioni interessate. Tuttavia, l'applicazione del presente paragrafo non può portare ad una diminuzione degli ettari di superficie messa a riposo rispetto a quelli previsti dall'obbligo di ritiro.

CAPO IV

Disposizioni particolari

Articolo 24

In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999, gli Stati membri possono differire il termine ultimo per la semina delle colture indicate nell'allegato X non oltre il 15 giugno per determinate zone che devono essere stabilite dagli Stati membri interessati, situate nelle regioni elencate nello stesso allegato.

Qualora la proroga della data di semina riguardi tutti i seminativi, gli Stati membri possono inoltre differire la data di presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie, per i produttori delle zone interessate, non oltre il 15 giugno o entro il termine ultimo per la semina, se quest'ultimo è anteriore.

Articolo 25

1. Il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999 viene stabilito tenendo conto della superficie nazionale di riferimento, della superficie complessiva dei terreni agricoli ammissibili e dell'esigenza di evitare che la dimensione delle piantagioni determini un'eccessiva riduzione dei pagamenti per superficie specifici per i semi oleosi.

2. Il limite e i criteri applicati per determinarlo vengono notificati alla Commissione quanto prima e comunque entro il 31 luglio della campagna di commercializzazione che precede quella per la quale viene chiesto il pagamento per superficie.

3. Per determinare l'ammissibilità del produttore al pagamento per superficie, le autorità competenti accertano se la domanda di aiuto presentata dal produttore rispetti i limiti stabiliti. È esclusa dalla domanda del produttore l'eventuale superficie per la quale il pagamento per superficie specifico per i semi oleosi sia stato richiesto in eccesso rispetto al limite fissato.

4. Qualora l'esclusione di una determinata superficie a norma del paragrafo 3 faccia sì che la superficie ritirata dalla produzione per quel produttore superi il limite di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1251/1999, fissato nello Stato membro di cui trattasi, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il produttore ha chiesto il pagamento per superficie viene ridotta fino al limite stabilito.

5. I terreni esclusi, a norma dei paragrafi 3 e 4, dalle domande di aiuto per superficie presentate dai produttori non vengono prese in considerazione agli effetti dell'articolo 2, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1251/92.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 26

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati indicati nelle tabelle contenute nell'allegato XI, usando il formato uniforme ivi definito, a livello di regione di produzione e di superficie di base, nonché a livello nazionale, secondo il seguente calendario:

a) entro il 15 settembre della campagna in corso, i dati ottenuti tenendo conto delle verifiche e dei controlli già effettuati;

b) entro il 31 ottobre successivo, i dati definitivi corrispondenti a quelli utilizzati per il calcolo della percentuale definitiva di superamento di cui all'articolo 12; e

c) entro il 15 febbraio successivo, i dati finali corrispondenti alle superfici per le quali sono stati effettivamente versati i pagamenti per le superfici, previa detrazione delle diminuzioni di superfici previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3887/92.

2. Qualora si accerti un superamento delle superfici di cui agli articoli 10 e 11, lo Stato membro comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione in corso, la percentuale definitiva di superamento. I dati di base per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati secondo lo schema di cui all'allegato VII.

3. Qualora una percentuale di superamento sia suddivisa secondo quanto indicato all'articolo 2, paragrafo 6, e all'articolo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, lo Stato membro comunica tale suddivisione alla Commissione entro il 31 ottobre.

Articolo 27

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento e le notificano alla Commissione entro un mese dall'emanazione o dalla modificazione delle stesse.

Articolo 28

I regolamenti (CEE) n. 2467/92, (CEE) n. 2836/93, (CE) n. 762/94, (CE) n. 1098/94, (CE) n. 1237/95, (CE) n. 658/96 e (CE) n. 1577/98 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o luglio 2000.

I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica al sostegno ai produttori di alcuni seminativi a titolo della campagna 2000/01 e delle campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

(3) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3.

(4) GU L 246 del 27.8.1992, pag. 11.

(5) GU L 380 del 24.12.1992, pag. 24.

(6) GU L 260 del 19.10.1993, pag. 3.

(7) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 48.

(8) GU L 90 del 7.4.1994, pag. 8.

(9) GU L 256 del 19.9.1998, pag. 8.

(10) GU L 121 del 12.5.1994, pag. 12.

(11) GU L 241 dell'11.9.1999, pag. 14.

(12) GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 29.

(13) GU L 284 del 16.10.1997, pag. 36.

(14) GU L 91 del 12.4.1996, pag. 46.

(15) GU L 75 del 20.3.1999, pag. 24.

(16) GU L 206 del 23.7.1998, pag. 17.

(17) GU L 225 del 12.10.1970, pag. 1.

(18) GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.

(19) GU L 362 del 27.12.1990, pag. 28.

(20) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 13.

(21) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

(22) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4.

(23) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(24) GU L 218 del 6.8.1991, pag. 1.

(25) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 17.

(26) GU L 132 del 28.5.1988, pag. 3.

(27) GU L 196 del 18.7.1986, pag. 1.

(28) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(29) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

(30) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(31) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(32) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(33) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96.

(34) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

ALLEGATO I

(Articolo 2, paragrafo 1)

DEFINIZIONI

1. Pascoli permanenti

Terreni esclusi dall'avvicendamento e destinati in modo permanente (per almeno cinque anni) a produzioni erbacee, seminate o naturali.

2. Colture permanenti

Colture escluse dall'avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali.

3. Colture pluriennali

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Programma di ristrutturazione

Passaggio alla struttura e/o alla superficie ammissibile di un'azienda imposto dalle autorità pubbliche.

ALLEGATO II

(Articolo 4, paragrafo 5)

VARIETÀ DI SEMI DI GIRASOLE DA TAVOLA

Agripro 3450

Agrosur

Dahlgren D-131 (Toma)

Dahlgren D-151

Dahlgren D-171

Dahlgren D-181

Dahlgren 954

Dahlgren D-1950

Dahlgren D-1998

Diset

Hagen Seed SG 9011

Hagen Seed SG 9054

Hagen Seed SG 9211

Interstate (IS)8004

Kelisur

Royal Hybrid 381

Royal Hybrid 2141

Royal Hybrid 3801

Royal Hybrid 3831

Royal Hybrid 4381

RRC 995

RRC 2211

RRC 2232

RRC 4211

SIGCO 826

SIGCO 828

SIGCO 829

SIGCO 830

SIGCO 954

SIGCO 964

SIGCO 974

SIGCO 995

Toma

Triumph 660C

Triumph 505C +

Triumph 520C

Triumph 515C

USDA Hybrid 924

ALLEGATO III

(Articolo 5)

PROVA DI AMAREZZA DEI LUPINI

Da effettuare su un campione di 200 semi prelevato da un quantitativo di 1 kg per partita di un peso massimo di 20 t.

La prova deve essere limitata alla dimostrazione qualitativa della presenza di semi amari nel campione. La tolleranza di omogeneità è di un seme su 100. Il metodo applicato è quello del taglio dei semi secondo von Sengbusch (1942), Ivanov e Smirnova (1932) e Eggebrecht (1949). I semi secchi o rigonfi sono tagliati trasversalmente. Le metà ottenute vengono poste su un setaccio e immerse per dieci secondi in una soluzione iodo-iodurata e quindi sciacquati con acqua per cinque secondi. La superficie di taglio dei semi amari tende al bruno, mentre nei semi a basso tenore di alcaloidi resta gialla.

Per preparare la soluzione iodo-iodurata, si sciolgono 14 g di ioduro di potassio nella minor quantità d'acqua possibile, si aggiungono 10 g di iodio e si porta la soluzione a 1000 cm3. La soluzione viene lasciata a riposo una settimana prima di essere utilizzata; essa va conservata in flaconi di vetro scuro. Prima dell'uso, la soluzione madre viene diluita da tre a cinque volte.

ALLEGATO IV

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma)

ZONE DELL'AUSTRIA CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPPLEMENTO PER IL FRUMENTO DURO

Pannonia:

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern

2046 Atzenbrugg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha

2089 Ebreichsdorf

2101 Gänserndorf

2241 Hollabrunn

2275 Kirchberg/Wagram

2305 Korneuburg

2321 Laa/Thaya

2330 Langenlois

2364 Marchfeld

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Poysdorf

2500 Ravelsbach

2518 Retz

2551 Schwechat

2585 Tulln

2623 Wr. Neustadt

2631 Wolkersdorf

2658 Zistersdorf

2. Gebiete der Bezirksreferate

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer

1007 Wien

ALLEGATO V

(Articolo 6, paragrafo 3)

ZONE AMMESSE ALL'AIUTO SPECIFICO PER IL FRUMENTO DURO

GERMANIA:

Kreise und Kreisfreie Städte:

Baden-Württemberg:

Stadt Stuttgart, Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis, Stadt Heilbronn, Heilbronn, Hohenlohekreis, Main-Tauber-Kreis, Stadt Karlsruhe, Karlsruhe, Stadt Baden-Baden, Rastatt, Stadt Heidelberg, Stadt Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Stadt Pforzheim, Enzkreis, Ortenaukreis.

Bayern:

Stadt Ingolstadt, Dachau, Eichstätt, Freising, Fürstenfeldbrück, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Kelheim, Stadt Ansbach, Ansbach, Neustadt-Bad Windsheim, Stadt Aschaffenburg, Aschaffenburg, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart, Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, Stadt Würzburg, Würzburg.

Rheinland-Pfalz:

Ahrweiler, Stadt Koblenz, Mayen-Koblenz, Bad Kreuznach, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwald-Kreis, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg, Stadt Trier, Stadt Frankenthal, Landau i.d.P., Ludwigshafen, Mainz, Neustadt/Weinstr., Speyer, Worms, Alzey-Worms, Bad Dürkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Südl. Weinstraße, Ludwigshafen, Mainz-Bingen.

Hessen:

Stadt Frankfurt/Main, Wiesbaden, Bergstraße, Stadt Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Stadt Offenbach, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Wetteraukreis, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg.

Saarland:

Stadt Saarbrücken, Merzig-Wadern, Neunkirchen, Saarlouis, Sankt Wendel.

Sachsen:

Mittweida, Muldentalkreis.

Sachsen-Anhalt:

Bernburg, Köthen, Burgenlandkreis, Mansfelder Land, Merseburg-Querfurt, Saalkreis, Sangerhausen, Aschersleben-Straßfurt, Halberstadt, Jerichower Land, Quedlinburg, Schönebeck.

Thüringen:

Unstrut-Hainich-Kreis, Kyffhäuserkreis, Gotha, Sömmerda, Hildburghausen, Stadt Weimar, Weimarer Land, Altenburger Land, Stadt Erfurt.

SPAGNA

Comarcas agrícolas

Almazán (SO), Bajo Aragón (TE), Campiña (GU), Campo de Gómara (SO), Centro (AB), El Cerrato (P), Hoya de Huesca (HU), La Montaña (A), Las Vegas (M), Logrosán (CC), Monegros (HU), Noroeste (MU), Requena-Utiel (V), Rioja Baja (LO), Segría (L), Sierra Rioja Baja (LO), Sur (VA), Suroeste y Valle de Guadalentín (MU), Trujillo (CC), Urgel (L), Valle de Ayora (V).

FRANCIA

Départements

Aisne, Aube, Charente, Charente-Maritime, Cher, Deux-Sèvres, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Orne, Sarthe, Seine-et-Marne, Vendée, Vienne, Yonne, Yvelines.

ITALIA

Province

Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì, Gorizia, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

REGNO UNITO

England.

ALLEGATO VI

(Articolo 8)

SUPERFICI DI BASE

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII

(Articolo 10, paragrafo 4)

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ALLEGATO VIII

(Articolo 14, secondo comma)

RESE DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1251/1999

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IX

(Articolo 22)

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI PER IL RITIRO DI SEMINATIVI IN PORTOGALLO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO X

(Articolo 24, primo comma)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XI

(Articolo 26, paragrafo 1)

DATI DA COMUNICARE ALLA COMMISSIONE

I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:

- un primo gruppo di tabelle fornisce i dati a livello di ciascuna regione di produzione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999;

- un secondo gruppo di tabelle fornisce i dati a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato VI del presente regolamento;

- una tabella unica compendia i dati per Stato membro.

Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.

>SPAZIO PER TABELLA>

Osservazioni:

Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.

La resa è quella utilizzata per il calcolo del pagamento per superficie conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999.

La distinzione tra non irrigato e irrigato va effettuata soltanto per le regioni miste. In tal caso:

d = e + f

j = k + l

La linea 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

La linea 2 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 5, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

La linea 17 riguarda soltanto le superfici messe a riposo ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, considerate come ritiro di seminativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

La linea 18 corrisponde alle superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Devono essere comunicati anche i dati relativi ai produttori che non chiedono di beneficiare dell'aiuto per ettaro nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [regolamento (CE) n. 1251/1999]. Tali dati vanno indicati nelle colonne "m" e "n" sotto la voce "Altro" e riguardano principalmente i seminativi dichiarati come superfici foraggere per l'ottenimento dei premi alla produzione di carni bovine e ovine.

La linea 21 riguarda la messa a riposo di superfici destinate a colture non alimentari per cui non è versato alcun pagamento compensativo conformemente alle modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 (per esempio barbabietola, topinambur e radici di cicoria).

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