31999R1518

Regolamento (CE) n. 1518/1999 della Commissione del 12 luglio 1999 che stabilisce l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per il 2000

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 13/07/1999 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 1518/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1999

che stabilisce l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di taluni prodotti della distillazione per il 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98(2), in particolare all'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che, in ordine agli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) finanzia esclusivamente i costi derivanti dallo smercio; che è pertanto opportuno stabilire l'importo dell'acconto sul costo dello smercio di tali prodotti tenendo conto del deprezzamento analogo cui sono soggetti gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accordo sul costo dello smercio dei prodotti delle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 viene calcolato applicando un coefficiente al valore degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.

Per l'esercizio 2000, tale coefficiente è fissato a 0,70.

Articolo 2

Gli importi delle spese così calcolate vengono comunicati alla Commissione mediante le dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96(3) della Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

(3) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.