Regolamento (CE) n. 1802/1999 della Commissione, del 17 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura originari della Croazia e dell'Ucraina
Gazzetta ufficiale n. L 218 del 18/08/1999 pag. 0003 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 1802/1999 DELLA COMMISSIONE del 17 agosto 1999 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura originari della Croazia e dell'Ucraina LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 7, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDIMENTO (1) Il 19 novembre 1998, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura originari della Croazia e dell'Ucraina. (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nell'ottobre 1998 dal "Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea" per conto dei produttori comunitari che rappresentavano il 100 % della produzione comunitaria di alcuni tipi di tubi senza saldatura. (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari denuncianti, i produttori-esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni interessate e i rappresentanti dei paesi esportatori. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Sono giunte risposte da parte di undici produttori comunitari, quattro produttori-esportatori dei paesi interessati e otto importatori comunitari. (5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha effettuato sopralluoghi di verifica presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari - Benteler AG, Paderborn, Germania, - Dalmine SpA, Dalmine, Italia, - ESW Röhrenwerke GmbH, Eschweiler, Germania, - Ovako Steel AB Tube Division, Hofors, Svezia, - Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Spagna, - Timken Desford Ltd, Leicester, Regno Unito, - Tubos Reunidos SA, Amurrio, Spagna, - Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH, Mülheim an der Ruhr, Germania, - Vallourec & Mannesmann France SA, Boulogne Billancourt, Francia, - Voest Alpine Kindberg GmbH, Austria. b) Produttori-esportatori - Zeljezara Sisak d.d., Sisak, Croazia. c) Importatore comunitario collegato - SEPCO GmbH, Krefeld, Germania. (6) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o novembre 1997 e il 31 ottobre 1998 (in appresso denominato "il periodo dell'inchiesta"). L'esame del pregiudizio ha invece riguardato il periodo compreso tra il gennaio 1997 e la fine del periodo dell'inchiesta (in appresso denominato "periodo considerato"). B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (7) Il prodotto in esame è costituito da tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (attualmente classificabili ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30 ); tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (attualmente classificabili al codice NC 7304 31 99 ); altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (attualmente classificabili ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93 ), in appresso denominati "tubi senza saldatura". (8) Benché tra le tre categorie di tubi senza saldatura esistano alcune differenze tecniche (per esempio standard, qualità di acciaio), queste differenze non sono tali da creare distinzioni nette, dal momento che i tubi senza saldatura classificati in una categoria possono essere, e talvolta sono, usati per le stesse applicazioni dei tubi senza saldatura classificati in una categoria differente. Inoltre, all'interno di ciascuna categoria, esiste un'ampia varietà di tubi specifici, che però sono tutti considerati simili o identici per quanto attiene alle loro essenziali caratteristiche fisiche e tecniche e ai loro usi. (9) I produttori-esportatori ucraini hanno affermato che in realtà esistono due prodotti distinti: tubi per condotte e tubi di tipo commerciale e che i primi sono prodotti secondo standard superiori e venduti direttamente ad utilizzatori finali piuttosto che ad operatori commerciali. La Commissione ha rilevato tuttavia che le caratteristiche fisiche e tecniche di base erano le stesse. È inoltre emerso che la distinzione, cui facevano allusione i produttori-esportatori ucraini, nella pratica non è rispettata, poiché i tubi per condotte sono spesso venduti come tubi di tipo commerciale e non esistono chiare demarcazioni tra questi prodotti. (10) Pertanto, in linea con la posizione precedentemente adottata dal Consiglio(4), la Commissione ha concluso che, ai fini del presente procedimento, tutti i tubi senza saldatura che rientrano nei codici NC di cui sopra devono essere considerati un prodotto unico. 2. Prodotto simile (11) È risultato che i prodotti esportati nella Comunità dai due paesi interessati, quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria nonché quelli venduti sul mercato interno croato hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi usi e devono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato "il regolamento di base"). (12) I produttori-esportatori ucraini hanno obiettato che i tubi da loro prodotti secondo gli standard GOST e TU, cioè tubi di qualità inferiore e che impongono meno requisiti, sono diversi dai prodotti dell'industria comunitaria fabbricati secondo gli standard DIN e ASTM. La Commissione ha respinto tale affermazione perché gli standard qualitativi non possono di per sé essere presi in esame per la determinazione del prodotto simile. La Commissione ha inoltre rilevato che questi prodotti avevano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse utilizzazioni finali dei tubi senza saldatura prodotti dall'industria comunitaria e di quelli esportati dall'altro paese interessato dal procedimento. C. DUMPING 1. Croazia a) Valore normale (13) Per determinare il valore normale, è stato innanzitutto stabilito se per l'unico produttore-esportatore il volume complessivo delle vendite interne del prodotto in questione fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se queste vendite rappresentassero più del 5 % del volume delle vendite del prodotto in esame esportato nella Comunità. È stato poi esaminato se, per ciascun tipo di prodotto esportato dall'impresa croata, le vendite interne del corrispondente tipo di prodotto costituissero almeno il 5 % del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto esportato nella Comunità. Per i prodotti che rispondevano al requisito del 5 %, la Commissione ha esaminato se fossero state realizzate vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Allorché, per ciascun tipo di prodotto, il volume delle vendite interne effettuate a prezzi superiori al costo unitario rappresentava almeno l'80 % delle vendite, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Quando, per ciascun tipo di prodotto, il volume delle vendite remunerative rappresentava meno dell'80 % ma non era inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le restanti vendite remunerative. Per i tipi di prodotto il cui volume di vendite interne era inferiore al 5 % del volume esportato nella Comunità o le cui vendite interne effettuate nel corso di normali operazioni commerciali erano insufficienti, il valore normale è stato costruito sulla base del costo di produzione sostenuto dal produttore-esportatore interessato per il tipo di prodotto esportato in questione più un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti, conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. Il calcolo delle SGAV si è basato sulle vendite interne rappresentative, mentre il calcolo del margine di profitto si è basato sulle vendite interne rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. b) Prezzo all'esportazione (14) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto al primo acquirente indipendente nella Comunità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. c) Confronto (15) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione franco fabbrica, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Ove opportuno, tali adeguamenti sono stati effettuati conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in riferimento allo stadio commerciale e ai costi di trasporto e di credito. (16) L'adeguamento relativo allo stadio commerciale è stato effettuato perché si era stabilito che il prezzo all'esportazione (ad operatori commerciali) era ad uno stadio commerciale diverso rispetto al valore normale (operatori commerciali e utilizzatori) e che tale differenza aveva influito sulla comparabilità dei prezzi. d) Margine di dumping (17) Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping per il produttore-esportatore interessato è stato stabilito mediante un confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione. (18) Espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, il margine di dumping provvisorio per l'unico produttore-esportatore croato è del 40,8 %. (19) Poiché l'unico produttore-esportatore noto rappresentava la totalità delle esportazioni croate del prodotto interessato nella Comunità, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare il margine di dumping residuo allo stesso livello. 2. Ucraina a) Valore normale (20) Nell'avviso di apertura del procedimento, la Commissione ha proposto il Brasile o gli Stati Uniti d'America quale paese terzo ad economia di mercato adatto ai fini della determinazione del valore normale. I produttori-esportatori ucraini hanno sollevato obiezioni nei confronti di entrambi i paesi entro i termini indicati nell'avviso di apertura. Riguardo al Brasile, è stato tra l'altro affermato che il mercato brasiliano era dominato da un unico produttore e che ciò influenzava i prezzi brasiliani. Quanto agli Stati Uniti d'America, è stato affermato che lo scarso accesso alle materie prime provocava un rialzo dei costi per i produttori nazionali e che le esportazioni del prodotto interessato nella Comunità non erano effettuate in quantità rappresentative, con una conseguente mancanza di competitività. Non era neanche possibile confrontare i salari ucraini con quelli statunitensi. Come alternativa di paese analogo è stata proposta la Repubblica ceca. (21) È stato concluso che le obiezioni sollevate nei confronti del Brasile erano giustificate. Quanto agli Stati Uniti d'America, è stato anche impossibile utilizzarli come paese analogo poiché tutti e otto gli esportatori statunitensi citati nella denuncia hanno rifiutato di collaborare. I denunzianti hanno poi proposto di stabilire il valore normale utilizzando una relazione stilata in forma privata contenente informazioni sui prezzi di vendita dei produttori statunitensi. La proposta è stata respinta poiché le informazioni non erano verificabili. (22) Sono stati allora contattati tre produttori di tubi noti della Repubblica ceca ed è stata chiesta la loro collaborazione, ma essi hanno tutti respinto la proposta. (23) Successivamente è stata proposta la Croazia, un paese esportatore anch'esso interessato da questa inchiesta. In un primo momento, tanto i denunzianti quanto i produttori-esportatori ucraini hanno obiettato riguardo alla Croazia asserendo che la capacità produttiva croata rappresentava meno del 10 % di quella ucraina e che la produzione croata non copriva l'intera gamma di misure del prodotto ucraino esportato. (24) Tuttavia, dopo un attento esame di tutti i fattori pertinenti, la Commissione ha stabilito che la Croazia poteva essere usata come ragionevole alternativa. A sostegno di tale conclusione il volume delle vendite croate del prodotto in questione sul mercato interno era rappresentativo rispetto alle esportazioni ucraine nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. La Croazia, oltre ad esportare il prodotto in esame, lo importa. In definitiva, il livello di utilizzazione degli impianti dell'impresa di tubi croata è simile alla media ponderata del livello di utilizzazione degli impianti dei tre produttori-esportatori ucraini che hanno collaborato. (25) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione della Commissione di selezionare la Croazia ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni entro i termini stabiliti. (26) Pertanto, usando il metodo illustrato al precedente punto 13, il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi praticati e dei costi sostenuti dal produttore croato per prodotti comparabili a quelli venduti dai produttori-esportatori ucraini nella Comunità. b) Prezzo all'esportazione (27) Riguardo a uno dei produttori-esportatori, il sopralluogo di verifica effettuato presso la sede di uno dei suoi importatori collegati nella Comunità ha rivelato che le informazioni presentate non erano affidabili. Le vendite all'esportazione di questo produttore-esportatore non sono pertanto state prese in considerazione per la determinazione del prezzo all'esportazione. Nel caso degli altri due produttori-esportatori ucraini, per la determinazione del prezzo all'esportazione sono state prese in considerazione tutte le esportazioni. (28) Quindi, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè basandosi sui prezzi effettivamente pagati o pagabili da acquirenti indipendenti nella Comunità. c) Confronto (29) È stato rilevato che in Croazia non vi era produzione nazionale di tubi senza saldatura trafilati a freddo. Tuttavia, poiché le esportazioni ucraine di questa categoria nella Comunità rappresentavano solo il 10 % del totale delle esportazioni ucraine nel periodo dell'inchiesta, si è ritenuto ragionevole escluderle dai calcoli. (30) Ai fini di un equo confronto, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sulla comparabilità dei prezzi. Ove opportuno, tali adeguamenti sono stati effettuati conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, in riferimento ai costi di trasporto. (31) Due produttori-esportatori ucraini hanno chiesto adeguamenti connessi alle caratteristiche fisiche così da tener conto della differenza tra tubi ucraini, prodotti secondo gli standard GOST e TU, e quelli dell'industria comunitaria, che generalmente rispondono a standard del tipo DIN e ASTM. È stato asserito che i tubi prodotti secondo gli standard GOST e TU erano di qualità inferiore e venivano sottoposti a prove meno rigorose, di conseguenza questi tubi erano venduti sul mercato comunitario a prezzo ridotto. La Commissione ha ritenuto tuttavia che le argomentazioni presentate dai produttori-esportatori ucraini non fossero comprovate e che su tale asserzione occorresse raccogliere ulteriori informazioni. La Commissione ha pertanto respinto tale obiezione ai fini della determinazione provvisoria. d) Margine di dumping (32) In base ad un confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, è stato stabilito un margine di dumping a livello nazionale a norma dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (33) Espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, il margine di dumping provvisorio per tutte le imprese ucraine è del 123,7 %. D. PREGIUDIZIO 1. Definizione dell'industria comunitaria a) Produzione comunitaria (34) Per la determinazione della produzione comunitaria si è tenuto conto della produzione effettuata nel periodo dell'inchiesta da tutte le imprese produttrici di tubi senza saldatura nella Comunità. Dette società vengono denominate in appresso "produttori comunitari". b) Industria comunitaria (35) Occorre notare che la denuncia era stata presentata a nome di dodici produttori comunitari di tubi senza saldatura. Al tempo dell'inchiesta, questi dodici produttori rappresentavano l'intera produzione comunitaria. (36) Solo dieci dei dodici produttori comunitari denunzianti hanno risposto al questionario della Commissione. Degli altri due produttori, uno non ha risposto affatto al questionario, mentre l'altro ha risposto solo parzialmente. Si è pertanto considerato che nessuno dei due produttori comunitari abbia collaborato nell'ambito di questa inchiesta. (37) I rimanenti dieci produttori comunitari sono: Voest Alpine Kindberg (Austria), Vallourec & Mannesmann France (Francia), Benteler AG (Germania), ESW Röhrenwerke GmbH (Germania), Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH (Germania), Dalmine SpA (Italia), Productos Tubulares SA (Spagna), Tubos Reunidos SA (Spagna), Ovako Steel AB Tube Division (Svezia) e Timken Desford Steel Ltd (Regno Unito). (38) Questi produttori rappresentavano il 94 % della produzione comunitaria complessiva nel periodo dell'inchiesta, e costituivano quindi una percentuale maggioritaria della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Queste imprese sono in appresso denominate "l'industria comunitaria". 2. Osservazioni preliminari (39) Ai fini dell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità, la Commissione ha tenuto conto del fatto che una precedente inchiesta relativa alle importazioni di tubi senza saldatura originarie della Croazia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Russia e della Repubblica slovacca si era conclusa con l'adozione del regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio(5), che istituiva misure antidumping nei confronti di questi paesi. (40) Poiché la precedente inchiesta aveva stabilito che, per il periodo compreso tra il 1995 e l'agosto 1996, le importazioni di tubi senza saldatura originarie della Croazia non avevano causato pregiudizio grave all'industria comunitaria, non si è ritenuto opportuno analizzare nuovamente l'impatto delle importazioni provenienti dai paesi interessati sull'industria comunitaria durante questo periodo. (41) Si è pertanto concluso che, ai fini dell'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità nel presente procedimento, la Commissione si sarebbe limitata a considerare i dati relativi al periodo gennaio 1997 - ottobre 1998 (cioè la fine del periodo dell'inchiesta). (42) Occorre inoltre notare che la situazione dell'industria comunitaria descritta più avanti è stata valutata alla luce di un miglioramento delle sue condizioni previsto come conseguenza dell'imposizione delle misure antidumping di cui sopra. 3. Consumo nella Comunità (43) Il calcolo del consumo comunitario si è basato sulle risposte al questionario (volume di vendite dell'industria comunitaria), sui dati Eurostat (volume delle importazioni) e sui dati disponibili in relazione al livello delle vendite dei produttori comunitari che non hanno appoggiato la denuncia. (44) Sulla base di quanto precede, nel periodo in questione il consumo comunitario apparente ha registrato un aumento ed è passato da 1087469 t del 1997 a 1195329 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento complessivo del 10 %. 4. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati a) Cumulo (45) La Commissione ha esaminato se le importazioni di tubi senza saldatura originarie della Croazia e dell'Ucraina dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. (46) Come affermato in precedenza, i margini di dumping rilevati per la Croazia e per l'Ucraina erano rispettivamente del 40,8 % e del 123,7 % e quindi entrambi ben al di sopra dei livelli minimi. I volumi delle importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina sono comparabili in termini assoluti e sono risultati significativi per entrambi i paesi. Le importazioni provenienti dalla Croazia corrispondevano al 2,6 % del consumo comunitario del periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni dall'Ucraina corrispondevano all'11,2 % del consumo comunitario dello stesso periodo. (47) Per quanto attiene alle condizioni di concorrenza, dall'inchiesta è emerso che durante il periodo dell'inchiesta i tubi senza saldatura importati dalla Croazia e dall'Ucraina erano simili in tutte le loro caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre, i tubi senza saldatura originari della Croazia e dell'Ucraina erano commercializzati in Europa attraverso canali di vendita comparabili e a condizioni commerciali simili. I tubi senza saldatura importati erano pertanto considerati in concorrenza tra loro e con i tubi senza saldatura prodotti e venduti nella Comunità. (48) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che sussistessero tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Pertanto le importazioni provenienti dalla Croazia e dall'Ucraina sono state esaminate cumulativamente. b) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping (49) Le importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina sono aumentate sensibilmente passando dalle 83783 t del 1997 a 164403 t nel periodo dell'inchiesta. La corrispondente quota di mercato è passata dal 7,7 % del 1997 al 13,8 % nel periodo dell'inchiesta. c) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping i) Evoluzione dei prezzi (50) La media dei prezzi unitari dei tubi senza saldatura importati dalla Croazia e venduti sul mercato comunitario (dati Eurostat), espressa in ECU/kg, erano di 0,50 nel 1997 e di 0,51 nel periodo dell'inchiesta. La media dei prezzi unitari dei tubi senza saldatura importati dall'Ucraina e venduti sul mercato comunitario (dati Eurostat), espressa in ECU/kg, erano di 0,37 nel 1997 e di 0,38 nel periodo dell'inchiesta. ii) Sottoquotazione dei prezzi Croazia (51) Per l'analisi della sottoquotazione dei prezzi, in considerazione della vasta gamma di tubi senza saldatura oggetto dell'inchiesta, la Commissione ha classificato i tubi senza saldatura venduti dall'industria comunitaria e quelli importati dalla Croazia secondo due criteri: il primo è una suddivisione in gruppi basata sul diametro esterno e sullo spessore delle pareti, il secondo suddivide i tubi in tre categorie: tubi per condotte, tubi trafilati a freddo e tubi commerciali. Successivamente sono state poste a confronto le medie ponderate dei prezzi di vendita di vari gruppi e categorie dei tubi senza saldatura croati con le medie ponderate dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria per i corrispondenti gruppi e categorie di tubi senza saldatura. I confronti dei prezzi sono stati effettuati in base alle vendite al primo acquirente indipendente nella Comunità. A garanzia della comparabilità, i prezzi dell'industria comunitaria e quelli dei prodotti importati erano esenti da sconti e imposte e, ove opportuno, erano stati adeguati, in termini di costi di trasporto, rispettivamente ai livelli franco fabbrica e cif frontiera comunitaria. Inoltre, i prezzi all'importazione sono stati adeguati così da includere i costi di sdoganamento e le spese sostenute dopo l'importazione, basandosi sulle informazioni fornite dagli importatori. Ucraina (52) Per quanto attiene all'analisi della sottoquotazione dei prezzi relativa alle vendite dei tubi ucraini, occorre precisare che a riguardo del diametro esterno e dello spessore delle pareti le parti interessate non hanno fornito informazioni sufficienti affinché la Commissione potesse suddividere i prodotti in gruppi come aveva fatto per le importazioni originarie della Croazia. In assenza di tali dati, la Commissione ha effettuato un calcolo della sottoquotazione dei prezzi basandosi sulle informazioni fornite, cioè confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dei tubi senza saldatura ucraini suddivisi per codici NC con la media ponderata dei prezzi di vendita dei tubi senza saldatura dell'industria comunitaria classificati negli stessi codici NC. (53) Il confronto di prezzi riguardante i tubi ucraini è stato limitato alle vendite al primo acquirente indipendente nella Comunità effettuate dai due produttori-esportatori le cui vendite erano state usate per stabilire il prezzo all'esportazione ucraino (cfr. precedente considerando 27). I prezzi dell'industria comunitaria erano esenti da sconti e imposte e, ove opportuno, erano stati adeguati, in termini di costi di trasporto, al livello franco fabbrica. I prezzi all'importazione sono stati adeguati così da includere i costi di sdoganamento e le spese sostenute dopo l'importazione, basandosi sulle informazioni fornite dagli importatori. (54) Dal confronto sono emersi margini di sottoquotazione per entrambi i paesi interessati. La media ponderata dei margini di sottoquotazione, espressa in percentuale sul prezzo dell'industria comunitaria sono risultati i seguenti: - Croazia: 19,7 % - Ucraina: 32,7 %. 5. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti (55) La produzione dell'industria comunitaria è passata dalle 971019 t del 1997 a 1021869 t nel periodo dell'inchiesta. (56) Dal momento che i macchinari usati per la produzione del prodotto in esame sono gli stessi usati per la produzione di una vasta gamma di altri tubi senza saldatura non interessati dal presente procedimento (per esempio tubi di precisione, tubi di acciaio inossidabile e tubi con diametro superiore ai 406,4 mm), non è stato ritenuto possibile ricavare cifre relative alla capacità e all'utilizzazione degli impianti circoscritte al prodotto specifico. (57) Le cifre relative alla capacità e all'utilizzazione degli impianti sono state calcolate sulla base della capacità totale dell'industria comunitaria per tutti i prodotti fabbricati con gli stessi macchinari e poi suddivise sulla base della produzione del prodotto interessato. In base a tale calcolo, la capacità di produzione dell'industria comunitaria è passata da 1329450 t del 1997 a 1306905 t nel periodo dell'inchiesta. Il livello di utilizzazione degli impianti, che nel 1997 era del 73 %, è passato al 78 % nel periodo dell'inchiesta. b) Scorte (58) Occorre notare che in genere l'industria comunitaria produce il prodotto in esame su ordinazione, di conseguenza il livello di scorte detenute dall'industria comunitaria è risultato irrilevante nella valutazione della situazione dell'industria comunitaria. c) Volume delle vendite e quota di mercato (59) Le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate globalmente del 10 % passando dalle 671390 t del 1997 a 739142 t nel periodo dell'inchiesta. (60) La quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria è rimasta stabile passando dal 61,7 % del 1997 al 61,8 % nel periodo dell'inchiesta. d) Prezzi (61) In media, i prezzi unitari del prodotto in esame venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario, espressi in ECU/kg, erano di 0,62 nel 1997 e di 0,65 durante il periodo dell'inchiesta, con un incremento del 4,8 %. e) Redditività (62) Nel periodo considerato, l'industria comunitaria ha attraversato difficoltà finanziarie connesse alle vendite del prodotto simile. Nel 1997 ha registrato perdite medie del 2,4 %. Nel periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha migliorato la propria redditività raggiungendo il punto di pareggio (+0,4 %). Questo livello di redditività è tuttavia insufficiente per generare il livello di guadagni necessario all'industria comunitaria per coprire i costi, registrare un congruo profitto, sanare le perdite subite negli anni precedenti e garantirsi una vitalità a lungo termine. f) Investimenti (63) Gli investimenti (espressi in migliaia di ecu), sono aumentati passando da 23684 del 1997 a 25020 nel periodo dell'inchiesta. Si è rilevato che la gran parte degli investimenti riguardava la sostituzione dei macchinari. g) Occupazione (64) Il livello di occupazione nell'industria comunitaria è sceso dai 4012 addetti del 1997 a 3927 addetti nel periodo dell'inchiesta. h) Produttività (65) La produttività dell'industria comunitaria (cioè il volume prodotto per addetto) è aumentata nel periodo considerato (dell'8 % tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta). 6. Conclusione sul pregiudizio (66) È d'uopo notare che la redditività dell'industria comunitaria, pur essendo passata dal 1997 fino al periodo dell'inchiesta da una situazione di perdita (-2,4 % nel 1997) ad una situazione di equilibrio (+0,4 % nel periodo dell'inchiesta), è rimasta ampiamente insufficiente per consentire all'industria comunitaria di garantirsi una vitalità a lungo termine. Inoltre, la quota di mercato dell'industria comunitaria è rimasta stabile, mostrando l'incapacità di detta industria a riguadagnare la quota di mercato precedentemente persa, come ci si era aspettati a seguito dell'imposizione, nel novembre 1997, di misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Russia e della Repubblica slovacca. (67) Si conclude pertanto in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base. E. NESSO DI CAUSALITÀ 1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping (68) Va notato che in un mercato sensibile ai prezzi, come quello dei tubi senza saldatura, una sottoquotazione dei prezzi della portata di quella rilevata (tra il 19,7 % e il 32,7 %) ha un impatto immediato e notevole. L'elevato volume di importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina (164403 t nel periodo dell'inchiesta) e il livello di prezzi delle stesse (0,40 ECU/kg in media nel periodo dell'inchiesta), notevolmente più basso di quello dell'industria comunitaria, hanno coinciso con gli scarsi risultati finanziari dell'industria comunitaria e con la mancanza di miglioramenti della sua posizione sul mercato. (69) Ciò va osservato tenendo conto dell'imposizione di misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Russia e della Repubblica slovacca a seguito delle quali la quota di mercato cumulativa di questi paesi è scesa dal 19 % del 1997 al 14,8 % nel periodo dell'inchiesta e il valore di queste importazioni è salito (passando da 0,44 ECU/kg nel 1997 a 0,47 ECU/kg nel periodo dell'inchiesta). Si prevedeva che l'industria comunitaria beneficiasse di questo sviluppo e riguadagnasse una parte di quota di mercato, ma la sua quota di mercato tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta si è mantenuta stabile. 2. Effetto di altri fattori a) Altre importazioni (70) Per quanto attiene alle importazioni originarie della Repubblica ceca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Russia e della Repubblica slovacca, dopo l'imposizione, nel novembre 1997, di misure antidumping queste sono diminuite significativamente (da una quota di mercato del 19 % nel 1997 sono passate al 14,8 % nel periodo dell'inchiesta) con un contestuale aumento del loro valore unitario (da 0,44 ECU/kg nel 1997 a 0,47 ECU/kg nel periodo dell'inchiesta). Riguardo a queste importazioni, occorre notare che le misure antidumping sono in vigore dal novembre 1997. (71) Si è rilevato che le importazioni originarie da altri paesi terzi e non interessate né dall'inchiesta precedente né da questa hanno ridotto la propria quota di mercato dal 6,4 % del 1997 al 4,5 % nel periodo dell'inchiesta. Il valore unitario di tali importazioni (dati Eurostat) è risultato notevolmente più elevato di quello delle importazioni originarie tanto della Croazia quanto dell'Ucraina. b) Sostituzione di prodotto (72) Alcuni produttori-esportatori hanno affermato che prodotti diversi da quelli interessati dal presente procedimento, in particolare tubi saldati, venivano usati in sostituzione dei tubi senza saldatura. Di conseguenza, è stato affermato che qualunque pregiudizio subito dall'industria comunitaria era imputabile ad una riduzione della domanda di tubi senza saldatura. (73) A tale proposito, la Commissione non ha trovato alcuna applicazione in cui i tubi senza saldatura fossero stati sostituiti con tubi saldati. Inoltre, dall'inchiesta era emerso che il mercato dei tubi senza saldatura non si era ridotto, anzi nel periodo dell'inchiesta aveva mostrato un incremento dell' 11 %. 3. Conclusione sul nesso di causalità Sulla scorta di quanto sopra, si è concluso che le importazioni originarie dei due paesi interessati hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. In effetti, le importazioni provenienti dalla Croazia e dall'Ucraina hanno impedito che l'industria comunitaria riemergesse pienamente dalla situazione pregiudizievole rilevata nell'ambito della precedente inchiesta antidumping relativa a questo prodotto. Una tale conclusione è stata raggiunta soprattutto in considerazione dell'analisi dell'effetto delle importazioni del prodotto in esame originarie da altri paesi terzi. I dati relativi a queste importazioni non fanno ritenere che il loro impatto commerciale sia tale da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina e la situazione dell'industria comunitaria. F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ 1. Osservazioni preliminari (74) A titolo provvisorio, la Commissione ha esaminato se, alla luce delle informazioni fornite e nonostante le conclusioni sul dumping e sul pregiudizio, esistessero motivi validi per giungere alla conclusione che, nella fattispecie, l'istituzione di misure non era nell'interesse della Comunità. A tal fine, la Commissione ha considerato l'impatto delle misure per ciascuna delle parti interessate dal procedimento. Si ricorda che il regolamento (CE) n. 2320/97 aveva concluso che nell'interesse della Comunità non esistevano ragioni per non imporre misure. 2. Raccolta dei dati relativi all'interesse della Comunità (75) Al fine di valutare l'impatto dell'istituzione di misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti note interessate, inclusi i produttori comunitari, gli importatori/operatori commerciali e gli utilizzatori. Va osservato che dalle industrie utilizzatrici non è pervenuta nessuna risposta. Sulla base dei dati forniti dalle parti che hanno collaborato, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni. 3. Impatto delle misure sull'industria comunitaria (76) Occorre notare che a seguito dell'istituzione delle misure del novembre 1997, la situazione dell'industria comunitaria è leggermente migliorata, dimostrando l'efficacia delle misure in questo settore. Tuttavia, com'è stato precedentemente spiegato, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente delle misure esistenti a causa delle importazioni oggetto di dumping originarie della Croazia e dell'Ucraina. (77) Poiché l'industria comunitaria non è riuscita a superare del tutto le proprie difficoltà finanziarie, la Commissione ritiene che l'istituzione di misure le offrirebbe la possibilità di riprendersi dal pregiudizio subito. In considerazione soprattutto dell'elevato volume di tubi senza saldatura importati dai paesi in esame, l'imposizione di misure dovrebbe consentire all'industria comunitaria di riguadagnare la quota di mercato persa e quindi di migliorare la propria redditività. 4. Impatto delle misure sugli importatori/operatori commerciali (78) Occorre ricordare che il regolamento (CE) n. 2320/97 aveva previsto che l'imposizione di misure antidumping avrebbe avuto solo un impatto minimo sulla situazione complessiva degli importatori/operatori commerciali di tubi senza saldatura, vista la grande diversità di prodotti da questi commercializzati. (79) Nella presente inchiesta, la Commissione ha inoltre provvisoriamente concluso che, poiché i tubi senza saldatura rappresentano solo una piccola quota della gamma di prodotti commercializzati dagli importatori/operatori commerciali e visto che esistono numerose fonti alternative per l'approvvigionamento in tubi senza saldatura non soggette a misure antidumping, compresi i tubi senza saldatura prodotti dall'industria comunitaria, è improbabile che l'istituzione di misure abbia un impatto significativo sulla situazione di questi importatori/operatori commerciali. 5. Impatto delle misure sugli utilizzatori (80) Occorre ricordare che il regolamento (CE) n. 2320/97 aveva previsto che l'istituzione di misure antidumping avrebbe avuto solo un effetto trascurabile sulla situazione delle industrie utilizzatrici di tubi senza saldatura (comprese le industrie chimiche e petrolchimiche, le centrali elettriche, le industrie automobilistica e edile), dal momento che i tubi senza saldatura rappresentano solo una piccola percentuale dei costi complessivi di queste industrie. Va notato che nella Comunità esiste un consistente numero di imprese che producono tubi (12) e che vi sono molti esportatori appartenenti ad altri paesi che detengono un'importante quota del mercato comunitario. L'esistenza di numerose fonti di approvvigionamento alternative garantisce un'effettiva concorrenza sul mercato e ciò a beneficio delle industrie utilizzatrici. (81) Poiché non sono pervenute osservazioni che contraddicessero le precedenti risultanze e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte degli utilizzatori nella presente inchiesta, si ritiene che un effetto delle misure antidumping sui prezzi sarebbe trascurabile per le industrie utilizzatrici a valle. 6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità (82) Dato il volume di importazioni originarie tanto della Croazia quanto dell'Ucraina, in crescita soprattutto dopo l'istituzione delle misure antidumping del novembre 1997, e dato il comportamento dei produttori-esportatori che praticano sul mercato comunitario prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, diventa probabile che, in assenza di misure, questa tendenza delle importazioni non solo continuerebbe ad impedire all'industria comunitaria di beneficiare degli effetti delle misure imposte a conclusione della precedente inchiesta, ma aggraverebbe ulteriormente la situazione pregiudizievole dell'industria comunitaria. (83) In considerazione del forte aumento del volume di importazioni oggetto di dumping originarie della Croazia e dell'Ucraina successivo all'adozione del regolamento (CE) n. 2320/97, si ritiene che l'istituzione di misure sulle importazioni provenienti da questi paesi riesca a risanare la situazione di grave pregiudizio causata da dette importazioni. Si considera pertanto che l'istituzione di misure sia nell'interesse della Comunità. Per quanto attiene tanto agli importatori/operatori commerciali quanto alle industrie utilizzatrici, si ritiene che l'eventuale impatto sui prezzi dei tubi senza saldatura sarebbe di portata marginale. La Commissione ha pertanto concluso che, in tali circostanze, nell'interesse della Comunità non esistono motivi validi per non istituire misure. G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE 1. Livello di eliminazione del pregiudizio (84) Avendo stabilito che le importazioni in dumping in esame hanno causato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria e che non esistono motivi validi che impediscano di prendere provvedimenti, le misure previste dovrebbero essere imposte ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato da dette importazioni senza superare i margini di dumping rilevati. (85) L'eliminazione di tale pregiudizio presuppone la possibilità per l'industria di aumentare i prezzi delle importazioni del prodotto in questione originarie dei paesi interessati ad un livello non pregiudizievole. (86) Per calcolare l'aumento dei prezzi necessario, vale a dire il margine di pregiudizio, la Commissione ha considerato che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dovevano essere confrontati con gli effettivi prezzi di vendita dell'industria comunitaria, maggiorati di un congruo margine di profitto, che l'industria realizzerebbe verosimilmente in assenza di dumping pregiudizievole da parte dei paesi oggetto dell'inchiesta. (87) Su questa base, è stato effettuato un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'esportazione, cif frontiera comunitaria, dei tipi di prodotti utilizzati ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi, adeguati per tener conto del dazio doganale corrisposto e delle spese sostenute dopo l'importazione, e la media ponderata dei prezzi di vendita effettivamente praticati dall'industria comunitaria, maggiorati, se del caso, dell'importo necessario a coprire un congruo margine di profitto, fissato in questo caso al 5 %. Tale margine di profitto, che è lo stesso utilizzato per la precedente inchiesta relativa alla Repubblica ceca, all'Ungheria, alla Polonia, alla Romania, alla Russia e alla Repubblica slovacca, è stato considerato, ai fini di una determinazione provvisoria, il margine minimo che l'industria possa prevedere in assenza di dumping pregiudizievole da parte dei paesi oggetto dell'inchiesta. Dal confronto sono risultati i seguenti margini di pregiudizio: - Croazia: 31,2 % - Ucraina: 56,5 %. 2. Misure provvisorie (88) Per determinare il livello del dazio provvisorio, è stato tenuto conto del livello di dumping accertato e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. (89) Poiché i margini di dumping rilevati sono superiori ai margini necessari per l'eliminazione del pregiudizio, è su questi ultimi che a livello provvisorio dovranno essere basati i dazi antidumping. 3. Disposizione finale (90) A fini di una buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle seguenti importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina: - tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm classificati ai codici NC 7304 10 10 e 7304 10 30; - tubi senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo classificati al codice NC 7304 31 99; - altri tubi di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm classificati ai codici NC 7304 39 91 e 7304 39 93. L'aliquota di dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria delle importazioni del prodotto in esame originarie della Croazia è del 31,2 % ed è del 56,5 % per le importazioni del prodotto in esame originarie dell'Ucraina. 2. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. 3. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio. Articolo 2 Salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti che si siano manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura del procedimento possono presentare le proprie osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua data di entrata in vigore. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1999. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18. (3) GU C 353 del 19.11.1998, pag. 13. (4) GU L 120 del 15.5.1993, pag. 42. (5) GU L 322 del 25.11.1997, pag. 1.