Regolamento (CE) n. 1303/1999 della Commissione, del 21 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 22/06/1999 pag. 0029 - 0029
REGOLAMENTO (CE) N. 1303/1999 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999(2), e in particolare l'articolo 35, paragrafo 11, (1) considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/98(4), ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto concerne le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli; (2) considerando che per applicare correttamente il regime occorre limitare, per il sistema A2, il tasso minimo di restituzione chiesto da un operatore al tasso indicativo maggiorato del 50 %; (3) considerando che occorre limitare la durata di validità dei titoli di esportazione di mele verso il Giappone, analogamente a quanto avviene per altre destinazioni; (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2190/96 è modificato come segue: 1) L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente comma: "Il richiedente non può chiedere un tasso minimo superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %". 2) All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, i termini "Messico e Costa Rica" sono sostituiti dai termini "Messico, Costa Rica e Giappone". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7. (3) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12. (4) GU L 178 del 23.6.1998, pag. 11.