31999R2084

Regolamento (CE) n. 2084/1999 della Commissione, del 30 settembre 1999, che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 2000 negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 01/10/1999 pag. 0050 - 0054


REGOLAMENTO (CE) N. 2084/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1999

che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 2000 negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96(2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999(4), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

(1) considerando che l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 stabilisce che i titoli d'esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare nel quadro dell'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in seguito denominato "l'accordo") possono essere attribuiti secondo un'apposita procedura che consente di designare importatori preferenziali negli Stati Uniti d'America;

(2) considerando che occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2000 e si devono stabilire ulteriori modalità in materia; che, dato il termine per la notifica degli importatori preferenziali negli Stati Uniti, è necessario avviare la procedura senza indugio;

(3) considerando che le autorità competenti degli Stati Uniti d'America operano una distinzione, ai fini della gestione delle importazioni, tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell'Uruguay Round e i contingenti, che derivano originariamente dal Tokyo Round; che è necessario procedere all'assegnazione dei titoli di esportazione tenendo conto, se del caso, della ripartizione di taluni gruppi di prodotti a seconda del rispettivo contingente;

(4) considerando che, per offrire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domanda nel quadro del regime speciale, è opportuno fissare il giorno in cui le domande si considerano presentate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 da esportare nel 2000 negli Stati Uniti d'America nel quadro del contingente supplementare derivante dagli accordi (in appresso denominato "contingente UR") e dei contingenti tariffari derivanti originariamente dal Tokyo Round e accordati all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia dagli Stati Uniti d'America nel quadro del calendario XX dell'Uruguay Round (in appresso denominati "contingenti TR"), figuranti nell'allegato I, sono rilasciati a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999.

Articolo 2

1. Le domande di titoli provvisori sono depositate presso le autorità competenti al più tardi entro il 7 ottobre 1999. Esse sono ammissibili solo se contengono tutte le indicazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999, nonché i documenti ivi menzionati.

2. Qualora per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla colonna 2 dell'allegato I la quantità disponibile sia ripartita tra il contingente UR e il contingente TR, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e deve indicare con precisione di quale contingente si tratti, indicando in particolare il nome del gruppo e del contingente figuranti nella colonna 3 dell'allegato I.

3. La domanda di titolo deve vertere al massimo sul 40 % della quantità disponibile per il gruppo di prodotti di cui alla colonna 4 dell'allegato I e del relativo contingente.

4. La domanda è ammissibile soltanto nella misura in cui il richiedente dichiari per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente. Qualora l'interessato presenti più domande in uno o più Stati membri relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

5. Le indicazioni previste ai paragrafi 1 e 2 sono da presentarsi attenendosi al modulo figurante nell'allegato II.

6. Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, tutte le domande presentate entro il termine fissato sono considerate presentate il 4 ottobre 1999. L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999 non si applica alle domande di titoli provvisori depositate a norma del presente paragrafo.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro quattro giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione, le domande depositate per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente dei contingenti di cui all'allegato I. Tale comunicazione include per ciascun gruppo ed eventualmente per ciascun contingente:

- l'elenco dei richiedenti;

- i quantitativi chiesti da ciascun richiedente ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, nonché la loro designazione secondo la "Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1999)";

- i quantitativi di tali prodotti esportati dal richiedente negli ultimi tre anni;

- il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente e se l'importatore è una società affiliata del richiedente.

Tutte le comunicazioni, incluse le comunicazioni "nulla", sono trasmesse per telex o fax, al più tardi il 13 ottobre 1999, attenendosi al modulo che figura nell'allegato III.

Articolo 4

La Commissione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, procede quanto prima all'attribuzione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro il 29 ottobre 1999.

Articolo 5

Le informazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento e all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 sono verificate prima del rilascio dei titoli definitivi e al più tardi entro il 31 dicembre 1999.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

(3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

(4) GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

ALLEGATO I

Formaggi da esportare nel 2000 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare previsto dagli accordi GATT

Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 2084/1999

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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