31999R1722

Regolamento (CE) n. 1722/1999 del Consiglio del 29 luglio 1999 relativo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 1722/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1999

relativo all'importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché all'importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) gli accordi di cooperazione e gli accordi interinali conclusi nel 1976 e 1977 tra, da un lato, la Comunità economica europea, e, dall'altro, la Repubblica popolare democratica d'Algeria, la Repubblica araba d'Egitto e il Regno del Marocco, relativi all'importazione, nella Comunità, di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali, prevedono regimi preferenziali fondati su riduzioni o esenzioni per quanto riguarda i prelievi variabili;

(2) l'accordo di cooperazione e l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco su un regime speciale di importazione di frumento (grano) duro concede una riduzione del prelievo variabile;

(3) considerando che il regolamento (CEE) n. 1519/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari dell'Algeria(1), il regolamento (CEE) n. 1526/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari del Marocco(2), e il regolamento (CEE) n. 1251/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari della Repubblica araba d'Egitto(3), nonché il regolamento (CEE) n. 1520/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di frumento (grano) duro, originario del Marocco(4), hanno stabilito le norme di applicazione di tali regimi;

(4) attualmente si stanno negoziando o concludendo accordi euromediterranei di cooperazione con la Repubblica popolare democratica d'Algeria, con il Regno del Marocco e con la Repubblica araba d'Egitto; nel frattempo continuano ad applicarsi gli accordi di cooperazione di cui ai regolamenti (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1520/76, (CEE) n. 1526/76 e (CEE) n. 1251/77;

(5) in forza dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata a tariffare i prelievi variabili ed a sostituirli con dazi doganali a decorrere dal 1o luglio 1995; tale sostituzione rischia di rendere inapplicabili i regimi speciali fondati su prelievi variabili e che è quindi necessario, in attesa della conclusione di nuovi accordi con l'Algeria, il Marocco e l'Egitto, derogare in via transitoria ai regolamenti (CEE) n. 1519/76, (CEE) n. 1520/76, (CEE) n. 1526/76 e (CEE) n. 1251/77, pur mantenendo le disposizioni fondamentali di tali regimi; gli adattamenti transitori di questi ultimi regolamenti sono stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1710/95(5) e (CEE) n. 1711/95(6) in base all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94(7) fino al 30 giugno 1999;

(6) i vantaggi concessi nel quadro degli accordi relativi alle importazioni di crusche, stacciature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali sono stati pertanto convertiti in termini di dazi doganali, concedendo all'Algeria e al Marocco una riduzione forfettaria dei dazi stabiliti nella tariffa doganale comune di 7,25 EUR/t per quanto riguarda la concessione relativa all'elemento fisso del prelievo, seguita da una riduzione del 60 % del dazio doganale così ridotto nel quadro della concessione relativa all'elemento mobile e, per quanto riguarda l'Egitto, una riduzione del 60 % del dazio doganale;

(7) in attesa dell'esito dei negoziati in corso o della conclusione degli accordi è necessario adottare misure atte a garantire la continuità degli scambi commerciali verso la Comunità mediante la proroga del regime transitorio vigente;

(8) quando saranno conclusi nuovi accordi con i paesi terzi in esame sarà necessario adattare il presente regolamento; è opportuno prevedere che tali adattamenti possano essere decisi dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento prevede le disposizioni applicabili ai regimi speciali di importazione di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali originari dell'Algeria, del Marocco e dell'Egitto, nonché le disposizioni applicabili al regime speciale di importazione di frumento (grano) duro originario del Marocco.

Articolo 2

Le aliquote di dazi applicabili all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, di cui ai codici NC da 2302 30 10 a 2302 40 90 originari dell'Algeria e del Marocco ammontano al 40 % degli importi fissati nella tariffa doganale comune, ridotti successivamente di 7,25 EUR/t.

Articolo 3

Le aliquote dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di taluni cereali, di cui ai codici NC 2302 10 10, 2302 10 90, 2302 20 10, 2302 20 90 e da 2302 30 10 a 2302 40 90, originari dell'Egitto, ammontano al 40 % degli importi fissati nella tariffa doganale comune.

Articolo 4

Gli articoli 2 e 3 e si applicano a tutte le importazioni per le quali l'importatore sia in grado di comprovare che l'Algeria, il Marocco e l'Egitto hanno riscosso la tassa all'esportazione in base rispettivamente all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione con l'Algeria, all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione con il Marocco e all'articolo 20 dell'accordo di cooperazione con l'Egitto.

Articolo 5

Il dazio all'importazione nella Comunità di frumento (grano) duro di cui al codice NC 1001 10 00, originario del Marocco e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, corrisponde a quello fissato a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, ridotto di 0,73 EUR/t.

Articolo 6

Qualora siano conclusi nuovi accordi con i paesi terzi indicati nel presente regolamento, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, gli adattamenti che risulterà necessario apportare al presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. HASSI

(1) GU L 169 del 28.6.1976, pag. 40.

(2) GU L 169 del 28.6.1976, pag. 56.

(3) GU L 146 del 14.6.1977, pag. 11.

(4) GU L 169 del 28.6.1976, pag. 42.

(5) GU L 163 del 14.7.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2622/98 (GU L 329 del 5.12.1998, pag. 16).

(6) GU L 163 del 14.7.1995, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1616/98 (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 31).

(7) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/98 (GU L 184 del 27.6.1998, pag. 1).

(8) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2547/98 (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 41).