Regolamento (CE) n. 1477/1999 della Commissione, del 6 luglio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 07/07/1999 pag. 0006 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 1477/1999 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1999 che modifica il regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2053/97(4), stabilisce le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87; che è opportuno completare tale regolamento per quanto riguarda le condizioni di impiego dell'ureasi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87; che è necessario limitare tale trattamento ai vini il cui tenore di urea rischia di condurre a tenori eccessivi di carbammato di etile durante l'invecchiamento; (2) considerando che è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione in merito alle disposizioni che possono avere ripercussioni sulla salute pubblica; (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3220/90 è modificato come segue: 1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 5: "5. L'ureasi, il cui impiego per ridurre il tasso di urea nei vini è previsto nell'allegato VI, punto 4, lettera c), del regolamento (CEE) n. 822/87, può essere utilizzata solo se rispondente alle prescrizioni figuranti nell'allegato V del presente regolamento."; 2) è aggiunto l'allegato V figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8. (3) GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22. (4) GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15. ALLEGATO "ALLEGATO V Prescrizioni per l'ureasi 1. Codificazione internazionale dell'ureasi: EC n. 3-5-1-5, CAS n. 9002-13-5 2. Principio attivo: ureasi (attiva in ambiente acido) che determina la scissione dell'urea in ammoniaca e biossido di carbonio. L'attività dichiarata è di almeno 5 unità/mg, dove 1 unità è rappresentata dalla quantità di enzima liberata da una μmole di NH3 al minuto, alla temperatura di 37 °C, a partire da una concentrazione di urea di 5 g/l (pH 4). 3. Origine: Lactobacillus fermentum. 4. Campo di applicazione: catabolismo dell'urea presente nei vini destinati ad un invecchiamento prolungato, qualora la concentrazione iniziale di urea sia superiore a 1 mg/l. 5. Dose massima di impiego: 75 mg della preparazione enzimatica per litro di vino trattato, senza superare le 375 unità di ureasi per litro di vino. Al termine del trattamento occorre eliminare l'attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino (diametro dei pori inferiore a 1 μm). 6. Parametri di purezza chimica e microbiologica: >SPAZIO PER TABELLA> L'ureasi ammessa per il trattamento del vino deve essere prodotta in condizioni analoghe a quelle dell'ureasi che ha formato oggetto del parere del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 10 dicembre 1998."