31999R1968

Regolamento (CE) n. 1968/1999 della Commissione, del 10 settembre 1999, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 16/09/1999 pag. 0022 - 0037


REGOLAMENTO (CE) N. 1968/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1999

che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,

(1) considerando che l'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede la possibilità per la Commissione di stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie e indica i criteri relativi a tali restrizioni;

(2) considerando che un elenco di tali restrizioni è stato stabilito da ultimo dal regolamento (CE) n. 2473/98 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 250/1999(4); che attualmente tale elenco deve essere riesaminato, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CE) n. 338/97; che, ai fini di una maggiore chiarezza, l'elenco riportato nel regolamento (CE) n. 2473/98 deve essere interamente sostituito; che, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 2473/98 deve essere abrogato;

(3) considerando che i paesi di origine delle specie soggette alle suddette restrizioni sono stati consultati;

(4) considerando che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/98(6), prevede modalità di applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla Commissione;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo il disposto dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 939/97, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie di fauna e di flora selvatiche riportate nell'allegato del presente regolamento è sospesa.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2473/98 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2) GU L 171 del 7.7.1999, pag. 5.

(3) GU L 308 del 18.11.1998, pag. 18.

(4) GU L 29 del 3.2.1999, pag. 5.

(5) GU L 140 del 30.5.1997, pag. 9.

(6) GU L 145 del 15.5.1998, pag. 3.

ALLEGATO

Esemplari delle specie inserite nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

>SPAZIO PER TABELLA>

Esemplari delle specie inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 la cui introduzione nella Comunità è sospesa

>SPAZIO PER TABELLA>