Regolamento (CE) n. 1476/1999 della Commissione, del 6 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Gazzetta ufficiale n. L 171 del 07/07/1999 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 1476/1999 DELLA COMMISSIONE del 6 luglio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie di flora e di fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2214/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 19, punto 3, (1) considerando che sono state apportate modifiche all'appendice III della convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che pertanto occorre modificare l'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 al fine di tener conto delle suddette modifiche; (2) considerando che è necessario apportare alcune modifiche alle "Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D" del regolamento (CE) n. 338/97; (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio internazionale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 338/97 è modificato come segue: 1) le "Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D" sono modificate come segue: a) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: "12. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BO (Bolivia), BR (Brasile), BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MX (Messico), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia), e UY (Uruguay)." b) la seguente annotazione è inserita alla fine del paragrafo 15: "+ 219 popolazione delle specie del Messico"; 2) nell'allegato C la voce: ">SPAZIO PER TABELLA>" è sostituita da: ">SPAZIO PER TABELLA>". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1999. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. (2) GU L 279 del 16.10.1998, pag. 3.