31999R1263

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 26/06/1999 pag. 0054 - 0056


REGOLAMENTO (CE) N. 1263/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

(1) considerando che la politica comune della pesca contribuisce al perseguimento delle finalità generali indicate dall'articolo 33 del trattato; che in particolare il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(4), contribuisce all'equilibrio tra conservazione e gestione delle risorse, da un lato, e sforzo di pesca e sfruttamento stabile e razionale delle medesime, dall'altro;

(2) considerando che le azioni strutturali nella pesca e nell'acquacoltura devono contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di quelli indicati dall'articolo 100 del trattato;

(3) considerando che l'integrazione delle azioni strutturali in questione nel dispositivo operativo dei Fondi strutturali nel 1993 ha migliorato la sinergia delle azioni comunitarie ed ha permesso di contribuire in modo più coerente al rafforzamento della coesione economica e sociale;

(4) considerando che, con il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni sui Fondi strutturali(5), sono stati completamente riveduti i meccanismi di funzionamento delle politiche strutturali, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000; che le azioni strutturali in questione rientrano nei mezzi e compiti di cui all'articolo 2 di detto regolamento; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca(6) e sostituirlo con un nuovo regolamento che preveda in particolare le modalità necessarie per una transizione che eviti un'interruzione delle azioni strutturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni strutturali intraprese con il contributo finanziario della Comunità in forza del presente regolamento nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (in prosieguo: "settore") concorrono al conseguimento degli obiettivi generali indicati dagli articoli 33 e 100 del trattato, nonché degli obiettivi definiti dai regolamenti (CEE) n. 3760/92 e (CE) n. 1260/1999.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti finalità:

a) contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;

b) rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore;

c) migliorare l'approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura.

3. Il contributo finanziario comunitario può essere concesso per l'esecuzione di misure aventi una o più delle finalità menzionate al paragrafo 2, ai sensi dell'articolo 2.

4. Nel quadro della procedura di cui all'articolo 4, il Consiglio determina i settori d'intervento delle azioni strutturali di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Lo strumento finanziario di orientamento della pesca, è denominato in appresso "SFOP".

2. Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali rientrano nella programmazione di detto obiettivo.

Le azioni intraprese con il contributo finanziario dello SFOP al di fuori dell'obiettivo 1 sono oggetto di un documento unico di programmazione in ogni Stato membro interessato.

3. Le azioni di cui al paragrafo 2 comprendono tutte le azioni strutturali del settore nei seguenti campi:

- rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca;

- adeguamento dello sforzo di pesca;

- società miste;

- piccola pesca costiera;

- misure di carattere socioeconomico;

- protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere;

- acquacoltura;

- attrezzatura dei porti di pesca;

- trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- promozione e ricerca di nuovi sbocchi;

- azioni realizzate dagli operatori del settore;

- arresto temporaneo delle attività e altre compensazioni finanziarie;

- azioni innovative ed assistenza tecnica.

Il Consiglio può adottare l'elenco delle misure secondo la procedura di cui all'articolo 4.

4. Gli Stati membri vegliano a livello nazionale che gli interventi di ristrutturazione della flotta nel quadro dello SFOP siano coerenti con i loro obblighi a norma della politica comune della pesca e in particolare dei programmi pluriennali di orientamento della pesca.

5. Inoltre, ai sensi degli articoli 22 e 23, del regolamento (CE) n. 1260/1999 lo SFOP contribuisce al finanziamento:

a) di azioni innovatrici, comprendenti in particolare operazioni di carattere transnazionale e creazione di reti a livello di operatori del settore e delle zone costiere dipendenti dalla pesca e dell'acquacoltura;

b) di misure di assistenza tecnica.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la sfera dei progetti pilota di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo è ampliata dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate in forza del regolamento (CE) n. 1261/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale(7), del regolamento (CE) n. 1262/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo(8) e del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(9), ai fini dell'attuazione di tutte le misure previste dalle azioni innovative di cui trattasi.

Articolo 3

Il contributo finanziario concesso ad ogni singola operazione rientrante nelle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 3, non può superare il massimale da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Articolo 4

Salvo il disposto dell'articolo 5, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1999 le modalità e le condizioni del contributo finanziario comunitario alle azioni strutturali di cui all'articolo 2.

Articolo 5

1. I regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4028/86(10) e (CEE) n. 4042/89(11) restano d'applicazione per le domande di contributo presentate anteriormente al 1o gennaio 1994.

2. Le parti delle somme impegnate dalla Commissione a titolo di concessione di contributi a favore di progetti tra il 1o gennaio 1989 e il 31 dicembre 1993 in virtù del regolamento (CEE) n. 4028/86, che non avranno formato oggetto di una domanda di pagamento definitivo presentata alla Commissione entro sei anni e tre mesi dalla data di concessione del contributo, sono automaticamente disimpegnate da quest'ultima entro sei anni e nove mesi dalla data di concessione del contributo e sono soggette a ripetizione dell'indebito, fatti salvi i progetti oggetto di sospensione per motivi giudiziari.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2080/93 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano, mutatis mutandis, al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. VERHEUGEN

(1) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 44.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

(4) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(5) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(6) GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1.

(7) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(10) GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/93.

(11) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2080/93.