31999R1471

Regolamento (CE) n. 1471/1999 della Commissione, del 5 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 347/96 che istituisce un sistema rapido di informazione sull'immissione in libera pratica di salmone nella Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 06/07/1999 pag. 0018 - 0025


REGOLAMENTO (CE) N. 1471/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 347/96 che istituisce un sistema rapido di informazione sull'immissione in libera pratica di salmone nella Comunità europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94(2), in particolare l'articolo 30,

(1) considerando che la Commissione, con il regolamento (CE) n. 347/96(3), ha istituito un sistema rapido di informazione sulle modalità d'importazione del salmone, tenuto conto delle perturbazioni di mercato e dell'imposizione di un prezzo minimo temporaneo;

(2) considerando che, in esito alle conclusioni delle inchieste antidumping e antisovvenzioni, il regolamento (CE) n. 772/1999(4) del Consiglio modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1003/1999(5), istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi e un prezzo minimo effettivo, a seconda della presentazione del salmone, sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia e che questi dazi non si applicano al salmone dell'Atlantico allo stato libero compreso negli stessi codici NC;

(3) considerando che questi dazi non si applicano alle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento esportato dalle società elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio, che sono esonerate dai dazi per il fatto di aver offerto impegni accettati dalla Commissione con la decisione 97/634/CE(6), modificata dal regolamento (CE) n. 929/1999 della Commissione(7);

(4) considerando che, per migliorare l'utilità dei dati trasmessi tramite il sistema rapido di informazione e per consentire il controllo degli impegni e dei dazi antidumping e antisovvenzioni, è necessario, per quanto riguarda la Norvegia, ripartire ulteriormente i dati relativi alle importazioni di salmone per tipo e presentazione e per società esportatrice modificando il regolamento (CE) n. 347/96;

(5) considerando che l'elenco delle società è stato più volte modificato a causa di infrazioni, ritiri o riconoscimenti di nuove società, che analoghe modifiche si verificheranno verosimilmente in futuro;

(6) considerando che le tecnologie attuali consentono di inviare mediante posta elettronica dati generati da computer e che occorre pertanto introdurre la forma definitiva di trasmissione e definire il formato dei messaggi; che occorre modificare a tal fine il regolamento (CE) n. 347/96;

(7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 347/96 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la terza frase seguente: "Per quanto riguarda l'elenco delle società norvegesi che hanno offerto impegni, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 772/1999(8), informazioni complementari sulle merci immesse sul mercato devono essere trasmesse per mezzo del codice Taric e del codice addizionale Taric, come indicato in allegato, specificando le importazioni secondo la presentazione per ciascuna società che ha offerto un impegno.";

2) all'articolo 1, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: "La comunicazione è inviata alla Commissione per posta elettronica nella forma indicata all'allegato II.";

3) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1999.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(1) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

(2) GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.

(3) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 7.

(4) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.

(5) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 19.

(6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.

(7) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 13.

(8) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Codici NC e designazione delle merci

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Formato della tabella di notificazione

1. Formato dei dati

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Formato del messaggio

Il file è un file testo composto da quattro tipi di registrazione:

- ogni dato è separato dal dato successivo da un punto e virgola;

- ogni riga del messaggio è seguita da un indicatore di fine riga.

Esso si presenta come segue:

< ITL >0347

< RMS >C(3)

< RPP >GGMMAAAA

< DAT >GGMMAAAA; N(3); N(3); C(14); N(15); C(3); N(10)

< DAT >GGMMAAAA; N(3); N(3); C(14); N(15); C(3); N(10)

< DAT >GGMMAAAA; N(3); N(3); C(14); N(15); C(3); N(10)

...

3. Codici degli Stati membri

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Codici moneta

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Informazioni supplementari per le società norvegesi che hanno offerto impegni

1) Codice NC e suddivisione Taric per le presentazioni di salmone [secondo il regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio]

>SPAZIO PER TABELLA>

2) Elenco delle società che hanno offerto impegni e rispettivo codice addizionale Taric [secondo il regolamento (CE) n. 1003/1999 che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio]

>SPAZIO PER TABELLA>"