31999R1978

Regolamento (CE) n. 1978/1999 della Commissione, del 15 settembre 1999, relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 17/09/1999 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1978/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 1999

relativo alla sospensione della pesca della passera da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione(4), prevede dei contingenti di passera per il 1999;

(2) considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

(3) considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera nelle acque della divisione CIEM VIIf,g da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 1999; che l'Irlanda ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 1o settembre 1999; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera nelle acque della divisione CIEM VIIf,g eseguite da navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda abbiano esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1999.

La pesca della passera nelle acque della divisione CIEM VIIf,g eseguita da navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1999.

Per la Commissione

Padraig FLYNN

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

(3) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

(4) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.