31999R1680

Regolamento (CE) n. 1680/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0012 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1680/1999 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

considerando quanto segue:

(1) il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2467/98;

(2) all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; obiettivo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 2000 al livello indicato nel presente regolamento;

(3) occorre fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2000, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 EUR per 100 chilogrammi, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato secondo la tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 25.

(3) GU C 219 del 30.7.1999.

(4) GU C 169 del 16.6.1999.

ALLEGATO

CAMPAGNA 2000

>SPAZIO PER TABELLA>