Regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94
Gazzetta ufficiale n. L 167 del 02/07/1999 pag. 0007 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 1448/1999 DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1999 che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, (1) considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94 hanno stabilito alcune misure tecniche di conservazione, per le quali erano previste deroghe fino al 31 dicembre 1998; (2) considerando che, a norma dei suddetti articoli, il Consiglio può modificare la data di scadenza delle deroghe su proposta della Commissione e sulla scorta di dati scientifici volti a dimostrare che l'impiego delle reti in questione non incide negativamente sulle risorse; (3) considerando che, secondo quanto affermano alcuni Stati membri, la fine del periodo di deroga sta perturbando le attività di pesca di numerosi pescatori nel Mediterraneo i cui introiti dipendono in gran parte dalla possibilità di poter pescare alle condizioni in deroga previste; (4) considerando che, dai primi dati scientifici presentati dai suddetti Stati membri, risulta che la proroga di queste deroghe avrebbe un impatto limitato sulle risorse; che, prima di adottare una decisione definitiva, è tuttavia auspicabile avere a disposizione i dati più completi e più aggiornati, che dovranno essere valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca; (5) considerando che è pertanto opportuno autorizzare temporaneamente la continuazione di queste attività di pesca sino a quando il Consiglio potrà disporre di una valida base scientifica per adottare una soluzione definitiva del problema; (6) considerando che, per poter disporre di tale base scientifica, occorre raccogliere dati particolareggiati sul probabile impatto, per le risorse, delle attività di pesca considerate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue: 1) All'articolo 3, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000. 2) All'articolo 6, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000. Articolo 2 1. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, anteriormente al 1o febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle attività di pesca esercitate alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94. Queste informazioni debbono comprendere le caratteristiche della flotta, i dettagli tecnici degli attrezzi impiegati e la dinamica delle popolazioni dei biotopi che potrebbero essere interessati da queste attività di pesca. 2. In base a tutte le informazioni scientifiche disponibili la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 16 aprile 2000, una proposta volta a stabilire se le attività di pesca di cui al primo paragrafo possano continuare e le relative condizioni tecniche. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito alla proposta entro e non oltre il 31 maggio 2000. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. TRITTIN (1) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 782/98 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 6).