Regolamento (CE) n. 1971/1999 della Commissione, del 15 settembre 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1084/1999 che stabilisce l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 244 del 16/09/1999 pag. 0040 - 0040
REGOLAMENTO (CE) N. 1971/1999 DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 1084/1999 che stabilisce l'elenco delle autorità competenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 900/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che vieta la vendita e la fornitura di petrolio e di taluni prodotti petroliferi alla Repubblica federale di Jugoslavia(1), in particolare l'articolo 6, (1) considerando che la Grecia ha chiesto che, oltre al "Sanctions Bureau" del ministero degli Esteri, un'altra autorità sia elencata tra le autorità competenti; (2) considerando che è pertanto necessario emendare l'elenco delle autorità competenti stabilito dal regolamento (CE) n. 1084/1999 della Commissione(2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1084/1999, alla voce "Grecia", si aggiunge il testo seguente: " Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Δ/νση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου Κα Μπάρτζη - Κος Ιγγλέσης οδ. Κορνάρου 1 GR - 105 63 Αθήνα Ministry of National Economy General Secretariat of International Economic Relations Directorate of External Trade Mrs. Bartzi or Mr. Iglesis 1, Kornarou Street GR - 105 63 Atene Tel.: (30-1) 328 60 51-53 Fax: (30-1) 328 60 94, 328 60 59 ". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1999. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 7. (2) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 29.