Regolamento (CE) n. 2217/1999 della Commissione, del 19 ottobre 1999, che ripristina la riscossione dei dazi doganali normali applicabili a taluni prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 273/98
Gazzetta ufficiale n. L 270 del 20/10/1999 pag. 0009 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 2217/1999 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1999 che ripristina la riscossione dei dazi doganali normali applicabili a taluni prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 273/98 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) il regolamento (CE) n. 273/98 della Commissione, del 2 febbraio 1998, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(2), prevede nell'articolo 2 che le merci elencate nel suo allegato B beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali nel quadro di massimali tariffari; (2) l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 77/98 prevede che, non appena i massimali tariffari sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili a paesi terzi alle importazioni dei prodotti interessati; (3) la sorveglianza comunitaria prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 273/98 ha dimostrato che le importazioni preferenziali di merci nel quadro dei massimali tariffari di cui ai numeri d'ordine 25.0210 e 25.0230 hanno sorpassato i suddetti massimali; (4) tale situazione può causare notevoli danni al relativo settore comunitario e dunque è necessario che vengano ripristinati i dazi doganali normali; (5) è quindi opportuno ripristinare la riscossione dei dazi doganali normali per i prodotti in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le importazioni nella Comunità di prodotti elencati in allegato, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 273/98, la riscossione dei dazi doganali normali è ripristinata a decorrere dal 23 ottobre e fino al 31 dicembre 1999. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1999. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1) GU L 8 del 14.1.1998, pag. 1. (2) GU L 27 del 3.2.1998, pag. 6. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> Suddivisioni TARIC >SPAZIO PER TABELLA>