Regolamento (CE) n. 1618/1999 della Commissione del 23 luglio 1999 relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1999 pag. 0011 - 0013
REGOLAMENTO (CE) N. 1618/1999 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1999 relativo ai criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese(1), modificato da ultimo con il regolamento (CE, Euratom) n. 410/98(2), e in particolare l'articolo 12, punto vi), (1) considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità; (2) considerando che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione su dette statistiche, e in particolare sulla loro qualità e l'onere gravante sulle imprese; (3) considerando che è necessario che la Commissione definisca i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese; (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il programma satistico, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I criteri di valutazione della qualità di cui all'articolo 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 sono precisati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999. Per la Commissione Yves-Thibault DE SILGUY Membro della Commissione (1) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. (2) GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1. ALLEGATO INDICATORI DI QUALITÀ E PRINCIPALI CARATTERISTICHE Sezione I Obiettivi L'obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune atto a misurare annualmente, a livello comunitario, la qualità delle statistiche strutturali sulle imprese elaborate in applicazione del regolamento n. 58/97 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese, denominato di seguito "regolamento SSI". Sezione 2 Copertura 1. Gli indicatori di qualità e le relazioni sopra descritti sono comunicati per la totalità delle attività di cui alla sezione 3 dell'allegato 1 del regolamento SSI, tenuto conto delle deroghe previste dal regolamento n. 2699/98 della Commissione(1). 2. Gli Stati membri il cui valore aggiunto totale al costo dei fattori rappresenta normalmente meno dell'1 % del totale della Comunità europea non sono tenuti a trasmettere le informazioni indicate ne1 presente allegato ai fini del regolamento in parola. Tale soglia si applica a ciascuna attività della NACE Rev. 1 per la quale è richiesto un indicatore di qualità oppure una relazione. Sezione 3 Primo anno di riferimento Il primo anno di riferimento per cui le informazioni indicate nel presente allegato devono essere comunicate è l'anno civile 1997. Qualora le informazioni relative al primo anno di riferimento non fossero disponibili entro i termini di trasmissione fissati alla sezione 4, paragrafo 2, occorre utilizzare l'anno di riferimento più vicino al 1997 per il quale si dispone di informazioni. Sezione 4 Trasmissione delle informazioni 1. Gli indicatori di qualità e le relazioni descritte nel presente allegato sono trasmessi entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento. Tale termine di trasmissione può essere prorogato di un periodo pari a qualsiasi termine supplementare concesso dal regolamento n. 2699/98, nella misura in cui detto termine supplementare riguarda una delle caratteristiche indicate alla sezione 5 del presente allegato. 2. La prima trasmissione di indicatori di qualità (sezione 5, punti 1, 2, 3 e 4) e di relazioni (sezione 6) avrà luogo entro la fine di dicembre 1999. Sezione 5 Indicatori di qualità: coefficiente di variazione e tasso di non risposta Gli Stati membri comunicano le informazioni attinenti alle caratteristiche, ai livelli e alle serie nel modo qui sotto precisato, tenuto conto delle deroghe eventualmente concesse per l'anno di riferimento. Per ciascuna serie, caratteristica e per ciascun livello d'attività menzionato di seguito, gli Stati membri trasmettono il coefficiente di variazione globale che prenda in considerazione, secondo la strategia di indagine utilizzata, le non risposte, gli errori di classificazione e, se del caso, di campionamento. Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dell'estimatore e la sua speranza. 1. Serie 1A (statistiche annuali sulle imprese): - sei caratteristiche (11 11 0; 12 11 0; 12 15 0; 13 31 0; 15 11 0; 16 13 0), - NACE Rev. 1: livello a tre cifre (gruppi) o raggruppamenti di attività definiti alla sezione 9 dell'allegato 1 del regolamento SSI. 2. Serie 1B (statistiche annuali sulle imprese per classe di dimensione): - tre caratteristiche (11 11 0; 12 11 0; 12 15 0), - NACE Rev. 1: livello a tre cifre (gruppi) o raggruppamenti definiti nella sezione 9 dell'allegato 1 del regolamento SSI e raggruppamenti di classi di dimensioni seguenti: 1-19; 20-249; 250-999; >1000. 3. Serie 1C (statistiche regionali annuali): - due caratteristiche (11 21 0; 13 32 0), - NACE Rev. 1: livello a due cifre (divisioni) e NUTS 2. 4. Tassi di non risposta Gli Stati membri comunicano il tasso di non risposta delle unità statistiche a livello a tre cifre della NACE Rev. 1 ovvero secondo i raggruppamenti definiti nella sezione 9 dell'allegato 1 del regolamento SSI. 5. Tassi di non risposta parziali Gli Stati membri comunicano il tasso di non risposta per variabile a livello a tre cifre della NACE Rev. 1 ovvero secondo i raggruppamenti definiti nella sezione 9 dell'allegato 1 del regolamento SSI per le caratteristiche seguenti: 12 11 0, 12 15 0, 13 31 0, 15 11 0 e 16 13 0. Sezione 6 Relazioni specifiche Gli Stati membri trasmettono le due relazioni specifiche descritte qui di seguito: 1. Strategia d'indagine Tale relazione precisa almeno, per ciascuna sotto-popolazione d'imprese, se si sia fatto uso di un censimento o di un campione, di fonti ammmistrative o di indagini statistiche. 2. Attività principale Tale relazione indica le modalità con cui viene determinata l'attività principale delle unità di osservazione utilizzate per elaborare i risultati trasmessi ad Eurostat secondo le disposizioni del regolamento SSI. In particolare, essa fornisce informazioni sulla frequenza di aggiornamento dell'attività principale dell'unità, tenuto conto del modo in cui quest'ultima è coperta (tramite indagine statistica o fonte amministrativa). Sezione 7 Diffusione dei dati nazionali sulla qualità da parte di Eurostat Nessun dato nazionale sulla qualità viene pubblicato senza l'accordo dello Stato membro interessato. Sezione 8 Periodo di transizione Le informazioni indicate alla sezione 5, paragrafo 5, sono facoltative per i primi due anni di riferimento, cioè il 1997 e il 1998. (1) GU L 344 del 18.12.1998, pag. 1.