31999R2049

Regolamento (CE) n. 2049/1999 del Consiglio, del 27 settembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 2450/98 che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

Gazzetta ufficiale n. L 255 del 30/09/1999 pag. 0008 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2049/1999 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2450/98 che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 15 e 20,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE

(1) Con regolamento (CE) n. 2450/98(2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile (in prosieguo denominate "il prodotto in questione") di cui ai codici NC 7222 20 11, 7222 20 21, 7222 20 31 e 7222 20 81, originarie dell'India. Le misure hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra lo 0 e il 25,5 %, con un dazio residuo del 25,5 %.

B. PROCEDURA IN CORSO

1. Domanda di riesame

(2) Dopo l'istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto una richiesta di apertura di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2450/98, a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97 (in prosieguo denominato "il regolamento di base"), da due produttori indiani, la Sindia Steels Ltd e la Meltroll Engineering Pvt. Ltd, che hanno entrambi sede a Bombay e hanno dichiarato di non essere collegati agli altri esportatori del prodotto in questione in India. Le due società hanno inoltre affermato di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo originario dell'inchiesta (dal 1o luglio 1996 al 30 giugno 1997), ma di averlo fatto in seguito.

Entrambe le società hanno chiesto che fosse fissata un'aliquota individuale del dazio. Alla Sindìa Steels Ltd, che si era manifestata durante l'inchiesta originale ma non aveva esportato nella Comunità nel periodo dell'inchiesta, è stata applicata una media ponderata del dazio compensativo pari al 22,1 %. Alla Meltroll Engineering Pvt, Ltd, è stato invece applicato il dazio compensativo residuo del 25,5 %.

2. Apertura di un riesame accelerato

(3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dai due produttori/esportatori indiani e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame a norma dell'articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale(3), un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2450/98 per quanto riguarda le società in questione e ha iniziato un'inchiesta.

3. Prodotto in oggetto

(4) Il prodotto oggetto del presente riesame è quello oggetto del regolamento (CE) n. 2450/98.

4. Parti interessate

(5) Oltre ad informare ufficialmente le due società interessate e il governo dell'India, la Commissione ha dato alle altre parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione, ma non ha ricevuto richieste in tal senso.

Le società interessate, cui la Commissione aveva inviato un questionario, lo hanno rinviato debitamente compilato entro il termine fissato. La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato visite di controllo presso le società in questione.

5. Periodo dell'inchiesta

(6) L'inchiesta sulle sovvenzioni riguardava il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1998 (in prosieguo denominato "periodo dell'inchiesta").

6. Metodologia

(7) In questa ultima inchiesta è stato applicato lo stesso metodo dell'inchiesta originale.

C. PORTATA DEL RIESAME

(8) Il riesame riguardava unicamente il calcolo dell'importo delle sovvenzioni concesse alla Sindia Steels Ltd e alla Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

(9) La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di sovvenzioni analizzati nell'inchiesta originale. Essa ha verificato inoltre se i nuovi esportatori si fossero avvalsi dei sistemi di sovvenzioni che figuravano nella denuncia iniziale, ma che non erano stati utilizzati durante l'inchiesta originale.

(10) Infine, si è verificato se i nuovi esportatori si fossero avvalsi dei sistemi di sovvenzioni instaurati dopo la fine del periodo dell'inchiesta originale o se avessero ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo questa data.

D. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

(11) L'inchiesta ha confermato che le società in oggetto non avevano esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta originale e che avevano iniziato ad esportare nella Comunità dopo questo periodo.

Le società suddette hanno inoltre potuto dimostrare di non essere collegate, né direttamente né indirettamente, con nessuno dei produttori/esportatori indiani cui si applicano le misure compensative in vigore per il prodotto in questione.

È quindi confermato che le società in questione dovrebbero essere considerate nuovi esportatori a norma dell'articolo 20 del regolamento di base e che pertanto dovrebbero essere stabiliti importi individuali della sovvenzione. Il fatto che alla Sindia Steels si applichi già una media ponderata del dazio compensativo anziché il dazio compensativo residuo sul prodotto in oggetto non pregiudica minimamente il suo diritto di chiedere un riesame relativo ai nuovi esportatori, poiché sussistono tutti i criteri di cui all'articolo 20.

2. Sovvenzioni

(12) Sulla base delle informazioni contenute nelle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i cinque sistemi seguenti:

- libretto crediti,

- credito di dazi d'importazione,

- esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (EPCGS),

- zone di trasformazione per l'esportazione/unità orientate all'esportazione,

- esenzione dall'imposta sul reddito.

Durante l'inchiesta originale, tutti questi sistemi sono risultati passibili di dazi compensativi.

3. Libretto crediti

(13) Nessuna delle società in questione si era avvalsa del libretto crediti, che è stato abolito il 1o aprile 1997, ossia durante il periodo dell'inchiesta originale, per essere sostituito dal credito di dazi d'importazione.

4. Credito di dazi d'importazione

Osservazioni generali

(14) Si è stabilito che alle due società in questione erano conferiti vantaggi nell'ambito di questo sistema, che entrambe utilizzavano allo stadio post-esportazione.

Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti calcolati in percentuale del valore dei prodotti finiti esportati. Tali aliquote sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compresi quelli in questione, in base alle Standard Input/Output norms. Viene rilasciata automaticamente una licenza indicante l'importo del credito concesso.

Il sistema di credito post-esportazione consente l'uso dei crediti per qualsiasi importazione successiva (ad es. di materie prime o beni strumentali), fatta eccezione per le merci la cui importazione è oggetto di limitazioni o di divieto. I beni importati possono essere venduti sul mercato interno (subordinatamente al pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.

I crediti post-esportazione sono liberamente trasferibili. La licenza è valida per un periodo di dodici mesi dalla data di concessione.

(15) Le caratteristiche del sistema non sono cambiate dopo l'inchiesta originale. Dato che la sovvenzione conferita mediante lo sgravio del dazio all'importazione dipende dall'andamento delle esportazioni, nell'inchiesta originale si è stabilito che si tratta di una sovvenzione specifica e compensabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(16) Si è accertato che le due società non avevano effettuato importazioni in esenzione doganale, ma che avevano venduto alcune delle loro licenze, per cui il vantaggio è stato calcolato in base all'importo del credito concesso nella licenza, indipendentemente dal prezzo di vendita della licenza stessa. Le società in questione hanno asserito che il beneficio dovrebbe essere limitato all'effettivo prezzo di vendita della licenza, che è spesso inferiore al valore nominale dei crediti che essa comprende. Tuttavia la richiesta non può essere accolta poiché, conformemente alle conclusioni provvisorie riguardanti il filo di acciaio inossidabile originario dell'India [regolamenti (CE) n. 618/1999(4) e (CE) n. 619/1999(5) della Commissione], la vendita di una licenza ad un prezzo inferiore al suo valore nominale rappresenta una decisione prettamente commerciale, che non modifica l'importo del beneficio compensabile procurato dal sistema.

(17) Per determinare l'intero vantaggio conferito dal sistema al beneficiario, si è proceduto ad adeguare detto importo del credito sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta originale. Poiché i vantaggi derivanti dalle esenzioni dal dazio all'importazione sono ottenuti regolarmente durante il periodo dell'inchiesta, si è ritenuto opportuno seguire la prassi dell'inchiesta originale aggiungendo l'interesse di un periodo di sei mesi, che equivale alla metà del tasso commerciale annuo 14,58 % vigente in India durante il periodo dell'inchiesta, ossia al 7,29 %. L'importo così determinato (dazio doganale non pagato maggiorato dell'interesse) è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

La Sindia SteeIs Ltd e la Meltroll Engineering Pvt. Ltd hanno usufruito del sistema durante il periodo dell'inchiesta, ottenendo rispettivamente sovvenzioni dell'11,7 % e del 4,9 %. Sono state concesse le detrazioni chieste dalle società al fine di compensare le somme versate per ottenere la licenza inerente al sistema.

5. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (EPCGS)

Osservazioni generali

(18) Si è stabilito che la Sindia Steels Ltd si era avvalsa di questo sistema.

Per beneficiare del sistema, una società deve fornire alle autorità competenti informazioni particolareggiate sul tipo e sul valore dei beni strumentali che devono essere importati. A seconda dei livelli di esportazione che si impegna a realizzare, la società autorizzata a importare beni strumentali a dazio nullo o ridotto. Viene rilasciata automaticamente una licenza che autorizza l'importazione ad aliquote preferenziali.

Per soddisfare I'obbligo di esportazione, nella produzione dei beni esportati devono essere stati utilizzati i beni strumentali importati.

Per ottenere la licenza occorre pagare una tassa.

(19) Le caratteristiche del sistema non sono cambiate dopo l'inchiesta originale. Durante l'inchiesta originale, si è accertato che l'EPCGS rappresenta una sovvenzione compensabile, in quanto il pagamento da parte di un esportatore di un dazio ridotto o nullo costituisce un contributo finanziario del governo indiano, la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario con la riduzione dei dazi pagabili o la totale esenzione dal pagamento dei dazi all'importazione.

La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci, ed è pertanto considerata specifica e compensabile.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(20) Il vantaggio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all'importo del dazio dovuto sui beni strumentali importati non corrisposto, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni strumentali nell'industria del prodotto in questione. Tale periodo è stato determinato usando la media ponderata (sulla base del volume di produzìone dei prodotti interessati) dei periodi di ammortamento dei beni strumentali effettivamente importati dai produttori indiani durante il periodo dell'inchiesta originale; è stato in tal modo stabilito un periodo normale di ammortamento di quindici anni e mezzo. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, l'importo così calcolato, imputabile al periodo dell'inchiesta, è stato adeguato sommando ad esso il tasso d'interesse annuo del 14,58 %. L'importo ottenuto è stato ripartito sul totale delle esportazioni del periodo dell'inchiesta.

(21) Nell'ambito di questo sistema, la Sindia Steels Ltd ha ottenuto un vantaggio dello 0,3 %.

6. Zone di trasformazione per l'esportazione/Unità orientate all'esportazione

(22) La Commissione ha accertato che nessuna delle società in questione era situata in una zona di trasformazione per l'esportazione o era un'unità orientata all'esportazione. Non occorre pertanto che la Commissione valuti il sistema in oggetto nel contesto dell'inchiesta.

7. Esenzione dall'imposta sul reddito

Osservazioni generali

(23) Si è accertato che la Meltroll Engineering Pvt, Ltd si era avvalsa di questo sistema.

Per beneficiare delle esenzioni suindicate, una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all'amministrazione finanziaria alla fine dell'anno fiscale. L'anno fiscale va dal 1o aprile al 31 marzo. La denuncia dei redditi deve essere presentata all'amministrazione entro il 30 novembre successivo. L'accertamento definitivo da parte di quest'ultima può richiedere fino a tre anni dalla presentazione della denuncia dei redditi.

A norma della sezione 80HHC, le società possono chiedere l'esenzione totale dall'imponibilità per i profitti realizzati sulle vendite per esportazione.

(24) Le caratteristiche del sistema non sono cambiate dopo l'inchiesta originale. Durante l'inchiesta originale, è stato accertato che la sovvenzione è condizionata all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, in quanto comporta l'esenzione soltanto per i profitti realizzati sulle vendite per esportazione, ed è pertanto considerata specifica e compensabile.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(25) Come indicato al punto 23, le domande di esenzione in base alla sezione 80HHC devono essere presentate al momento della presentazione della denuncia dei redditi alla fine dell'anno fiscale. Poiché in India l'anno fiscale va dal 1o aprile al 31 marzo, si considera appropriato calcolare il vantaggio conferito dal sistema sulla base dell'anno fiscale 1997/98 (dal 1o aprile 1997 aI 31 marzo 1998). Il vantaggio conferito agli esportatori è stato pertanto calcolato in base alla differenza tra l'importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell'esenzione. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 35 %. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario, si è proceduto ad adeguare tale importo sommando ad esso l'interesse per il periodo dell'inchiesta. Dato il carattere della sovvenzione, equivalente ad un sussidio unico, è stato ritenuto appropriato il tasso d'interesse commerciale del 14,58 %. L'importo così ottenuto è stato ripartito sul totale delle esportazioni effettuate durante l'anno fiscale 1997/98.

Nell'ambito di questo sistema, la Meltroll Engineering Pvt. Ltd ha ottenuto un vantaggio dello 0,6 %.

8. Altri sistemi

(26) Si è stabilito che i nuovi esportatori non si erano avvalsi dei nuovi sistemi di sovvenzioni instaurati dopo la fine del periodo dell'inchiesta originale e che non avevano ricevuto sovvenzioni ad hoc dopo questa data.

9. Importo delle sovvenzioni compensabili

(27) Considerate le suesposte conclusioni definitive riguardo ai diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per ciascuno degli esportatori soggetti all'inchiesta è il seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(28) Basandosi sulle conclusioni raggiunte durante l'inchiesta, si ritiene che le importazioni nella Comunità di barre di acciaio inossidabile prodotte ed esportate dalle società in questione debbano essere oggetto di dazi compensativi equivalenti agli importi individuali delle sovvenzioni stabiliti per dette società.

(29) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2450/98.

F. COMUNICAZIONE E DURATA DELLA MISURA

(30) Si sono informate le società in questione dei fatti e delle considerazioni in base ai quali si intendeva proporre la modifica del regolamento (CE) n. 2450/98, dando loro la possibilità di presentare osservazioni.

(31) II riesame effettuato non ha ripercussioni sulla data di fine validità del regolamento (CE) n. 2450/98 a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2450/98 è modificato come segue:

a) l'aliquota del dazio per la Sindia Steels Ltd (codice addizionale Taric: 8406) è del 12 %;

b) il testo seguente viene aggiunto all'elenco delle società cui si applicano le misure:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

(2) GU L 304 del 14.11.1998, pag. 1.

(3) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 17.

(4) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 25.

(5) GU L 79 del 24.3.1999, pag. 60.