Regolamento (CE) n. 1644/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio recante aumento di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 28/07/1999 pag. 0006 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 1644/1999 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio recante aumento di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/1999(2) in particolare l'articolo 6, (1) considerando che il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le necessità dell'industria comunitaria; che occorre aumentarne il volume contingentale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2505/96; che risulta pertanto necessario modificare detto regolamento con effetto dal 1o gennaio 1999 al fine di permettere la continuità di accesso a questi contingenti; (2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo contingentale che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 1999, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato: - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2713 passa a 2600 t; - il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2943 passa a 40000000 unità. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 1o gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. (2) GU L 162 del 26.6.1999, pag. 5.