31999R1373

Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 relativo al settore del tabacco greggio e fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 1999

Gazzetta ufficiale n. L 162 del 26/06/1999 pag. 0047 - 0048


REGOLAMENTO (CE) N. 1373/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 relativo al settore del tabacco greggio e fissa i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999(2), in particolare l'articolo 7 e l'articolo 9, paragrafo 4,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 731/1999(4), prevede all'allegato V, punto C, l'esclusione dal beneficio della parte variabile del premio per le partite che hanno ricevuto un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo minimo maggiorato del 40 % per ciascun gruppo di varietà dell'associazione di produttori;

(2) considerando che la Commissione è stata informata dell'esistenza di un tabacco di valore commerciale molto scarso che verrà escluso dal beneficio della parte variabile, come previsto all'allegato V, punto C, del regolamento (CE) n. 2848/98; che, a motivo dello scarso valore commerciale, è opportuno escludere della parte variabile anche altre categorie scadenti il cui prezzo commerciale è superiore al prezzo minimo maggiorato del 40 %; che occorre modificare il suddetto allegato V, punto C, al fine di consentire a ciascuno Stato membro di aumentare, per il raccolto 1999, il limite di esclusione dal beneficio della parte variabile per rispondere più efficacemente alle esigenze di miglioramento della qualità del tabacco;

(3) considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà di tabacco; che le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia fissati per il 1999 all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio; che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 consente alla Commissione di autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia; che tali trasferimenti non comportano una spesa supplementare a carico del FEAOG né un aumento del limite di garanzia globale stabilito per ciascuno Stato membro;

(4) considerando che il presente regolamento deve essere applicabile prima della scadenza prevista per la stipula dei contratti di coltivazione fissata all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2848/98;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 1999 gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2848/98, a trasferire ad un altro gruppo di varietà i quantitativi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'allegato V, punto C, del regolamento (CE) n. 2848/98 è aggiunta la frase seguente: "Tuttavia, per il raccolto 1999, ogni Stato membro può fissare anteriormente al 30 luglio una percentuale superiore al 40 % quale tasso di maggiorazione del prezzo minimo".

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 20.

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro gruppo di varietà

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