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26.6.1999 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/57 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1264/1999 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 1999
recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, secondo comma,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
visto il parere del Comitato delle regioni (4),
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(1) |
considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1164/94 (5), il Consiglio deve riesaminare tale regolamento anteriormente al 31 dicembre 1999; |
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(2) |
considerando che i principi fondamentali del Fondo di coesione definiti nel 1994 dovrebbero continuare a presiedere alle attività del Fondo stesso fino al 2006, ma che l'esperienza acquisita ha dimostrato la necessità di introdurre alcuni miglioramenti; |
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(3) |
considerando che, sebbene la moneta unica, l'euro, sia destinata ad incidere sul contesto macroeconomico della Comunità, ciò non pregiudica la necessità di continuare a fare riferimento al criterio del prodotto nazionale lordo ai fini dell'ammissibilità dei paesi beneficiari; |
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(4) |
considerando che ciascuno Stato membro che aderisce all'euro presenta al Consiglio un programma di stabilità nel quale è in particolare definito l'obiettivo a medio termine per il conseguimento di un saldo di bilancio vicino al pareggio o positivo; |
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(5) |
considerando che il Parlamento europeo ed il Consiglio, con la decisione n. 1692/96/CE (6), hanno adottato gli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti; |
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(6) |
considerando che nel corso del periodo transitorio (dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) ogni riferimento all'euro deve essere inteso in linea di massima come un riferimento all'euro in quanto unità monetaria ai sensi dell'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (7); |
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(7) |
considerando che, alla luce dei continui progressi compiuti verso una effettiva convergenza e tenuto conto del nuovo contesto macroeconomico in cui opera ora il Fondo di coesione, la dotazione complessiva degli aiuti per gli Stati membri che partecipano all'euro darà adeguata in modo da tenere conto dei miglioramenti conseguiti in merito alla prosperità nazionale nel precedente periodo; |
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(8) |
considerando che il regolamento (CE) n. 1466/97 (8) ha precisato le procedure relative al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche; |
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(9) |
considerando che i dati preliminari e definitivi riguardanti il fabbisogno di finanziamento delle amministrazioni pubbliche, il prodotto interno lordo e il prodotto nazionale lordo devono essere elaborati conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, istituito dal regolamento (CE) n. 2223/96 (9); |
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(10) |
considerando che la risoluzione relativa al patto di stabilità e di crescita adottata dal Consiglio europeo di Amsterdam il 17 giugno 1997 (10) precisa le rispettive competenze degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio; |
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(11) |
considerando che, pur salvaguardando il principio di un'aliquota elevata del contributo, occorre che la Commissione promuova anche il ricorso ad altre fonti di finanziamento, in particolare allo sforzo degli Stati membri beneficiari per massimizzare lo stimolo esercitato dalle risorse del Fondo incorraggiando una maggiore utilizzazione delle risorse private di finanziamento; che è opportuno modulare le aliquote del contributo in modo da potenziare l'effetto sinergico delle risorse del Fondo e da tenere maggiormente conto della redditività dei progetti; che nel contesto delle azioni finanziate dal Fondo dev'essere applicato il principio «chi inquina paga» fissato dall'articolo 174 del trattato; |
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(12) |
considerando che la responsabilità dello Stato membro nel campo del controllo finanziario dev'essere chiaramente definita; |
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(13) |
considerando che occorre garantire la continuità dei finanziamenti per le azioni in corso e i loro adeguamenti alle nuove esigenze normative; |
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(14) |
considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1164/94, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1164/94 è così modificato:
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1) |
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2) |
All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Per essere ammessi al sostegno del Fondo a decorrere dal 1o gennaio 2000, gli Stati membri beneficiari devono aver predisposto un programma quale previsto dagli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (13). I quattro Stati membri conformi al criterio relativo al PNL di cui al paragrafo 1 sono la Spagna, la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda. Una revisione intermedia in conformità del paragrafo 3 sarà effettuata entro il 2003 in base al PNL pro capite ricavato dai dati comunitari relativi al periodo 2000-2002.» |
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3) |
L'articolo 3 è così modificato:
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4) |
All'articolo 4 sono aggiunti un terzo, quarto e quinto comma così formulati: «A decorrere dal 1o gennaio 2000, il totale delle risorse disponibili da impegnare per il periodo 2000-2006 dovrebbe essere di 18 miliardi di euro, ai prezzi 1999. Per ogni anno di detto periodo gli stanziamenti d'impegno dovrebbero ammontare a: — 2000: 2,615 miliardi di euro, — 2001: 2,615 miliardi di euro, — 2002: 2,615 miliardi di euro, — 2003: 2,615 miliardi di euro, — 2004: 2,515 miliardi di euro, — 2005: 2,515 miliardi di euro, — 2006: 2,510 miliardi di euro. Nel caso in cui uno Stato membro diventi inammissibile, le risorse del Fondo di coesione verranno ridotte di conseguenza.» |
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5) |
L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 Ripartizione indicativa La ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo viene calcolata secondo criteri precisi e oggettivi, fondamentalmente in base alla popolazione, al PNL pro capite, tenuto conto dei miglioramenti conseguiti in merito alla prosperità nazionale nel precedente periodo, e alla superficie; essa tiene conto altresì di altri fattori socioeconomici, come l'insufficienza delle infrastrutture dei trasporti. L'applicazione di detti criteri porta alla ripartizione indicativa delle risorse globali che figura nell'allegato I. Il volume annuale di aiuto ricevuto in base al Fondo di coesione ai sensi del presente regolamento — insieme all'aiuto fornito nel quadro dei Fondi strutturali — non dovrebbe superare il 4 % del PIL nazionale.» |
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6) |
L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6 Assistenza condizionata 1. Il fondo non finanzia negli Stati membri alcun nuovo progetto e, in caso di progetti importanti, alcuna nuova fase di progetto se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, riscontra che lo Stato membro in applicazione del presente regolamento non ha attuato il programma di cui all'articolo 2, paragrafo 4 in modo tale da evitare un disavanzo pubblico eccessivo. La sospensione del finanziamento cessa quando il Consiglio, deliberando alle stesse condizioni, constata che lo Stato membro interessato ha adottato misure di attuazione del programma tali da evitare un disavanzo pubblico eccessivo. 2. In via eccezionale, per progetti che coinvolgono direttamente più di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può decidere di differire la sospensione del finanziamento.» |
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7) |
L'articolo 7 è così modificato:
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8) |
L'articolo 10 è così modificato:
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9) |
L'articolo 11 è così modificato: al paragrafo 5 il termine «ECU» è sostituito dal termine «euro». |
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10) |
L'articolo 12 è così modificato:
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11) |
All'articolo 16, paragrafo 1, i termini «anteriormente alla fine del 1999» sono sostituiti dai termini «entro il 31 dicembre 2006». |
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12) |
L'allegato I è sostituito dal testo seguente: ALLEGATO I Ripartizione indicativa delle risorse globali del Fondo di coesione tra gli Stati membri beneficiari — Spagna: 61 %—63,5 % del totale — Grecia: 16 %—18 % del totale — Irlanda: 2 %—6 % del totale — Portogallo: 16 %—18 % del totale. |
Articolo 2
Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide a condizione che siano completate, se necessario, entro due mesi da tale data, per assicurarne la conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1164/94 nella versione modificata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
G.VERHEUGEN
(1) GU C 159 del 26.5.1998, pag. 7.
(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.
(4) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 10.
(5) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1.
(6) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.
(7) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.
(8) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.
(9) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).
(10) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.