Regolamento (CE) n. 2281/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999 recante deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore del pollame durante la settimana dal 1o al 7 novembre 1999
Gazzetta ufficiale n. L 279 del 29/10/1999 pag. 0030 - 0030
REGOLAMENTO (CE) N. 2281/1999 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1999 recante deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda la data di rilascio dei titoli di esportazione nel settore del pollame durante la settimana dal 1o al 7 novembre 1999 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(2), visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni di pollame(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2581/98(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede che i titoli d'esportazione per i prodotti del settore del pollame siano rilasciati il mercoledì successivo alla settimana durante la quale sono state presentate le relative domande, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure specifiche. Poiché nel corso della settimana dal 1o al 7 novembre 1999 si presenteranno problemi di ordine amministrativo, risulta necessario rinviare il termine al venerdì 5 novembre 1999 per le domande presentate nel corso della settimana dal 25 al 31 ottobre 1999, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1372/95, i certificati in esso menzionati, per i quali sia stata presentata domanda nel corso della settimana dal 25 al 31 ottobre 1999, sono rilasciati il venerdì 5 novembre 1999, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. (2) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49. (3) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26. (4) GU L 322 dell'1.12.1998, pag. 33.