31999R1431

Regolamento (CE) n. 1431/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1999-30 giugno 2000)

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 01/07/1999 pag. 0049 - 0055


REGOLAMENTO (CE) N. 1431/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1999

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 1999-30 giugno 2000)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT(3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

(1) considerando che, in forza del calendario CXL, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario d'importazione annuo di 169000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000;

(2) considerando che occorre tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità che accusano una penuria considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che, poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria la domanda di detti Stati membri;

(3) considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente di tutti gli operatori comunitari interessati, nonche l'applicazione ininterrotta dei dazi doganali previsti per tale contingente a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del contingente stesso;

(4) considerando che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato, è opportuno applicare un metodo di gestione paragonabile a quello applicato in passato al contingente recante lo stesso numero d'ordine, in special modo mantenendo il metodo di ripartizione fra gli importatori tradizionali e gli operatori che esercitano un commercio attivo di animali vivi con paesi terzi;

(5) considerando che è necessario disporre che il regime venga gestito tramite titoli d'importazione; che a tale scopo occorre definire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare nelle domande e nei titoli, se del caso prevedendo deroghe o integrazioni di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(5), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98(7);

(6) considerando che l'applicazione di tale contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare dei prodotti importati; che pertanto l'ingrasso deve aver luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione;

(7) considerando che deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate; che l'importo della cauzione deve coprire la differenza tra i dazi della TDC e i dazi ridotti, applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali suddetti;

(8) considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000, un contingente tariffario di 169000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4005.

2. Il dazio doganale all'importazione applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è di 582 EUR/t maggiorato del 16 % ad valorem.

L'applicazione di tale aliquota del dazio è subordinato alla condizione che l'animale importato venga ingrassato nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni.

Articolo 2

1. I diritti d'importazione da assegnare per il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono così ripartiti tra i seguenti Stati membri:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Per ciascuno dei quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i diritti d'importazione relativi:

- all'80 % dei quantitativi succitati, sono assegnati direttamente su richiesta agli importatori che provino di avere importato animali vivi nell'ambito dei regolamenti di cui all'allegato I; il numero di capi è assegnato proporzionalmente al numero di capi importati nell'ambito di detti regolamenti;

- al 20 % dei quantitativi succitati, sono assegnati direttamente su richiesta agli operatori che comprovino di aver esportato e/o importato nel 1998, rispettivamente a destinazione e/o in provenienza da paesi terzi, almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90, escluse le importazioni contemplate dai regolamenti di cui all'allegato I.

Gli operatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

Le domande relative a diritti di importazione vanno presentate:

- in Italia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a);

- in Grecia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c), sono assegnati su richiesta agli operatori che comprovino di aver esportato e/o importato nel 1998, rispettivamente a destinazione e/o in provenienza da paesi terzi, almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90.

Le domande di dazi all'importazione per i quantitativi di cui al primo comma vanno presentate nello Stato membro, Italia e Grecia escluse, in cui il richiedente è iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

4. I quantitativi di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, e al paragrafo 3 sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi chiesti da ciascun operatore avente diritto.

5. Le prove relative ad importazioni e/o esportazioni sono fornite esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica o documenti di esportazione.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente autenticate dalle autorità competenti.

Articolo 3

1. Il presente regolamento non si applica agli operatori che, alla data del 1o giugno 1999, hanno cessato di esercitare il commercio di bovini vivi.

2. Le società derivanti da fusioni nel contesto delle quali ogni parte dispone di diritti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, sono titolari dei medesimi diritti delle società da cui sono formate.

Articolo 4

1. Ogni domanda di diritti d'importazione non può superare il numero di capi disponibili.

Se per una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.

2. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ogni domanda deve pervenire all'autorità competente entro il 12 luglio 1999 corredata dei necessari documenti probatori.

3. Per quanto concerne le domande in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, previa verifica dei documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 19 luglio 1999, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti tramite il modulo che figura nell'allegato II.

La Commissione decide quanto prima sul numero di domande che possono essere accettate. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al secondo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, viene emesso un solo titolo per tale quantitativo.

4. Per le domande inoltrate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dopo aver verificato i documenti presentati, l'Italia e la Grecia trasmettono alla Commissione, entro e non oltre il 26 luglio 1999, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti mediante i formulari di cui agli allegati II e III.

Articolo 5

1. Qualsiasi importazione di animali per i quali sono stati assegnati diritti di importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

3. Le domande di titoli possono essere presentate esclusivamente:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione;

- dagli operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione conformemente al disposto degli articoli 2 e 4.

4. I titoli sono rilasciati fino al 30 novembre 1999 sino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per il numero di capi restante saranno rilasciati a decorrere dal 1o dicembre 1999.

5. Le domande di titolo e il titolo stesso recano le seguenti indicazioni:

a) nella casella 8, il paese d'origine;

b) nella casella 16, uno dei codici NC ammissibili;

c) nella casella 20, la seguente indicazione: "Animali vivi maschi della specie bovina di peso pari o inferiore a 300 kg per capo [regolamento (CE) n. 1431/1999].".

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli rilasciati sono validi per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 2000.

2. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

3. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

1. All'atto dell'importazione, l'importatore deve fornire la prova che:

- ha assunto per iscritto l'impegno, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, di comunicare entro un mese l'elenco delle aziende in cui i giovani bovini sono ingrassati;

- ha costituito, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato IV per ciascun codice NC ammissibile, al fine di garantire che gli animali importati saranno ingrassati per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione.

2. L'ingrasso degli animali di cui al presente regolamento si effettua nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione non è svincolata finché non viene fornita all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione la prova che i giovani bovini:

a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;

b) non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione;

ο

c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, primo trattino, non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

- del 15 %

e

- del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

4. Se la prova di cui al paragrafo 3 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

Tuttavia, se detta prova non è stata ottenuta nel termine suddetto di 180 giorni ma viene presentata nei sei mesi successivi ai predetti 180 giorni, l'importo incamerato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione, è rimborsato.

Articolo 8

1. Per i quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 29 febbraio 2000 si procede ad un'altra attribuzione di diritti d'importazione senza tener conto della ripartizione dei diritti da assegnare tra gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei due diversi regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

2. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 marzo 2000, le quantità che non hanno formato oggetto di una domanda di titolo d'importazione.

3. La Commissione adotta al più presto una decisione sui quantitativi residui.

4. I quantitativi residui sono assegnati, a richiesta, agli operatori che possono provare di aver esportato nei e/o importato dai paesi terzi almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90.

La domanda di diritti d'importazione è presentata nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli da 4 a 7. Tuttavia, la data di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è sostituita da quella del 31 marzo 2000 e la data di cui all'articolo 4, paragrafo 3, da quella del 7 aprile 2000.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

(3) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(4) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

(5) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

(6) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

(7) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

ALLEGATO I

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2

Regolamenti della Commissione:

- (CE) n. 1119/96 (GU L 149, del 22.6.1996, pag. 4),

- (CE) n. 1376/97 (GU L 189, del 18.7.1997, pag. 3),

- (CE) n. 1043/98 (GU L 149, del 20.5.1998, pag. 7).

ALLEGATO II

Fax (32-2) 296 60 27 / (32-2) 295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1431/1999

Numero d'ordine 09.4005

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ALLEGATO III

Fax (32-2) 296 60 27 / (32-2) 295 36 13

Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1431/1999

Numero d'ordine 09.4005

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ALLEGATO IV

IMPORTI DELLA CAUZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>