Regolamento (CE) n. 1680/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0012 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 1680/1999 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1999 che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, vista la proposta della Commissione(2), visto il parere del Parlamento europeo(3), visto il parere del Comitato economico e sociale(4), considerando quanto segue: (1) il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2467/98; (2) all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; obiettivo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 2000 al livello indicato nel presente regolamento; (3) occorre fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 in materia di ammasso privato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 2000, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 EUR per 100 chilogrammi, peso carcassa. Articolo 2 Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato secondo la tabella riportata nell'allegato del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1. (2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 25. (3) GU C 219 del 30.7.1999. (4) GU C 169 del 16.6.1999. ALLEGATO CAMPAGNA 2000 >SPAZIO PER TABELLA>