Regolamento (CE) n. 1564/1999 della Commissione del 16 luglio 1999 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato
Gazzetta ufficiale n. L 184 del 17/07/1999 pag. 0013 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 1564/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 luglio 1999 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, (1) considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, il prezzo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto: - del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità, - dei prezzi praticati sui mercati mondiali, - della situazione del mercato interno della Comunità, - dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi; (2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 6, dello stesso regolamento stabilisce che le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione; che la tassa di compensazione massima è determinata sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai paesi terzi più rappresentativi; (3) considerando che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche; (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il prezzo minimo all'importazione delle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 che inizia il 1o settembre 1999 e termina il 31 agosto 2000, è quello indicato nell'allegato I. 2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. (2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1. ALLEGATO I PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II TASSE DI COMPENSAZIONE 1. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 11: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 91: >SPAZIO PER TABELLA> 3. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 12 e 0806 20 18: >SPAZIO PER TABELLA> 4. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 92 e 0806 20 98: >SPAZIO PER TABELLA>