31999R1450

Regolamento (CE) n. 1450/1999 della Commissione, del 1o luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1151/1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 02/07/1999 pag. 0011 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1450/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1o luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1151/1999 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1151/1999 della Commissione(3), prevede la vendita di scorte d'intervento detenute da taluni organismi d'intervento; che occorre modificare i quantitativi fissati in tale regolamento per tener conto delle scorte già vendute;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1151/1999 è modificato come segue:

1. All'articolo 1:

a) il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente: "- 3500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco"

b) il testo del sesto trattino è sostituito dal seguente: "- 2500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano"

c) il testo del decimo trattino è sostituito dal seguente: "- 10000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito".

2. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

(3) GU L 139 del 2.6.1999, pag. 5.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

"ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

>SPAZIO PER TABELLA>"