31999R1082

Regolamento (CE) n. 1082/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1169/97, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 27/05/1999 pag. 0024 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 1082/1999 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1169/97, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 858/1999(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, e gli articoli 6 e 8,

(1) considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96, modificato dal regolamento (CE) n. 858/1999, prevede che le conseguenze finanziarie di un eventuale superamento dei limiti di trasformazione di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo siano riportate alla campagna successiva a quella a titolo della quale è avvenuto il superamento; che occorre pertanto adattare alla nuova situazione le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1145/98(4);

(2) considerando che occorre determinare il periodo equivalente di dodici mesi consecutivi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96, in base al quale è valutato il rispetto o il superamento dei limiti di trasformazione;

(3) considerando che, al fine di rendere più flessibile la gestione dei contratti pluriennali, è opportuno consentire l'anticipo o il riporto di una parte limitata dei quantitativi da consegnare a titolo di un determinato periodo di consegna, al periodo precedente o successivo della stessa campagna, purché sia rispettato il quantitativo globale previsto dal contratto in questione per tale campagna;

(4) considerando che, in base all'esperienza acquisita per quanto riguarda i contratti di trasformazione, per conseguire le finalità del regime risulta necessario fissare sanzioni finanziarie in caso di mancato rispetto dei quantitativi contrattuali stabiliti dalle organizzazioni di produttori, in particolare in caso di risoluzione del contratto o di mancanza totale della consegna;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1169/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Per una determinata campagna, il 'periodo equivalente' di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 va

- dal 1o agosto della campagna precedente al 31 luglio della campagna in corso per le arance,

- dal 1o ottobre al 30 giugno della campagna in corso per i mandarini, le clementine e i satsuma,

- dal 1o agosto della campagna precedente al 31 luglio della campagna in corso per i pompelmi e i pomeli,

- dal 1o aprile della campagna precedente al 31 marzo della campagna in corso per i limoni."

2) All'articolo 3, paragrafo 7, la data del 1o giugno è sostituita da quella del 1o luglio.

3) L'articolo 5 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) il 1o luglio per i limoni.";

- al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: "2. Per i contratti di campagna, il quantitativo previsto per ciascun periodo di consegna di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), può essere modificato mediante una clausola aggiuntiva scritta, ad eccezione del quantitativo previsto per il primo periodo.";

- il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Per i contratti pluriennali, i quantitativi previsti per ciascuna campagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), possono essere modificati mediante clausole aggiuntive scritte. Tali clausole recano il numero d'identificazione del contratto cui si riferiscono. Esse sono stipulate anteriormente al 1o luglio della campagna di cui trattasi per i limoni e anteriormente al 1o novembre della campagna di cui trattasi per gli altri prodotti. Per ogni campagna, il quantitativo da consegnare fissato nella clausola aggiuntiva non può divergere di oltre il 40 % dal quantitativo fissato inizialmente nel contratto per la stessa campagna. Il suddetto quantitativo da consegnare è ripartito per ciascun trimestre di consegna dall'inizio della campagna in questione.

Il quantitativo da consegnare per ciascun periodo di consegna può essere riportato al periodo successivo o anticipato al periodo precedente, entro il limite massimo del 25 % del quantitativo in questione, mediante un solo accordo scritto, per ciascun periodo, tra le parti e sempreché sia rispettato il quantitativo globale della campagna considerata.

L'organizzazione di produttori trasmette tale accordo all'organismo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, avendo cura che pervenga a detto organismo prima della fine del periodo in questione, in caso di riporto al periodo successivo, o al più tardi trenta giorni lavorativi prima del periodo precedente, in caso di anticipo."

4) All'articolo 8, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4. Entro trenta giorni prima dell'inizio della campagna di cui trattasi, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, unitamente a una copia degli accordi di cui al paragrafo 3, all'organismo designato dallo Stato membro in cui le materie prime sono raccolte."

5) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Articolo 12

Le organizzazioni di produttori presentano una domanda di aiuto per prodotto e per periodo di consegna all'organismo designato dallo Stato membro nel cui territorio le materie prime sono state raccolte.

Per un prodotto di base determinato può essere presentata una sola domanda di aiuto per periodo di consegna. Per le clementine vengono presentate domande di aiuto distinte per ciascuna destinazione possibile: succo e segmenti."

6) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Articolo 13

Ogni domanda di aiuto, per ciascun prodotto e periodo di consegna, reca in particolare quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) i numeri d'identificazione dei contratti di trasformazione nell'ambito dei quali il prodotto è stato consegnato, precisando se si tratta di contratti pluriennali o di contratti di campagna;

c) il quantitativo di prodotto consegnato nell'ambito dei contratti, comprese eventuali clausole aggiuntive, per il periodo di cui trattasi; tale quantitativo è ripartito per contratto e secondo l'importo dell'aiuto corrispondente;

d) il quantitativo di prodotto consegnato al di fuori del contratto nel corso dello stesso periodo;

e) i prezzi medi praticati, da un lato, per i prodotti consegnati nell'ambito di contratti, distinguendo i contratti pluriennali da quelli di campagna e, dall'altro, per gli altri prodotti consegnati al di fuori di un contratto, nel periodo di cui trattasi;

f) una dichiarazione dell'organizzazione di produttori attestante che il prodotto consegnato di cui alla lettera c) risponde ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 9."

7) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Articolo 14

Le domande di aiuto di cui all'articolo 13 sono presentate all'organismo competente entro quarantacinque giorni dalla fine del periodo considerato."

8) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: "Articolo 15

1. L'organismo competente dello Stato membro in cui la materia prima è stata raccolta versa l'aiuto non appena l'organismo di controllo dello Stato membro in cui viene effettuata la trasformazione ha constatato che i prodotti oggetto della domanda di aiuto sono stati consegnati all'industria di trasformazione.

Qualora la trasformazione abbia luogo in un altro Stato membro, questo fornisce allo Stato membro in cui la materia prima è stata raccolta la prova dell'effettiva consegna del prodotto.

Non è concesso alcun aiuto per i quantitativi per i quali non è stato possibile eseguire il necessario controllo del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

2. Entro i quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'aiuto, l'organizzazione di produttori versa integralmente, tramite trasferimento bancario o postale, gli importi ricevuti ai suoi membri o, qualora si applichi il disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 3, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2200/96, ai membri delle altre organizzazioni di produttori e/o ai singoli produttori interessati. Nella fattispecie di cui all'articolo 4 del presente regolamento, il pagamento può essere effettuato tramite accredito."

9) L'articolo 18, paragrafo 2, è modificato come segue:

- al primo comma, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente: "e) delle domande di aiuto per ciascun periodo di consegna."

- al secondo comma, lettera a), i termini "o di anticipo" sono soppressi.

10) L'articolo 20 è modificato come segue:

- il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente: "1. Qualora si constati che l'aiuto per un prodotto richiesto da un'organizzazione di produttori per un periodo di consegna è superiore all'importo dovuto, quest'ultimo viene ridotto allorché la differenza è imputabile a dichiarazioni o documenti falsi o a colpa grave da parte dell'organizzazione di produttori. La riduzione è pari al doppio della differenza, maggiorata di un interesse calcolato in base al periodo intercorso tra il pagamento e la restituzione dell'indebito da parte del beneficiario.

Il tasso dell'interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle sue operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Quando si applica il disposto del paragrafo 1, se la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto supera il 20 % dell'aiuto dovuto, il beneficiario restituisce la totalità dell'aiuto ricevuto, maggiorata di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1; se la differenza è superiore al 30 %, l'organizzazione di produttori perde inoltre ogni diritto all'aiuto alla produzione per la campagna successiva.";

- al paragrafo 7, i termini "o l'anticipo" sono soppressi;

- è aggiunto il seguente paragrafo 8: "8. Qualora si constati la risoluzione, totale o parziale, di un contratto di trasformazione prima della sua scadenza, l'organizzazione di produttori firmataria del contratto rimborsa il 40 % degli aiuti ricevuti a titolo del contratto stesso, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma.

Inoltre, nel caso di contratti pluriennali:

- un'organizzazione di produttori che abbia receduto, del tutto o in parte, da due o più contratti nel corso di una stessa campagna di commercializzazione non può concludere alcun contratto pluriennale a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per la durata di tre campagne, a partire dal momento in cui l'organismo competente dello Stato membro interessato constata la risoluzione del contratto;

- la mancata consegna di un prodotto per una delle campagne del contratto è assimilata alla risoluzione del contratto in questione."

11) All'articolo 22, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Ogni Stato membro interessato notifica alla Commissione quanto segue:

a) per ciascun prodotto, il quantitativo contrattuale suddiviso per periodi di consegna, per la campagna in corso, entro le date seguenti:

i) il 15 agosto per i limoni,

ii) il 15 dicembre per gli altri prodotti;

b) il quantitativo di ciascun prodotto consegnato per la trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96, nei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, entro le date seguenti:

i) il 1o maggio della campagna in corso per i limoni,

ii) il 1o settembre della campagna in corso per gli altri prodotti."

12) Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: "Articolo 23

Per i pompelmi e i pomeli, il superamento del limite di trasformazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 1999/2000, è valutato in base alla media dei quantitativi trasformati nel quadro del regolamento (CE) n. 2202/96, per le campagne 1997/1998 e 1998/1999."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dalla campagna 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

(2) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 8.

(3) GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15.

(4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 29.