31999R2166

Regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 14/10/1999 pag. 0001 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 2166/1999 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 1999

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati(1), in particolare gli articoli 4 e 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

dopo aver consultato la Banca centrale europea(2),

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro deve fornire un indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA), a decorrere dal gennaio 1997;

(2) il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione(3) definisce la copertura degli IPCA come i beni e servizi che fanno parte della spesa monetaria per i consumi finali delle famiglie; i beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale fanno parte della copertura dell'IPCA; i consumi monetari finali delle famiglie comprendono le spese sostenute dagli individui che vivono nelle convivenze e devono essere classificati secondo le categorie COICOP/IPCA in base al regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione(4);

(3) a norma del regolamento (CE) n. 1749/96, in particolare dell'articolo 3 e dell'allegato I bis, entro il dicembre 1999 va attuata un'estesa copertura nei settori della sanità, dell'istruzione della protezione sociale, che dovrebbe entrare in vigore con l'indice per il gennaio 2000, per cui i particolari metodologici dell'inclusione andrebbero specificati secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento quadro (CE) n. 2494/95; il calendario per l'inserimento dei servizi ospedalieri e di quelli di protezione sociale forniti all'interno di collettività, case di riposo e residenze per disabili andrebbe specificato secondo la stessa procedura;

(4) vi sono notevoli differenze procedurali riguardo al trattamento di beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli IPCA; una metodologia armonizzata per tali beni e servizi è necessaria ad assicurare che gli IPCA che ne derivano soddisfino il requisito della comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95;

(5) il trattamento di beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale è coerente con le definizioni stabilite nel Sistema europeo di conti (SEC) 1995 indicato nel regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio(5);

(6) il comitato del programma statistico (CPS) non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente; in tal caso, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2494/95, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo del presente regolamento è stabilire norme minime per il trattamento dei beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati, in prosieguo denominati "IPCA", al fine di assicurare che siano attendibili e pertinenti e soddisfino il requisito della comparabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2494/95.

Articolo 2

Definizione

1. I rimborsi sono i pagamenti effettuati a favore delle famiglie da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti di sicurezza sociale o dalle associazioni senza fini di lucro a servizio delle famiglie (ASFLSF), in quanto conseguenze dirette dell'acquisto di beni e servizi individualmente specificati, inizialmente pagati dalle famiglie.

2. I pagamenti di indennizzi alle famiglie da parte di compagnie di assicurazione non costituiscono rimborsi.

3. Altri pagamenti o riduzioni a favore delle famiglie da parte di amministrazioni pubbliche, enti di sicurezza sociale o associazioni senza fini di lucro a servizio delle famiglie (ASFLSF) sotto forma di assistenza per ridurre la spesa delle famiglie, come indennità di alloggio versate agli affittuari o pagamenti per spese di malattia, invalidità, assistenza alle persone anziane o borse di studio per gli studenti, sono considerate come prestazioni sociali in contanti, vengono trattate come trasferimenti di reddito alle famiglie e non costituiscono rimborsi.

Articolo 3

Copertura

1. I beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale che costituiscono oggetto della spesa monetaria e dei consumi finali delle famiglie sono coperti dall'IPCA e sono classificati secondo le categorie COICOP/IPCA allegate al regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione.

2. Tutti i fornitori di beni e servizi dei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale, come le amministrazioni pubbliche o le organizzazioni private, le ASFLSF o le professioni indipendenti, sono coperte dall'IPCA a prescindere dal loro statuto. Ciò esclude gli individui o i gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente ad uso finale proprio.

3. In base alla COICOP/IPCA l'istruzione (divisione 10) comprende solamente i servizi d'istruzione. In caso di fatturazione di un prezzo globale per i servizi di istruzione in combinazione con il materiale scolastico o i servizi di supporto all'insegnamento, le componenti saranno separate ed assegnate alle corrispondenti classi della COICOP/IPCA. Il prezzo globale, nel caso in cui non possa essere scomposto nei prezzi delle componenti in questione, sarà attribuito alla divisione 10 della COICOP/IPCA.

4. I casi limite tra servizi di istruzione a livello prescolastico e strutture per l'accoglienza dei bambini nell'ambito della protezione sociale, come servizi assicurati da balie, asili nido e giardini d'infanzia, sono assegnati alla divisione 10 della COICOP/IPCA se l'età di ammissione del bambino è di almeno tre anni e se le attività consistono in un'istruzione organizzata in un ambiente di tipo scolastico destinata ad assicurare la transizione tra la case e la scuola. Se l'obiettivo principale non è quello pedagogico, ma privilegia invece l'attività di assistenza e di sostegno del bambino, il servizio corrispondente è assegnato alla classe 12.4.0 della COICOP/IPCA.

5. Qualora gli ospedali, oltre ai servizi di base di cui alla COICOP/IPCA 06.3, forniscano ai pazienti ricoverati altri beni o servizi in base ad una fatturazione separata, questi ultimi non sono asegnati alla classe 06.3.0, bensì alle corrispondenti classi della COICOP/IPCA.

Articolo 4

Prezzi

1. I sottoindici IPCA in questione sono calcolati utilizzando una formula coerente con la formula di tipo Laspeyres utilizzata per altri sottoindici. Essi devono riflettere le variazioni dei prezzi sulla base della spesa modificata al fine di mantenere gli schemi di consumo delle famiglie e la composizione della popolazione dei consumatori durante il periodo di base o di riferimento.

2. a) I prezzi di acquisto dei beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale da utilizzare nell'IPCA sono gli importi che devono essere pagati dai consumatori al netto dei rimborsi.

b) Le variazioni dei prezzi di acquisto che riflettono i cambiamenti a livello delle regole che determinano i prezzi sono indicate come variazioni dei prezzi nell'IPCA.

c) Se i prezzi di acquisto sono collegati all'indice, le variazioni derivanti da cambiamenti dell'indice sono indicate come variazioni dei prezzi nell'IPCA.

d) Le variazioni dei prezzi d'acquisto derivanti da cambiamenti nei redditi degli acquirenti sono indicate come variazioni dei prezzi nell'IPCA.

3. In caso di cambiamenti di qualità, i prezzi sono trattati secondo le disposizioni applicate nel contesto dei cambiamenti di specifiche, in particolare quelle che riguardano l'adeguamento della qualità a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione.

4. Qualora un bene o servizio, nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale, sia stato messo gratuitamente a disposizione dei consumatori e per esso sia successivamente previsto il pagamento di un prezzo effettivo, la differenza tra il prezzo uguale a zero e il prezzo effettivo, o viceversa, viene presa in considerazione nell'IPCA.

5. Qualora beni o servizi, nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale, forniti congiuntamente ad altri beni e servizi, siano stati messi gratuitamente a disposizione dei consumatori e in seguito fatturati separatemente, il cambiamento viene preso in considerazione nell'IPCA.

6. Se del caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2646/98(6) della Commissione.

Articolo 5

Informazioni di base

Per informazioni di base si intendono tutti i prezzi di acquisto di beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale e delle loro componenti, nonché le ponderazioni che riflettono il livello, il calendario e la struttura di tali beni o servizi secondo le caratteristiche socio-economiche che determinano il prezzo.

Articolo 6

Fonti di dati

1. I sottoindici IPCA in questione sono stabiliti dagli Stati membri partendo da informazioni di base così come definite all'articolo 5.

2. Le unità statistiche, come le amministrazioni pubbliche, gli enti di sicurezza sociale o le ASFLSF, invitate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla comunicazione delle informazioni di base, sono obbligate a fornire informazioni veritiere e complete nel momento in cui viene formulata la richiesta e devono autorizzare gli organismi e le istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali, su loro domanda, a procurarsi informazioni sufficientemente dettagliate per valutare il rispetto dei requisiti di comparabilità e la qualità dei sottoindici IPCA.

Articolo 7

Comparabilità

Sono ritenuti comparabili gli IPCA costruiti secondo le procedure di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento o in base ad altre procedure che non si concretizzano in un indice che differisca sistematicamente di oltre un decimo di punto percentuale, in media, da un anno all'altro, dall'indice elaborato secondo tali procedure.

Articolo 8

Controllo di qualità

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni sulle procedure definite per il trattamento dei beni e servizi nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale, qualora tali procedure siano diverse da quelle specificate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, prima che tali procedure vengano definite.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), su richiesta di quest'ultima, informazioni sufficienti per valutare il funzionamento delle procedure di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Il risultato di questa valutazione figurerà nelle relazioni che devono essere presentate dalla Commissione al Consiglio, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio.

Articolo 9

Attuazione

Le disposizioni del presente regolamento sono attuate dagli Stati membri nel dicembre 1999 e diverranno efficaci con l'indice per il gennaio 2000, a parte le seguenti, che saranno attuate nel dicembre 2000 e che entreranno in vigore con l'indice per il gennaio 2001:

a) servizi ospedalieri (COICOP/IPCA 06.3);

b) servizi di protezione sociale a domicilio, come pulizia, fornitura pasti, trasporto disabili (parte della COICOP/IPCA 12.4.0);

c) case di riposo, residenze per disabili (parte della COICOP/IPCA 12.4.0).

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

(1) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

(2) Parere espresso il 24 agosto 1999.

(3) GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3. Regolamento modificato dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1687/98 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12) e (CE) n. 1688/98 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23).

(4) GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1749/1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1).

(5) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

(6) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30.