Regolamento (CE) n. 1635/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, che fissa il tasso di cambio applicabile a taluni aiuti diretti
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27/07/1999 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 1635/1999 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1999 che fissa il tasso di cambio applicabile a taluni aiuti diretti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'Euro(1), (1) considerando che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli aiuti a favore dei seminativi e delle leguminose da granella è l'inizio della campagna di commercializzazione per la quale l'aiuto è concesso, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo(2), modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999(3); (2) considerando che il tasso di cambio summenzionato è definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98 ed è segnatamente pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede la data del fatto generatore; che tale data è il 1o luglio 1999; (3) considerando che il tasso di cambio da applicare per l'aiuto a favore del luppolo, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1696/71 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(5), è anche definito nel modo suddetto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999; (4) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1410/1999 stabilisce che la Commissione fissa il tasso di cambio da applicare, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il tasso di cambio da applicare: - agli aiuti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 e aventi un fatto generatore alla data del 1o luglio 1999, e - all'aiuto al luppolo, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1696/71, figura nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. (2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. (3) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53. (4) GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. (5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (6) GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22. ALLEGATO Tasso di cambio da applicare agli aiuti che figurano all'articolo 1 del presente regolamento >SPAZIO PER TABELLA>