31999R2268

Regolamento (CE) n. 2268/1999 della Commissione, del 27 ottobre 1999, relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, per il primo trimestre del 2000

Gazzetta ufficiale n. L 277 del 28/10/1999 pag. 0010 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 2268/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1999

relativo all'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, per il primo trimestre del 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità(3), modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999(4), ha previsto, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I, per il rilascio dei titoli d'importazione per ciascuno dei tre primi trimestri dell'anno;

(2) l'analisi dei dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 1999 e, in particolare, alle importazioni effettive segnatamente nel corso del primo trimestre e, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante il medesimo trimestre del 2000, induce a fissare, ai fini di un sufficiente approvvigionamento della Comunità globalmente considerata, un quantitativo indicativo per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2362/98, pari al 26 % del quantitativo assegnatole;

(3) la fissazione del massimale delle singole domande di titoli, prevista all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2362/98, deve essere effettuata in modo tale da non pregiudicare un'eventuale modifica del regime d'importazione in questione nel corso del 2000;

(4) le disposizioni del presente regolamento sono adottate per garantire la continuità di approvvigionamento del mercato nel primo trimestre del 2000 nonché il proseguimento degli scambi con i paesi fornitori, ma non pregiudicano le eventuali misure che possono essere adottate successivamente dal Consiglio o dalla Commissione, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e non potrebbero essere addotte dagli operatori come fondamento di aspettative legittime per quanto riguarda la proroga del regime d'importazione;

(5) gli obiettivi di cui sopra inducono a prevedere la presentazione delle domande di titoli d'importazione per il primo trimestre del 2000 da parte degli operatori tradizionali e nuovi arrivati, registrati per l'anno 1999 presso le competenti autorità nazionali, e a sospendere il riconoscimento e la registrazione di nuovi operatori nonché il rilascio di titoli di riassegnazione; pertanto la presentazione di domande di titoli da parte dei nuovi operatori registrati nel 1998 deve essere corredata dalla prova della costituzione di una cauzione connessa al titolo;

(6) le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente;

(7) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 404/93, è fissato, per il primo trimestre del 2000, al 26 % dei quantitativi fissati per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I del regolamento suddetto.

Articolo 2

Gli operatori tradizionali e nuovi arrivati, registrati per il 1999 in applicazione degli articoli 5 e 8 del regolamento (CE) n. 2362/98, possono presentare domande di titoli d'importazione nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane ACP tradizionali, per il primo trimestre del 2000, nella misura del 28 %, secondo il caso, del quantitativo di riferimento fissato o dell'assegnazione annua assegnato loro per il 1999 dall'autorità nazionale competente.

Articolo 3

È sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché degli articoli 8, 9 e 20 del regolamento (CE) n. 2362/98.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2362/98, le domande di titoli d'importazione presentate dai nuovi arrivati devono essere corredate della prova della costituzione di una cauzione di importo pari a 18 EUR/t, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(5).

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 2362/98.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fatte salve le decisioni adottate successivamente dal Consiglio o dalla Commissione per lo stesso anno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

(4) GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

(5) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.