31999R2020

Regolamento (CE) n. 2020/1999 della Commissione, del 21 settembre 1999, relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 22/09/1999 pag. 0015 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 2020/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 1999

relativo alla sospensione della pesca dello sgombro da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999(4), stabilisce dei contingenti di sgombro per il 1999;

(2) considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

(3) considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, IIIb,c,d (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; che la Svezia ha proibito la pesca di questa popolazione a decorrere dal 31 agosto 1999; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sgombro nelle acque delle divisioni CIEM IIa (zona CE), IIIa, IIIb,c,d (zona CE), IV eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per il 1999.

La pesca dello sgombro nelle acque delle divisioni CIEM II a (zona CE), IIIa, IIIb,c,d (zona CE), IV eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di tali navi dopo la data di applicazioye del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 31 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

(4) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.