31999R2245

Regolamento (CE) n. 2245/1999 della Commissione, del 22 ottobre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia"

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 23/10/1999 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2245/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "garanzia"

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno apportare alcuni cambiamenti e chiarimenti al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 896/97(4), in particolare sui criteri di riconoscimento per quanto riguarda l'esecuzione dei pagamenti e le istruzioni relative alla necessità di evitare conflitti d'interesse nelle funzioni dei responsabili degli organismi pagatori;

(2) occorre includere nei conti annuali di questi ultimi informazioni sugli importi che devono ancora recuperare;

(3) non è opportuno né equo indicare la valutazione delle spese che la Commissione intende escludere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 alla luce delle sue constatazioni prima che lo Stato membro abbia potuto presentare le proprie osservazioni;

(4) l'esclusione delle spese deve riguardare tutto il periodo interessato dal mancato rispetto delle norme comunitarie;

(5) il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ha espresso parere favorevole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1663/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: "La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui al paragrafo 1 sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70."

2) Al paragrafo 1 dell'articolo 5 è aggiunta la lettera f) seguente: "f) un riepilogo dei recuperi pendenti, ripartiti per esercizio di emissione degli ordini di recupero, nonché un riepilogo degli importi riconosciuti come irrecuperabili nel corso dell'esercizio."

3) Il paragrafo 1 dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "1. Qualora ritenga, a seguito di un'indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze e indica i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse.

La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.

Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare, nonché sulla valutazione della gravità dell'infrazione e del danno finanziario arrecato alla Comunità europea. In esito a tale discussione e dopo un'eventuale data fissata dalla Commissione, di concerto con lo Stato membro, dopo la discussione bilaterale per la comunicazione d'informazioni supplementari o, qualora lo Stato membro non accetti la convocazione nel termine fissato dalla Commissione, dopo la scadenza di tale termine, quest'ultima comunica ufficialmente le sue conclusioni allo Stato membro facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione(5). Fatte salve le disposizioni del quarto comma del presente paragrafo, tale comunicazione valuta le spese di cui sarà proposta l'esclusione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70.

Lo Stato membro informa la Commissione quanto prima possibile dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto delle norme comunitarie e della data effettiva della loro attuazione. La Commissione adotta, se del caso, una o più decisioni in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 per escludere fino alla data effettiva di attuazione dei provvedimenti le spese per le quali non sono state rispettate le norme comunitarie."

4) L'allegato è modificato come segue:

a) È aggiunto un nuovo punto 4 bis: "4 bis. Per le sole misure cofinanziate, con l'accordo preventivo della Commissione e qualora debba essere effettuato un numero elevato di pagamenti di importo modesto, la funzione di pagamento dell'aiuto ai richiedenti può essere delegata ad altri organismi. Un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti; essi devono almeno consentire all'organismo pagatore di conformarsi ai criteri di riconoscimento e di rispettare i termini specificati per la presentazione dei conti mensili ed annuali. L'organismo pagatore rimane responsabile della buona gestione dei fondi in questione e dell'aggiornamento dei documenti contabili. Gli agenti delegati dall'organismo pagatore, dall'organo di certificazione e dalla Comunità europea hanno facoltà di esaminare tutte le prove tenute dall'organismo suddetto e possono effettuare verifiche presso i richiedenti dell'aiuto."

b) Al punto 5 è aggiunto il seguente testo: "La sottounità amministrativa incaricata dell'esecuzione dei pagamenti, oppure l'unità incaricata della sua supervisione, deve disporre dei documenti che attestano l'ordinazione delle domande di aiuto e l'esecuzione dei controlli amministrativi e fisici prescritti. Le informazioni e attestazioni possono essere redatte in forma sintetica equivalente a quella descritta al punto 4 iv) del presente allegato e possono essere presentate su supporto informatico."

c) Al punto 6 ii), secondo comma, è aggiunta la seguente frase: "Misure opportune devono evitare il rischio di un conflitto d'interessi quando persone che occupano una posizione di responsabilità o svolgono un incarico delicato in materia di verifica, ordinazione e pagamento di domande imputate al Fondo, assumono altre funzioni al di fuori dell'organismo pagatore."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

(3) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

(4) GU L 128 del 21.5.1997, pag. 8.

(5) GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.