31999R2098

Regolamento (CE) n. 2098/1999 della Commissione, del 1o ottobre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 257 del 02/10/1999 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2098/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1685/95 che istituisce un regime per il rilascio dei titoli d'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(2), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3 e l'articolo 55, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) è necessario avviare una valutazione della situazione del mercato vitivinicolo all'inizio della campagna 1999-2000, nonché una valutazione particolareggiata del regime delle restituzioni all'esportazione e del sistema di domanda e di rilascio dei titoli di esportazione nel settore, in modo da poter riesaminare il regime delle restituzioni e rivedere la gestione dei titoli di esportazione; è quindi opportuno prevedere un periodo di riflessione sufficientemente lungo prima di consentire la presentazione delle domande di titoli di esportazione, in modo da evitare che la campagna di cui trattasi cominci prima che sia stato possibile apportare i pertinenti adeguamenti al regime in parola; occorre dunque differire dall'8 al 15 ottobre 1999 la data di presentazione di nuove domande; è pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1610/1999(4);

(2) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1685/95, nell'ultima frase la data "8 ottobre 1999" è sostituita dalla data "15 ottobre 1999".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

(3) GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.

(4) GU L 190 del 23.7.1999, pag. 18.