31999R2217

Regolamento (CE) n. 2217/1999 della Commissione, del 19 ottobre 1999, che ripristina la riscossione dei dazi doganali normali applicabili a taluni prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 273/98

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 20/10/1999 pag. 0009 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 2217/1999 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1999

che ripristina la riscossione dei dazi doganali normali applicabili a taluni prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 273/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità d'applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 273/98 della Commissione, del 2 febbraio 1998, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari e che stabilisce una sorveglianza comunitaria di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia(2), prevede nell'articolo 2 che le merci elencate nel suo allegato B beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali nel quadro di massimali tariffari;

(2) l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 77/98 prevede che, non appena i massimali tariffari sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e sino al termine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili a paesi terzi alle importazioni dei prodotti interessati;

(3) la sorveglianza comunitaria prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 273/98 ha dimostrato che le importazioni preferenziali di merci nel quadro dei massimali tariffari di cui ai numeri d'ordine 25.0210 e 25.0230 hanno sorpassato i suddetti massimali;

(4) tale situazione può causare notevoli danni al relativo settore comunitario e dunque è necessario che vengano ripristinati i dazi doganali normali;

(5) è quindi opportuno ripristinare la riscossione dei dazi doganali normali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni nella Comunità di prodotti elencati in allegato, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano di un massimale tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 273/98, la riscossione dei dazi doganali normali è ripristinata a decorrere dal 23 ottobre e fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1999.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

(1) GU L 8 del 14.1.1998, pag. 1.

(2) GU L 27 del 3.2.1998, pag. 6.

ALLEGATO

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