Regolamento (CE) n. 1651/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che stabilisce il quantitativo disponibile nel secondo semestre del 1999 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime d'importazione previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 28/07/1999 pag. 0025 - 0025
REGOLAMENTO (CE) N. 1651/1999 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1999 che stabilisce il quantitativo disponibile nel secondo semestre del 1999 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime d'importazione previsto dall'accordo interinale concluso con la Repubblica di Slovenia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/1999(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, (1) considerando che in applicazione del regolamento (CE) n. 176/1999 della Commissione(3), che stabilisce entro quali limiti possano essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 1999 per i prodotti summenzionati, le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 2508/97 hanno interessato per alcuni prodotti quantitativi inferiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire per ciascun prodotto il quantitativo disponibile per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1999, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il quantitativo disponibile per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1999 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97, per i prodotti originari della Repubblica di Slovenia figura in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1999. Esso è applicabile a partire dal 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31. (2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 26. ALLEGATO Prodotti originari della Repubblica di Slovenia Quantitativo totale disponibile per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 1999 >SPAZIO PER TABELLA>