31999R2162

Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio e fissa le disposizioni transitorie per l'utilizzazione dell'aiuto specifico nonché il rapporto tra la parte variabile e l'importo totale del premio per il gruppo VII (Katerini) in Italia per i raccolti 1999, 2000, 2001

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 13/10/1999 pag. 0013 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 2162/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio e fissa le disposizioni transitorie per l'utilizzazione dell'aiuto specifico nonché il rapporto tra la parte variabile e l'importo totale del premio per il gruppo VII (Katerini) in Italia per i raccolti 1999, 2000, 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1998(2), in particolare gli articoli 7, 14 bis e 27, considerando quanto segue:

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1373/1994(4) prevede, all'articolo 3, i requisiti che le associazioni dei produttori devono possedere per ottenere il riconoscimento; per paragonare più efficacemente la qualità del tabacco prodotto da ciascuna associazione di produttori e garantire l'assistenza tecnica ai suoi membri, è opportuno prevedere la possibilità di limitare il campo d'attività delle associazioni di produttori a zone di produzione riconosciute.

(2) Per garantire il corretto funzionamento della parte variabile del premio e l'esecuzione efficace dei controlli, è opportuno precisare che il prezzo di acquisto da prendere in considerazione ai fini del calcolo della parte variabile del premio è quello stabilito alla consegna del tabacco e che il tabacco deve essere trapiantato prima del 15 giugno di ciascun raccolto; la mancata osservanza di tale disposizione è soggetta a sanzioni.

(3) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 2848/98, è versato un anticipo del premio a favore dei produttori pari al 50 %, del premio da corrispondere; per semplificare le procedure amministrative negli Stati membri è opportuno prevedere che l'importo massimo dell'anticipo sia pari alla parte fissa del premio.

(4) Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2848/98, l'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e deve essere versato al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda, salvo qualora la suddetta domanda venga presentata prima del 16 settembre, nel qual caso il termine è portato a sessanta giorni; poiché in alcuni Stati membri il raccolto inizia il 1o agosto, è opportuno portare tale termine a settantasette giorni.

(5) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, se l'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, a qualsiasi titolo, il soggetto subentrante ottiene il diritto all'attestato di quota di produzione a decorrere dalla data del trasferimento e per tutto il periodo di riferimento; per rendere più efficaci le procedure di controllo e per evitare che siano eluse le regole vigenti è opportuno, in caso di trasferimento, tranne che nei casi di decesso, dare agli Stati membri la possibilità di fissare una data limite affinché il nuovo produttore possa ottenere il diritto all'attestato di quote di produzione per l'anno del raccolto in corso.

(6) Il contratto di coltivazione è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non membro di un'associazione, dall'altra, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 e il contratto comporta anche l'indicazione del luogo esatto nel quale è prodotto il tabacco nonché la superficie, della parcella di cui trattasi; ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, quinto trattino, del medesimo regolamento, l'aiuto specifico può essere utilizzato dalle associazioni di produttori per garantire il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dell'associazione; è quindi opportuno applicare sanzioni ai singoli produttori se la parcella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quella indicata nel contratto di coltivazione registrato e rafforzare tali sanzioni estendendole anche alle associazioni di produttori cui appartengono i singoli operatori.

(7) Almeno il 50 % dell'importo dell'aiuto specifico deve essere utilizzato dalle associazioni di produttori per le spese di cui all'articolo 40, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2848/98, come previsto al paragrafo 3 dello stesso articolo; in seguito alla modifica delle condizioni di riconoscimento delle associazioni di produttori adottata a partire dal raccolto 1999, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due anni nel corso dei quali l'utilizzazione dell'aiuto più specifico sia più flessibile per consentire alle associazioni di produttori di riorganizzarsi per valorizzare più efficacemente i prodotti conferiti dai membri e garantire il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dell'associazione.

(8) Con il regolamento (CE) n. 660/1999, il Consiglio ha fissato un limite di garanzia per il gruppo VII (Katerini e varietà simili) in Italia; occorre quindi fissare il rapporto tra la parte variabile e l'importo totale del premio per questo gruppo di varietà in Italia ed è opportuno adottare lo stesso rapporto già adottato per tale gruppo in Grecia.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è aggiunta la frase seguente:

"Tuttavia, un'associazione di produttori può limitare il suo campo d'attività ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo produttore che produce tabacco sia all'interno che all'esterno delle zone di produzione in questione può tuttavia diventare membro di tale associazione di produttori per la totalità della sua produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga dalle zone di produzione di competenza della stessa associazione."

2) All'articolo 9, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera l):

"l) l'impegno del produttore a trapiantare il tabacco nella parcella di cui trattasi entro il 15 giugno dell'anno del raccolto. Tuttavia, anteriormente a tale data, l'associazione di produttori o i singoli produttori non appartenenti ad un'associazione di produttori devono comunicare per lettera raccomandata al trasformatore, nonché all'organismo competente dello Stato membro, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e, ove del caso, il cambiamento della parcella."

3) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

"6. Ai fini del calcolo della parte variabile del premio, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo per partita stabilito all'atto della consegna."

4) All'articolo 19, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il versamento dell'anticipo, il cui importo massimo è pari alla parte fissa del premio da corrispondere, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al suddetto anticipo, maggiorato del 15 %.

L'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e deve essere versato al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione, salvo qualora la suddetta domanda venga presentata prima del 16 settembre, nel qual caso il termine è portato a settantasette giorni."

5) All'articolo 31, il testo del paragrafo I è sostituito dal seguente:

"1. Se l'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, a qualsiasi titolo, il soggetto subentrante ottiene il diritto all'attestato di quota di produzione a decorrere dalla data di registrazione presso l'autorità competente.

Gli Stati membri fissano un termine e/o una data limite per la registrazione del trasferimento presso l'autorità competente. Salvo nel caso di decesso, se il trasferimento è stato trasmesso per la registrazione all'autorità competente dopo il termine fissato dallo Stato membro, il diritto all'attestato di quota di produzione decorre dal raccolto successivo."

6) All'articolo 40, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le spese di cui al paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, devono rappresentare non meno del 30 % per il raccolto 1999, del 40 % per il raccolto 2000 e del 50 % dell'importo totale dell'aiuto specifico per i raccolti successivi."

7) All'articolo 50, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente e sono aggiunti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

"1. Se nel corso di un controllo viene constatato che il tabacco non è stato trapiantato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 15 giugno dell'anno del raccolto, il singolo produttore perde:

a) il 50 % del premio per il raccolto in corso, qualora il trapianto venga effettuato al più tardi il 30 giugno successivo;

b) tutti i diritti a fruire del premio per il raccolto in corso, qualora il trapianto venga effettuato dopo il 30 giugno ma entro il 30 luglio successivo.

Se il singolo produttore non coltiva tabacco o se il trapianto viene effettuato dopo il 30 luglio dell'anno del raccolto in corso, egli perde qualsiasi diritto a fruire del premio per tale raccolto e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo.

2. Se la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata, il premio da corrispondere al produttore in questione per il raccolto in corso e la quota per il raccolto successivo sono ridotti in misura pari al doppio della differenza riscontrata.

2 bis. Salvo in caso d'applicazione del paragrafo 2, se la parcella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quella indicata nel contratto di coltivazione registrato, il premio da corrispondere al produttore in questione per il raccolto in corso è ridotto del 5 %.

2 ter. Nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, qualora il singolo produttore sia membro di un'associazione di produttori, l'aiuto specifico dell'associazione di produttori di cui è membro è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore. Se applicate per due anni consecutivi, tali sanzioni vengono raddoppiate a decorrere dal terzo anno."

8) Nell'allegato V, la lettera B) è sostituita dalla nuova lettera B) che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 si applica a partire dal raccolto 1999, tranne i punti 1, 2, 3, 5 e 7 che si applicano a partire dal raccolto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 162 del 26.6.1999, pag. 47.

ALLEGATO

"B) Rapporto tra la parte variabile e l'importo totale del premio

1999

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2000

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2001 e raccolti successivi

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