31999R1469

Regolamento (CE) n. 1469/1999 della Commissione, del 5 luglio 1999, che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 880/1999

Gazzetta ufficiale n. L 170 del 06/07/1999 pag. 0012 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 1469/1999 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1999

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 880/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(2),

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 138/96(4), in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 880/1999 della Commissione, del 28 aprile 1999, che ridistribuisce i quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 1998 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese(5), in particolare l'articolo 6,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 880/1999 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza di importazione alle autorità nazionali competenti tra il 30 aprile 1999 e il 27 maggio 1999 alle 15.00, ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 880/1999;

(2) considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 880/1999, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza di importazione ricevute, nonché al volume globale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso dell'anno di riferimento (1996 o 1997);

(3) considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi ridistribuiti dal regolamento (CE) n. 880/1999, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

(4) considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte dei contingenti loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità, il coefficiente di riduzione/di aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

(5) considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento, il volume globale delle domande presentate dagli altri importatori supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 880/1999, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II;

(6) considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti di cui all'allegato III del presente regolamento, il totale delle domande presentate dagli altri importatori è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che tali domande devono quindi essere integralmente soddisfatte, entro l'importo massimo che può essere richiesto da ogni importatore in conformità del regolamento (CE) n. 880/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti che figurano nell'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali, a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1996 o 1997.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comporti l'assegnazione di quantitativi superiori a quelli richiesti, il quantitativo attribuito è limitato a quello richiesto.

Articolo 2

Per i prodotti menzionati nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 880/1999.

Articolo 3

Per i prodotti che figurano nell'allegato III del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte integralmente dalle competenti autorità nazionali entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 880/1999.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

(2) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

(3) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

(4) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

(5) GU L 111 del 29.4.1998, pag. 17.

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione/di aumento applicabile alle importazioni del 1996 o 1997 (importatori tradizionali)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Coefficiente di riduzione applicabile al quantitativo richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 880/1999 (importatori non tradizionali)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Prodotti per i quali le domande di licenza d'importazione possono essere integralmente soddisfatte nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 880/1999 (importatori non tradizionali)

>SPAZIO PER TABELLA>