31999R1755

Regolamento (CE) n. 1755/1999 della Commissione del 6 agosto 1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1151/1999

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 07/08/1999 pag. 0010 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1755/1999 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1999

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1151/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della trasformazione nella Comunità;

(2) considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(4), (CEE) n. 3002/92(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96(6), e (CEE) n. 2182/77(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

(3) considerando che, per garantire una vendita regolare e permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;

(4) considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

(5) considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale norma crea in alcuni Stati membri;

(6) considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

(7) considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1151/1999 della Commissione(8), modificato dal regolamento (CE) n. 1450/1999(9);

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d'intervento acquistati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per un volume approssimativo di:

- 200 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese;

- 3500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

- 480 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;

- 3000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;

- 1500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;

- 3000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;

- 200 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;

- 8310 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2173/79, in particolare titoli I e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

3. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento.

4. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 2

1. La domanda d'acquisto è valida soltanto se presentata da, o a nome di, una persona fisica o giuridica che nel corso dei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento abbia fabbricato prodotti trasformati contenenti carni bovine e sia iscritta in un registro nazionale dell'IVA. La domanda deve inoltre essere presentata, o fatta presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio(10).

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la domanda deve essere corredata:

- dell'indicazione del prodotto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o all'articolo 3, paragrafo 3;

- dell'impegno scritto dell'acquirente di trasformare le carni acquistate nel prodotto specificato, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77;

- dell'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

3. L'acquirente di cui al paragrafo 1 può delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti acquistati. In tal caso, il mandatario presenta la domanda d'acquisto dell'acquirente da lui rappresentato unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna è fissato a due mesi.

5. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti "A" o "B" di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per "prodotto A" si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collageno/proteine non superiore allo 0,45 %(11) e contenente in peso almeno il 20 %(12) di carne magra, frattaglie e grasso esclusi(13), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

3. Per "prodotto B" si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso:

- da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68, oppure

- da quelli specificati al paragrafo 2.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 4

1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Nell'ambito della verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente può essere ammessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori e posteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le operazioni attinenti siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77. Comunque, la trasformazione dei quarti posteriori può essere effettuata dopo la rimozione del filetto e del roastbeef.

Articolo 5

1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 euro/100 kg.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77 è fissato per tonnellata:

- per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti "A", a 1000 euro;

- per i quarti posteriori non disossati destinati ai prodotti "B" o a un miscuglio di prodotti "A" e di prodotti "B", a 900 euro;

- per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti "A", a 700 euro;

- per i quarti anteriori non disossati destinati ai prodotti "B" o a un miscuglio di prodotti "A" e di prodotti "B", a 600 euro;

- per le carni bovine disossate destinate ai prodotti "A", a 1800 euro;

- per le carni bovine disossate destinate ai prodotti "B" o a un miscuglio di prodotti "A" e di prodotti "B", a 1700 euro.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione nel prodotto finito specificato nella domanda d'acquisto di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale.

Articolo 6

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle menzioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92:

- la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve essere completata da una o più delle seguenti diciture:

- Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 1755/1999]

- Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 1755/1999)

- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 1755/1999)

- Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 1755/1999]

- For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 1755/1999)

- Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 1755/1999]

- Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 1755/1999]

- Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 1755/1999)

- Para transformação [Regulamentos (CEE) n.o 2182/77 e (CE) n.o 1755/1999]

- Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 1755/1999)

- För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 1755/1999).

- la casella 106 dell'esemplare di controllo T5 deve recare la data in cui è stato concluso il contratto di vendita.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1151/1999 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1999.

Per la Commissione

Monika WULF-MATHIES

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28.7.1997, pag. 17.

(3) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

(4) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

(5) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

(6) GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

(7) GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

(8) GU L 139 del 2.6.1999, pag. 5.

(9) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 11.

(10) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

(11) Determinazione del tenore in collageno; viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496/1994.

(12) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2496/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

(13) Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, "onglet", milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofissi.

ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

"ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>SPAZIO PER TABELLA>"

ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203 , D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel.: (49) 69 1564-704/772 ; Telex: 411727 ; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3 DK - 1780 København V Tlf. (45) 33 92 70 00 ; telex 151317 DK ; fax (45) 33 92 69 48, (45) 33 92 69 23

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) Beneficencia, 8 E - 28005 Madrid Tel.: (34) 913 47 65 00/913 47 63 10 ; télex: FEGA 23427 E/FEGA 41818 E ; fax: (34) 915 21 98 32/915 22 43 87

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

p/a LASER, Zuidoost

Slachthuisstraat 71 Postbus 965 6040 AZ Roermond Tel. (31-475) 35 54 44 ; fax (31-475) 31 89 39

UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency Kings House

33 Kings Road

Reading RG1 3BU Berkshire United Kingdom Tel. (01189) 58 36 26 Fax (01189) 56 67 50

FRANCE

OFIVAL 80, avenue des Terroirs-de-France F - 75607 Paris Cedex 12 Téléphone: (33 1) 44 68 50 00 ; télex: 215330 ; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate Country Wexford Ireland Tel. (353 53) 634 00 Fax (353 53) 428 42