31999R1448

Regolamento (CE) n. 1448/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94

Gazzetta ufficiale n. L 167 del 02/07/1999 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1448/1999 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1999

che introduce misure transitorie per la gestione di alcune attività di pesca nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 1626/94

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94 hanno stabilito alcune misure tecniche di conservazione, per le quali erano previste deroghe fino al 31 dicembre 1998;

(2) considerando che, a norma dei suddetti articoli, il Consiglio può modificare la data di scadenza delle deroghe su proposta della Commissione e sulla scorta di dati scientifici volti a dimostrare che l'impiego delle reti in questione non incide negativamente sulle risorse;

(3) considerando che, secondo quanto affermano alcuni Stati membri, la fine del periodo di deroga sta perturbando le attività di pesca di numerosi pescatori nel Mediterraneo i cui introiti dipendono in gran parte dalla possibilità di poter pescare alle condizioni in deroga previste;

(4) considerando che, dai primi dati scientifici presentati dai suddetti Stati membri, risulta che la proroga di queste deroghe avrebbe un impatto limitato sulle risorse; che, prima di adottare una decisione definitiva, è tuttavia auspicabile avere a disposizione i dati più completi e più aggiornati, che dovranno essere valutati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca;

(5) considerando che è pertanto opportuno autorizzare temporaneamente la continuazione di queste attività di pesca sino a quando il Consiglio potrà disporre di una valida base scientifica per adottare una soluzione definitiva del problema;

(6) considerando che, per poter disporre di tale base scientifica, occorre raccogliere dati particolareggiati sul probabile impatto, per le risorse, delle attività di pesca considerate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1626/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.

2) All'articolo 6, paragrafo 1, la data del 31 dicembre 1998 è sostituita da quella del 31 maggio 2000.

Articolo 2

1. Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione, anteriormente al 1o febbraio 2000, tutti i dati scientifici disponibili relativi all'impatto, per le risorse, delle attività di pesca esercitate alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1626/94. Queste informazioni debbono comprendere le caratteristiche della flotta, i dettagli tecnici degli attrezzi impiegati e la dinamica delle popolazioni dei biotopi che potrebbero essere interessati da queste attività di pesca.

2. In base a tutte le informazioni scientifiche disponibili la Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 16 aprile 2000, una proposta volta a stabilire se le attività di pesca di cui al primo paragrafo possano continuare e le relative condizioni tecniche. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide in merito alla proposta entro e non oltre il 31 maggio 2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRITTIN

(1) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 782/98 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 6).